| Il Tirreno
Pagina 15 - Viareggio L’Iva sulla Tia è illegittima Viareggio Patrimonio condannata La sentenza del giudice di pace dà ragione al ricorso presentato da un gruppo di cittadini Rimborsi dal 2009 al 2012 e se la società non paga gli interessi aumentano fino alla restituzione di Donatella Francesconi -- VIAREGGIO - Nuova "botta" per la Viareggio Patrimonio, la società interamente partecipata dal Comune, sul fronte Tia e relativa Iva ancora presente sulle bollette del costo smaltimento rifiuti. Il giudice di pace Maria Assunta Grillai ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che hanno scelto di farsi assistere dall'avvocato Fabrizio Miracolo. «Accertato e dichiarato che la Viareggio Patrimonio ha illegittimamente applicato l'Iva sulla Tariffa di igiene ambientale» la società è stata condanna a restituire cifre che vanno da 408,05 euro a 89,10 euro «oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di anno in anno vigenti e oltre gli interessi moratori compensativi da computarsi su ciascun importo annualmente risultante, dalla data dei singoli versamenti a quelli dell’effettivo rimborso». Un passaggio da non sottovalutare, quest’ultimo: significa che più la Viareggio Patrimonio attenderà nell’adempiere alla sentenza e agire nel senso indicato dalla sentenze, e maggiore sarà quanto dovrà sborsare ai cittadini che hanno vinto il ricorso. La società presieduta da Stefano Lazzeri è stata anche condannata al pagamento delle spese legali sostenute dai cittadini, spese liquidate complessivamente in 1.275 euro oltre le spese generali come da legge. Il giudice di pace, nell’accogliere il ricorso relativo agli anni dal 2009 al 2012, ha voluto sottolineare come risultasse che i richiedenti avessero fatto domanda alla Viareggio patrimonio per ottenere il rimborso «di quanto versato e non dovuto», ma «tali domande sono rimaste prive di riscontro». Nel motivare la propria decisione, il giudice di pace sottolinea anche «come quanto pagato in eccesso dai contribuenti costituisce indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2023 del codice civile». A stabilire che l’Iva sulla Tia non è dovuta è stata, nel 2009, la Corte Costituzionale. Nel 2012 è poi arrivata la sentenza della Cassazione (numero 3756 del 9 marzo) a dire la parola definitiva. Le società che gestiscono la riscossione della Tia per i Comune, però, per la maggior parte continuano a richiederla. A Viareggio, nei mesi scorsi, era stato l’ex sindaco Carlo Alberto Ferrari a rivolgersi alla commissione tributaria provinciale, vincendo il ricorso. Presentato il ricorso, la Viareggio Patrimonio si è vista dare torto. Ora, per i cittadini ai quali il giudice di pace ha appena dato ragione, si apre l’ardua strada per arrivare ad ottenere davvero quanto disposto dalla sentenza ottenuta dall’avvocato Miracolo. Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2013/03/12/news/l-iva-sulla-tia-e-illegittima-il-giudice-di-pace-condanna-la-viareggio-patrimonio-1.6680635 | ||||||||||
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mercoledì 13 marzo 2013
L’Iva sulla Tia è illegittima Viareggio Patrimonio condannata
lunedì 15 ottobre 2012
A PROPOSITO DI TIA!
Tanto per tornare nel merito della questione dell'IVA da pagare o meno o addirittura da essere restituita perchè non dovuta!
Alcune cose certe ci sono già, come per esempio le ultime sentenze ( come quella della Cassazione) in cui si RIBADISCE che che l'IVA è illegittima in quanto la TIA ha natura tributaria e non tarifarria ( come vorrebero farci credere solo perchè la chiamano tariffa e non tassa - come era la tarsu, per esempio- !!).
Nonostante ciò l'IVA continua ad essere messa nelle nostre bollette. Quanto meno potevano non aggiungerla in questi ultimi anni, visto che in mancanza di ulteriori leggi che mettano a posto questa ambiguità (e le modifiche ad hoc sono il pane quotidiano di politici, amministratori e tecnici), la Cassazione ha detto che non è legittima!
Alcuni comuni infatti l'hanno tolta, alcuni invece stanno aspettando che sia deciso dall'alto che si possa continuare a mantenerla e di renderla legale anche per le bollette precedenti. Alcune aziende di gestione ( come la nostra AER) oltre che a mantenerla nelle bollette attuali, ci avvertono che non possono restituirla perchè ormai già versata allo Stato (quindi semmai andrebbe richiesta a loro). Oddio, più che versata, forse in parte sarà andata a detrazione delle spese!!! Comunque sia la continuano a mettere nelle bollette (e in futuro peserà per l'11% e non più per il 10%!!).
In questo quadro si esprime anche il DIFENSORE CIVICO della Regione Toscana Lucia Franchini. Questo il comunicato (che trovate anche QUI):
Nel caso che si riconosca, come fino
ad adesso, servizio, il cittadino paga esclusivamente l’uso che fa del servizio
e quindi la quantità di sacchetti di rifiuti prodotti con le agevolazioni
previste per la raccolta differenziata, in modo da incentivare comportamenti
virtuosi”. In definitiva, conclude Franchini, “è un problema di politica del
diritto orientarsi verso una scelta invece che verso un’altra e naturalmente la
scelta adottata ha conseguenze rilevanti sul piano socioeconomico.
Quindi, sotto questo aspetto, il cambiamento riguarda tutti, cittadini ed
istituzioni, e, di fronte ad esso, risulta difficile giustificare comportamenti
diversi e disomogenei”. (cem)"
Alcune cose certe ci sono già, come per esempio le ultime sentenze ( come quella della Cassazione) in cui si RIBADISCE che che l'IVA è illegittima in quanto la TIA ha natura tributaria e non tarifarria ( come vorrebero farci credere solo perchè la chiamano tariffa e non tassa - come era la tarsu, per esempio- !!).
Nonostante ciò l'IVA continua ad essere messa nelle nostre bollette. Quanto meno potevano non aggiungerla in questi ultimi anni, visto che in mancanza di ulteriori leggi che mettano a posto questa ambiguità (e le modifiche ad hoc sono il pane quotidiano di politici, amministratori e tecnici), la Cassazione ha detto che non è legittima!
Alcuni comuni infatti l'hanno tolta, alcuni invece stanno aspettando che sia deciso dall'alto che si possa continuare a mantenerla e di renderla legale anche per le bollette precedenti. Alcune aziende di gestione ( come la nostra AER) oltre che a mantenerla nelle bollette attuali, ci avvertono che non possono restituirla perchè ormai già versata allo Stato (quindi semmai andrebbe richiesta a loro). Oddio, più che versata, forse in parte sarà andata a detrazione delle spese!!! Comunque sia la continuano a mettere nelle bollette (e in futuro peserà per l'11% e non più per il 10%!!).
In questo quadro si esprime anche il DIFENSORE CIVICO della Regione Toscana Lucia Franchini. Questo il comunicato (che trovate anche QUI):
"Tassa rifiuti:
Difensore civico, i problemi non riguardano solo l’Iva
Secondo Lucia
Franchini occorre fare chiarezza su numerose questioni per tutelare davvero i
cittadini. “Comportamenti disomogenei non sono giustificabili”
Firenze - I
problemi che riguardano la tassa sui rifiuti sono numerosi e complessi, e non
possono essere ridotti solo ai minimi termini di “Iva sì o Iva no”. Occorre fare
chiarezza sulle scelte a monte, per tutelare davvero i cittadini. Ad affermarlo
è il Difensore civico della Toscana, Lucia Franchini, la quale interviene di
nuovo sull’argomento a fronte delle tante richieste di intervento da parte dei
cittadini e di alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni. “Ci sono tre
questioni da chiarire – spiega Franchini –: la competenza giurisdizionale sulle
controversie; l’applicazione dell’Iva; la forma e il contenuto necessario
dell’atto con cui si chiede il pagamento della tariffa”.
Per quanto
riguarda il primo punto, stando a recenti decisioni della Corte Costituzionale,
il contenzioso in materia di tasse sui rifiuti dovrebbe essere devoluto
esclusivamente alla competenza del giudice tributario. Invece in alcuni casi
continua a esser coinvolta la giustizia ordinaria. “La questione per i cittadini
che fanno ricorso è molto rilevante – afferma Franchini - perché ricorrere al
giudice ordinario o a quello tributario comporta notevoli differenze in termini
di costi e di tempi di attesa: per il ricorso in Commissione tributaria basta
una marca da bollo ordinaria e sono previsti 60 giorni tassativi; i ricorsi
presso il Giudice di Pace hanno tempi più lunghi a seconda del diritto da far
valere, anche 5 anni”.
Si arriva poi
alle questione dell’Iva: l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle
fatture relative alla Tia è l’aspetto che ha maggiormente catalizzato
l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione. Spiega ancora
il Difensore civico regionale: “E’ noto il ragionamento della Corte
Costituzionale secondo cui se la Tia ha natura tributaria e rappresenta una
variante della Tarsu, allora ne consegue che ad essa risulta inapplicabile l’Iva
con l’abbattimento del 10% del costo da pagare. Da qui la richiesta avanzata da
parte di molti utenti, da un lato, di non pagare più l’Iva sulle fatture di
prossima emissione, dall’altro, di avere il rimborso su quanto, negli anni
addietro, indebitamente pagato”. Ma se da un punto di vista giuridico il
ragionamento della Suprema Corte risulta molto chiaro e lineare, altrettanto non
si può dire per la sua concreta applicazione al di fuori delle aule giudiziarie:
“Finché non ci saranno novità legislative o regolamentari – avverte Franchini -
i Gestori non potranno che continuare ad emettere fatture contenenti l’Iva e non
restituire niente di quanto hanno con quel titolo incassato. In altri termini,
soltanto impugnando davanti al giudice tributario le fatture che via via
arriveranno, gli utenti potranno ottenere di non pagare quanto non dovuto oppure
di riavere quanto già pagato”. Tuttavia secondo il Difensore civico regionale,
il vero nocciolo del problema sta nel “chiarire, in primo luogo, le nuove
modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici tra contribuenti,
ente impositore e società affidataria dello svolgimento del
servizio”.
Da un punto di
vista pratico, infatti, si è assistito ad una varietà di comportamenti tenuti dai
Comuni in quanto alcuni hanno deciso di eliminare la riscossione diretta
dell’Iva , mentre altri no. E questa situazione si è verificata anche in Toscana
pure tra Comuni che avevano il medesimo Gestore che ha tenuto comportamenti
diversi e distinti in base alla residenza dell’utenza. Inoltre il mancato assoggettamento della
tariffa all’Iva “non ha comportato per il contribuente un vantaggio economico,
nel momento in cui quei Comuni che hanno deciso di eliminarla hanno,
contestualmente, deciso un aumento della tariffa tale da coprire i costi. E nei
costi è ricompreso anche l’Iva che lo stesso Comune paga direttamente al Gestore
che fornisce il servizio di smaltimento”.
Arrivando al
contenuto dell’atto, prosegue il Difensore, “il punto centrale della vicenda è
scegliere se davvero si vorrà far pagare gli utenti in base al consumo effettivo
di rifiuti prodotto alla stessa stregua degli altri servizi pubblici essenziali
(acqua, luce e gas) oppure prendere atto dell’impossibilità materiale di ciò e
considerare il ciclo dei rifiuti nell’alveo del prelievo tributario. E’ questa
scelta da fare ‘a monte’ che definisce il rapporto tra Comune o Ente gestore e
il cittadino. Risulta evidente la differenza sostanziale tra le due impostazioni
che vede l’applicazione di regole e concetti giuridici diametralmente diversi
tra di loro: da un lato, la predisposizione di atti amministrativi aventi natura
tributaria redatti secondo le regole canoniche del diritto amministrativo e
tributario; dall’altra l’emanazione di un semplice documento commerciale redatto
da un soggetto privato con cui si chiede conto di quanto effettivamente
consumato”. Infatti “nel caso, come confermato dall’attuale giurisprudenza, di
tributo, gli atti con cui verranno richieste le prestazioni ai contribuenti non
potranno più essere quelli usati finora, ma bensì ad esempio l’identificazione
dell’immobile, la categoria tariffaria in funzione dell’attività svolta, il
numero degli occupanti.
mercoledì 20 giugno 2012
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