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lunedì 2 gennaio 2023

La Commissione europea intervenga contro le folli previsioni di piani di abbattimento della fauna selvatica. Facciamo tutti la nostra parte: no al Far West calibro 12 in Italia!

POST RIPRESO DAL BLOG DEL Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

La petizione No al Far West calibro 12 in Italia si firma qui

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il 2 gennaio 2023.

Fenicottero rosa (Phoenicopter roseus)

I folli piani di abbattimento delle specie faunistiche.

Fra le tante previsioni, contiene, purtroppo, anche le assurde disposizioni (art. 1, commi 447° e 448°) che consentono alle Regioni e alle Province autonome di approvare piani di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica – anche quelle in regime di protezione assoluta[1] – anche nelle aree naturali protette e nelle zone urbane, in qualsiasi periodo dell’anno. Per giunta, a livello nazionale è prevista anche l’approvazione di un piano straordinario di abbattimenti di durata quinquennale.  

Tutti i piani di abbattimento non saranno basati su alcun parere tecnico-scientifico, dato che l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verrà coinvolto solo per pareri obbligatori, ma non vincolanti.

In pratica, saranno le richieste provenienti da amministratori locali o regionali, desiderosi di compiacere le parti più retrive del proprio elettorato, a decidere di far fuori Lupi e Orsi.  

Le richieste più ottuse abbondano, come quella recentemente avanzata da 19 sindaci piemontesi di poter sparare al Lupo cattivo.  Senza pensare nemmeno che è il Lupo il principale fattore di contenimento del Cinghiale, individuato quale principale pericolo per i danni arrecati in agricoltura e alla circolazione stradale, senza averne realistiche stime sulla consistenza e sull’entità dei danni effettivi e, soprattutto, senza voler neppure considerare che l’aumento della presenza del Cinghiale è dovuto a cause umane, quali le ripetute immissioni pluridecennali a fini venatori di esemplari del Cinghiale europeo (ben più grande e prolifico degli autoctoni Cinghiali maremmano e sardo) e la sistematica presenza di discariche abusive nelle aree urbane periferiche, autentica fonte di cibo facile per l’Ungulato.

Le denunciate violazioni della normativa comunitaria.

La direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali protegge rigorosamente tutte le specie animali rientranti negli Allegati II e IV, così come la direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica tutela tutte le specie avifaunistiche di cui all’Allegato I, misure di difesa ribadite dalla Convenzione internazionale di Berna (19 settembre 1979), recepita in Italia con la legge n. 503/1981.

Recentemente proprio il Comitato permanente della Convenzione internazionale di Berna ha respinto decisamente la richiesta di declassare il livello massimo di protezione del Lupo.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), raccogliendo numerose richieste provenienti da cittadini e comitati locali, ha inoltrato (2 gennaio 2023) un puntuale ricorso alla Commissione europea e al Parlamento europeo affinchè valutino i nuovi piani di abbattimento della fauna selvatica previsti dalla legge n. 197/2022 e la relativa rispondenza o meno alla normativa comunitaria sulla salvaguardia della fauna selvatica.

In caso di riscontrato contrasto, il GrIG ha chiesto l’apertura di una procedura di infrazione, ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE (TFUE, versione unificata): qualora lo Stato membro non si adegui ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Attualmente sono ben 82 le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, di queste 16 in materie ambientali.

Orso bruno (Ursus arctos)

Le azioni per la difesa della fauna selvatica.

Oltre ad aver provveduto all’invio del ricorso, il GrIG, sottolineando l’importanza del coinvolgimento quanto più ampio, mette a disposizione di singoli cittadini, associazioni, comitati un fac simile di ricorso da completare e inviare alle Istituzioni europee.   Il fac simile può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Inoltre, il GrIG promuove una petizione popolare indirizzata alla Commissione europea, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida finalizzata alla radicale modifica di previsioni normative che rischiano soltanto di portare pericoli alla consistenza di specie faunistiche rare e fondamentali per gli habitat italiani (Lupo, Orso), di creare evidenti e intuitivi rischi per la sicurezza pubblica nelle nostre città e nei nostri paesi, prevedendo addirittura le ipotesi di abbattimento nelle aree naturali protette e in ogni periodo dell’anno, con pesanti riflessi negativi sulla riproduzione delle specie faunistiche e, non ultimo, sulle attività turistiche nelle aree d’interesse naturalistico e paesaggistico.

E’ ora che cittadini, associazioni, comitati, opinione pubblica respingano un assurdo tentativo di trasformare ambiente, paesi e città in un Far West calibro 12.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

 la petizione si firma qui


[1] ai sensi dell’art. 2 della legge n. 157/1992 e s.m.i. sono specie particolarmente protette:

a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Sciacallo dorato (Canis aureus), Orso (Ursus arctos), Martora (Martes martes), Puzzola (Mustela putorius), Lontra (Lutra lutra), Gatto selvatico (Felis sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di Cetacei (Cetacea), Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: Marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), Tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Cigno reale (Cygnus olor), Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Fistione turco (Netta rufina), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di Rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), Pollo sultano (Porphyrio porphyrio), Otarda (Otis tarda), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d’Italia, (Himantopus himantopus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di Rapaci notturni (Strigiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

questo è il testo della petizione popolare No al Far West calibro 12 in Italia.

Alla Commissione Europea,

al Presidente del Consiglio dei Ministri,

al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,

al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,

Egregia Commissione, Signora Presidente del Consiglio, Signori Ministri,

la legge n. 197 del 2022 (art. 1, commi 447-448) ha previsto l’adozione di piani di abbattimento della fauna selvatica da parte delle Regioni e delle Province autonome e di un piano straordinario nazionale di abbattimenti faunistici in assenza di un parere tecnico-scientifico vincolante da parte dell’I.S.P.R.A.

Tali piani di abbattimento faunistico dovrebbero essere predisposti per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Al di là di generiche assicurazioni che indicano la finalità di detti piani nella crescente presenza e danni all’agricoltura del Cinghiale, tuttora non ufficialmente calcolati o stimati, tali piani di abbattimento potranno riguardare qualsiasi specie faunistica, anche quelle rientranti nel regime di tutela assoluta (es. Orso, Lupo) da parte delle direttive n. 92/42/CEE (Allegati II e IV) sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora e n. 09/147/CE (Allegato I) sulla tutela dell’avifauna selvatica, nonché della Convenzione internazionale di Berna (1979), esecutiva in Italia con la legge n. 503/1981.

Inoltre, i piani di abbattimento potranno avere esecuzione anche nelle aree naturali protette, anche nelle zone urbane, con l’intuitivo grave pericolo per la sicurezza pubblica derivante dall’uso di armi da fuoco nei centri abitati, in qualsiasi periodo dell’anno, con i conseguenti gravissimi riflessi sulle fasi riproduttive delle popolazioni faunistiche e, non ultimo, sulle attività turistiche nelle aree d’interesse naturale.

Pertanto, i sottoscritti cittadini

CHIEDONO

– alla Commissione Europea di valutare ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE (TFUE, versione consolidata) il rispetto del diritto comunitario da parte della previsione normativa dei suddetti piani di abbattimento;

– al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l’adozione degli opportuni provvedimenti perché vengano modificate le disposizioni normative, eliminando la possibilità di abbattimento di specie faunistiche protette, di attuazione di detti piani nelle aree naturali protette, nelle aree urbane, nei periodi di chiusura della caccia.

Si ringrazia per l’attenzione.

Cinghiale (Sus scrofa meridionalis)

(foto P.F., J.I., S.D., archivio GrIG)

FONTE https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2023/01/02/la-commissione-europea-intervenga-contro-le-folli-previsioni-di-piani-di-abbattimento-della-fauna-selvatica-facciamo-tutti-la-nostra-parte-no-al-far-west-calibro-12-in-italia/#more-32748

venerdì 16 dicembre 2022

di ITALIA NOSTRA: Rigassificatore di Piombino. Un documentario e una conferenza stampa a Montecitorio: ancora verità nascoste

 di Italia Nostra Onlus - Sezione di Firenze il 

Ieri 12 Dicembre 2022 in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati  si è presentato il documentario “Il Metodo Piombino. L’Italia oltre la legge”. Nell’occasione sono intervenuti Max Civili (giornalista curatore del filmato), Stefano Tamburini (giornalista ed ex direttore del quotidiano Il Tirreno) e Alessandro Dervishi (medico, in rappresentanza dei Comitati locali).

Fare una sintesi di quanto emerso in conferenza stampa, credete a noi, avrebbe l’effetto di sminuire la portata dei dati e delle affermazioni, tutte circostanziate, che chiamano in causa, tra gli altri, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (nel suo ruolo di Commissario straordinario per i rigassificatori), Carlo Calenda e il Presidente di Confindustria.

In ogni caso una rara (almeno ad oggi) sintesi di quei contenuti può essere letta qui.

Ciononostante, si raccomanda la visione della conferenza SUL SITO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. MERITA DAVVERO L’ASCOLTO anche perché inserisce la protesta pacifica, legittima e politicamente trasversale dei residenti (sostenuti dal proprio Sindaco) in un panorama ben diverso dal contesto veicolato e dipinto da buona parte del mondo politico, economico e mediatico, qui accusato, senza tanti peli sulla lingua, di raccontare “fandonie micidiali”.

FONTE: https://italianostrafirenze.wordpress.com/2022/12/14/rigassificatore-di-piombino-un-documentario-e-una-conferenza-stampa-a-montecitorio-ancora-verita-nascoste/

mercoledì 22 giugno 2022

Dal Governo avviso a GIANI per le modifiche alla legge Marson

AGGIORNAMENTO: Il Governo rinuncia a ricorrere alla Corte Costituzionale, purchè si torni in aula per trovare possibili soluzioni.



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Arriva una bella doccia fredda direttamente dal Governo, al presidente della Regione Toscana e al PD che hanno voluto SEMPLIFICARE gli iter di approvazione dei progetti, piani, varianti in tema di urbanistica e Pnrr e Pnc. In pratica è stata tolta la Pocedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e per le conferenze di co-opianificazione, ridotto a 30 giorni eventuali pareri, altrimenti ci sarà il silenzio assenso. E ancora: i progetti eventualmente approvati diventano automaticamente variante agli strumenti urbanistici. 

Non è ancora chiaro su che cosa sarà fatto ricorso.  Sicuramente le care e amate semplificazioni, potrebbero avere le ore contate. La Legge cosidetta Marson (dell'allora Assessore della Regione Toscana con delega all'Urbanistica, Pianificazione del territorio e Paesaggio, Anna Marson), la n. 65/2014, era un fiore all'occhiello per la Toscana e spunto per le altre regioni. Semplificazioni avvenute grazie alla proposta di Legge 92/2021 , contrari CGIL e M5S. 

Articolo integrale su "Il Corriere Fiorentino"


Seguiremo gli sviluppi.

 

giovedì 14 aprile 2022

Di Italia Nostra: Deregulation urbanistica in Toscana, ovvero come si snatura la Legge Marson

Italia Nostra condanna totalmente il preoccupante emendamento approvato dalla competente Commissione e che il Consiglio Regionale si accinge a licenziare con l’obiettivo di “semplificare” le nuove procedure urbanistiche e ambientali, in deroga alla legge 65/2014.( Leggi Tutto - sotto)

Profondo dissenso ed allarme per le gravi conseguenze, in termini di consumo di suolo e di stravolgimento del territorio, si levano anche da altre parti: “Diciamo no alla deregolamentazione delle norme urbanistiche e della tutela del paesaggio. Questo emendamento dà il via ad un aumento delle cubature. Fermatevi!” tuona il segretario della CGIL Toscana M. Brotini. Anche l’Istituto nazionale di Urbanistica ( INA) ha scritto al Consiglio Regionale: “La legge comprime la partecipazione e la stessa base di militare di Coltano, dentro il Parco di San Rossore, se finanziata con il PNRR, non verrebbe sottoposta ad alcuna valutazione paesaggistica…”.                                                                            Fonte: https://italianostrafirenze.wordpress.com/2022/04/14/deregulation-urbanistica-in-toscana-ovvero-come-si-snatura-la-legge-marson/
--> Italia Nostra condanna totalmente il preoccupante emendamento approvato dalla competente Commissione e che il Consiglio Regionale si accinge a licenziare con l’obiettivo di “semplificare” (questo l’apparentemente rassicurante termine utilizzato) le nuove procedure urbanistiche e ambientali, in deroga alla legge 65/2014 (nota come Legge Marson dal nome dell’assessore che fortemente la volle e fece approvare nel 2014). 

In realtà, l’emendamento di cui si sta parlando vuole garantire mani libere e rapidità, in forma di corsia preferenziale, con eliminazione della Valutazione di Impatto Ambientale/VAS e riducendo i tempi per l’approvazione in co-pianificazione a trenta giorni (con il silenzio-assenso che scatterebbe automaticamente alla scadenza) alle amministrazioni comunali, almeno riguardo all’approvazione dei progetti PNRR, quelli finanziati dall’Europa. 

In tempi di disastrosi interventi attuati all’insegna di una palmare deregulation urbanistica, in Toscana e in Italia, che contraddicono con chiara evidenza gli impegni per la transizione ecologica sottoscritti alla scala internazionale, non tranquillizzano le rassicurazioni del Consigliere Capogruppo dei Democratici Vincenzo Ceccarelli, riguardo al carattere “eccezionale e transitorio” della norma che ora si vuole introdurre per realizzare il più velocemente possibile i progetti pubblici del Recovery Fund. 

In realtà, la nuova norma consentirebbe altresì di approvare varianti in deroga alla Legge Marson anche per “opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità”: ciò che porterebbe inevitabilmente a licenziare interventi anche speculativi, con ulteriore consumo di suolo ad esclusivo vantaggio dei privati.

Ulteriori preoccupazioni scaturiscono dal messaggio del Consigliere Capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli, quando preannuncia “la disponibilità della giunta [e] un tavolo per la modifica generale della legge 65”. 

Italia Nostra Onlus – Sezione di Firenze Il Presidente Leonardo Rombai Firenze, 14 aprile 2022

martedì 22 febbraio 2022

Dal GRIG: Ma è davvero possibile realizzare impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile dove pare e piace?

Una delle problematiche ambientali più attuali è certamente l’ubicazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle centrali eoliche e alle centrali solari fotovoltaiche.

Se da un lato il superamento dell’utilizzo delle tradizionali fonti di origine fossile (idrocarburi, gas naturale) sarà possibile, allo stato tecnologico attuale, solo mediante un progressivo maggior ricorso all’energia prodotta da fonti realmente rinnovabili (difficilmente così potrà considerarsi l’energia da biomassa, stante la pesante deforestazione che attualmente ne costituisce la base), d’altro canto dovrà esser incentivato e promosso il fondamentale risparmio energetico, nonché – soprattutto – la salvaguardia e la conservazione dei beni ambientali e di rilievo naturalistico.

Sardegna, piano paesaggistico regionale (P.P.R.), Baratz e Porto Ferro

In primo luogo, sono i piani paesaggistici (artt. 135, 143 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) a poter disciplinare il territorio e a indicare aree non idonee alla ubicazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, essendo strumenti di pianificazione sovraordinati e immediatamente cogenti per qualsiasi altro piano di settore o urbanistico-territoriale (art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Analogo effetto possono avere i piani di gestione dei S.I.C., Z.P.S., Z.S.C. costituenti la Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica (l’art. 5, comma 1°, lettera l, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 vieta la “realizzazione di nuovi impianti eolici” nelle Z.P.S.).

U.S.A., impatto relativo alla realizzazione di una centrale fotovoltaica (2013)

La delega contenuta nell’art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull’attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede esplicitamente l’emanazione di una specifica  “disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  nel rispetto delle esigenze di tutela  del  patrimonio  culturale  e  del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, nonche’ delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del  mare,  privilegiando  l’utilizzo  di  superfici  di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e  aree non  utilizzabili   per   altri   scopi”.  

Disciplina a oggi colpevolmente non emanata, pur dovendo veder la luce con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica entro il prossimo 15 giugno 2022 (art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021). Da allora, entro i successivi sei mesi, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà licenziare un conseguente provvedimento di individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee.

Veneto, centrale fotovoltaica

Nell’attuale periodo temporale, sempre ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, con cui è stata recepita la direttiva n. 2018/2001/UE in base alla legge delega n. 53/2021, i progetti relativi a impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sono esaminati sul piano ambientale caso per caso sulla base della normativa vigente, visto che “non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”, mentre sono considerate immediatamente aree idonee

“a) i siti ove sono gia’ installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale” (art. 20, comma 8°, del decreto legislativo n. 199/2021).

Appennino Umbro-Marchigiano, Monte dei Sospiri dopo la realizzazione della locale centrale eolica (2016)

Non hanno, quindi, vigenza i provvedimenti con cui diverse Regioni avevano individuato aree non idonee, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 12, comma 10°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i. (per esempio, la Regione autonoma della Sardegna con il Piano energetico regionale della Sardegna 2015-2030 – Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, deliberazione Giunta regionale n. 59/90 del 27 novembre 2020).

Al momento attuale, pertanto, è necessaria una buona pianificazione paesaggistica (sono ancora troppo poche le Regioni e le Province autonome che vi hanno compiutamente provveduto, vds. Atto ricognitivo MIC, nota DG ABAP prot. n. 42795 del 21 dicembre 2021) ovvero un buon piano di gestione di un’area della Rete Natura 2000 e un corretto procedimento di valutazione di impatto ambientale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) per evitare scempi ambientali spesso inutili e controproducenti.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

(foto da mailing list ambientalista, A.L.C., S.D., archivio GrIG)

FONTE ARTICOLO: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/02/21/ma-e-davvero-possibile-realizzare-impianti-di-produzione-energetica-da-fonte-rinnovabile-dove-pare-e-piace/#more-29397

martedì 18 gennaio 2022

La legge regionale toscana taglia-boschi vada davanti alla Corte costituzionale.

Maremma, bosco
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuova ricorso davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) avverso le disposizioni contenute nella legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000” (in Bollettino regionale della Regione Toscana n. 108, parte I, del 29 dicembre 2021), nella quale sono state previste disposizioni palesemente eversive delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, Cost.).

Con la disposizione contestata, la Regione Toscana pretende di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressoché tutti i tagli boschivi anche nelle aree tutelate con specifico provvedimento di individuazione della zona tutelata con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), in palese spregio della giurisprudenza costituzionale, amministrative e penale costanti.

Monticiano, fascia spondale del Torrente Farma, taglio boschivo (giugno 2019)

La Regione Toscana ha così voluto accogliere le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che voglio avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestale.

Il GrIG, sulla base della giurisprudenza costituzionale costante, ha, quindi, chiesto al Governo Draghi di impugnare la legge regionale Toscana n. 52/2021 davanti alla Corte Costituzionale in quanto lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

FONTE ARTICOLO: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/01/18/la-legge-regionale-toscana-taglia-boschi-vada-davanti-alla-corte-costituzionale/#more-29013

giovedì 18 novembre 2021

GRIG: Brenzone sul Garda, come aggirare le norme contro il consumo del suolo?

Ogni regione, a quanto pare, ha le sue leggi sul territorio in cui si dichiara di non consumare NUOVO suolo, preferendo recupero, riconversione ecc. dell'esistente. Ma sarà proprio così? O tra varianti ai piani strutturali e/o urbanistici e/o nuove perimetrazioni del tessuto urbanizzato, da parte dei comuni.......la cosa rischia di rimanere solo sulla carta come buone intenzioni?? Sotto l'esempio Veneto.


La Regione Veneto, con la  legge regionale n. 14 del 2017, ha promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata alla consapevolezza della necessità di conservare le  risorse territoriali ed ambientali: in particolare la normativa mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

L’obiettivo dovrebbe essere gradualmente raggiunto nel corso del tempo, anche mediante la programmazione regionale e comunale.

Particolare rilievo nell’impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale. In proposito viene istituito un fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le spese di progettazione e demolizione delle opere incongrue.

In realtà, si dovrebbe dire che le belle intenzioni sono rimaste, purtroppo, ben lontane dalla realtà, vista la continua e indefessa tendenza regionale alla più greve antropizzazione del territorio, tuttavia tali previsioni normative consentono di provare a ricondurre a legittimità le scelte degli Enti locali quando il consumo di territorio deborda assurdamente.

ISPRA, Rapporto sul consumo del suolo 2021, Veneto

E’ il caso di Brenzone sul Garda, lungo la sponda veronese del Lago di Garda, dove la Regione Veneto ha individuato, con deliberazione Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, la quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2020 in 3,96 ettari, in quanto misura minore tra il valore di cui alla ripartizione effettuata dalla medesima deliberazione e la quantità massima della superficie agricola trasformabile (SAT) prevista dal vigente Piano di assetto del territorio (PAT).

Con deliberazione Consiglio comunale di Brenzone sul Garda n. 29 del 15 luglio 2021 veniva approvata una variante al PAT, che effettua la perimetrazione dell’edificato urbano consolidato, dove sono consentite di fatto edificazioni esentate dagli obblighi normativi sul consumo del suolo: in realtà, però, ben otto zone sulle dodici individuate sono aree agricole, in gran parte impreziosite dai caratteristici oliveti gardesani.

Sono tutt’altro che aree edificate o compromesse.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico odv ha, quindi, inoltrato ricorso al T.A.R. Veneto avverso la deliberazione consiliare comunale, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Lequaglie, del Foro di Verona.

L’obiettivo è quello di contrastare concretamente sul piano giuridico un vero e proprio consumo di suolo agricolo di sensibile valore ambientale, perché la difesa del territorio sia reale e non limitata a enunciazioni di principio non verificate nella realtà dei fatti da controlli ambientali inesistenti.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

(foto E.R., M.F., archivio GrIG)

FONTE GRIG https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/11/18/brenzone-sul-garda-come-aggirare-le-norme-contro-il-consumo-del-suolo/#more-28429