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venerdì 3 febbraio 2023

GRIG: Non esistono concessioni demaniali eterne, prima si capisce e meglio è.

FONTE ARTICOLO blog di Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

La Corte di cassazione ha posto dei paletti ben chiari riguardo la proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime in attesa della necessaria procedura di individuazione del concessionario mediante procedure selettive concorrenziali, come richiesto dalla normativa comunitaria.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2023, n. 404 ha affermato chiaramente la proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime a fini turistici fino al 31 dicembre 2023 o, a certe condizioni, fino al 31 dicembre 2024, stabilita dall’art. 3, comma 3°, della legge n. 118/2022 può esser applicata soltanto in favore delle concessioni legittimamente in essere, non a quelle già scadute.

In caso di concessioni demaniali già scadute e di permanenza dell’occupazione del sito, si ricade nell’ipotesi penalmente rilevante di cui all’art. 1161 cod. nav. (occupazione abusiva del demanio marittimo), eventualmente in concorrenza con altri reati (es. art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Toscana, litorale

Si ricorda agli immemori (governanti o meno) che il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria (sentenza 9 novembre 2021, n. 17 e sentenza 9 novembre 2021, n. 18), ha ribadito quanto già affermato autorevolmente dalla Corte di cassazione, dalla Corte di Giustizia europea, dallo stesso Consiglio di Stato, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Lo afferma la Commissione europea, che ha avviato la seconda procedura d’infrazione per violazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein).

Le concessioni demaniali eterne non esistono. Soprattutto quelle marittime.

Pagano quattro soldi per lucrare centinaia di migliaia, quando non milioni di euro, su beni demaniali come le spiagge.

L’Hotel Cala di Volpe, a puro titolo di esempio, versa quale canone demaniale 520 euro all’anno, per tutte le 19 concessioni demaniali marittime in Costa Smeralda (Arzachena) lo Stato incassa la folle cifra di 19 mila euro di canoni annuali

Ovvio che chi ne beneficia ne voglia approfittare fino alla fine dei secoli.

Le concessioni demaniali – in particolare quelle sulle spiagge – non possono essere eterne, lo affermano direttive comunitarie, giurisprudenza, buon senso.

Entro due anni si cambia registro, volenti o nolenti.  Ed è ora.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Pula, Pinus Village, chiosco-ristorante abusivo (estate 2021)
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 26 gennaio 2023

Cass. Sez. III n. 404 del 10 gennaio 2023 (CC 14 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Giraldi
Ambiente in genere. Inapplicabilità della legge 118 del 2022 alle concessioni demaniali scadute.

In tema di abusiva occupazione di suolo demaniale, l’art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27/08/2022 – che ha disciplinato l’annosa questione delle concessioni demaniali marittime all’art. 3, introducendo un inciso al comma 3 che impedisce di ritenere configurabile, fino al 31.12.2023 o, in presenza delle condizioni ivi indicate, fino al 31.12.2024, il reato di cui all’art. 1161 Cod. nav. –  proroga ex lege l’efficacia, fino alle predette date, delle concessioni indicate dalla lett. a) della medesima disposizione, subordina la proroga “a tempo” dell’efficacia alla condizione che la concessione sia “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, con la conseguenza che tale disposizione non trova applicazione, invece, a quelle concessioni che non sono in essere alla data del 27.08.2022, ossia data di entrata in vigore della l. 118-2022. E’ quindi lo stesso Legislatore  a prevedere espressamente che tale “beneficio” non possa estendersi alle concessioni scadute.

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza 14.04.2022, il tribunale del riesame di Teramo ha accolto il ricorso proposto nell’interesse di GIRALDI MARCO, quale legale rappresentante della soc. 4G di Giraldi Marco & c. s.n.c. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Teramo in data 18.03.2022 avente ad oggetto le opere ricadenti in area demaniale marittima senza valido titolo autorizzatorio, il tutto presso il ristorante pub ad insegna “Pois pub” di proprietà della predetta società, e nelle sue aree di pertinenza, corrente in Giulianova.

2. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione, deducendo un unico ed articolato motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 1161 cod. nav.
In sintesi, il ricorso evidenzia come la concessione demaniale marittima denominata “Pois pub” risultava in capo alla società dell’indagato in forza del titolo rilasciatogli in data 18.03.2002, titolo che, rilasciato per la durata di sei anni, aveva una validità dal 1.01.2002 al 31.12.2007. Nel predetto titolo concessorio era presente la clausola di rinnovo automatico in forza dell’art. 1, co. 2, d.l. 400 del 1993, conv. con modd. in l. 494 del 1993, come sostituito dall’art. 10, l. n. 88 del 2001. Al punto 10 delle condizioni indicate nella concessione demaniale in questione veniva specificato che il tacito rinnovo della concessione in questione era subordinato al pagamento dei canoni e al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito, a pena di decadenza e con l’onere di sgombero e riconsegna.
Orbene, rileva il PM ricorrente che dalle indagini svolte è emerso che il canone del 2009 non risultava pagato e lo stesso risultava essere stato richiesto dall’autorità competente alla ditta concessionaria con nota 1.09.2009. Ne consegue, quindi, che deve escludersi che possa essersi verificato il tacito rinnovo della concessione demaniale in questione, atteso che il pagamento del canone del 2009 aveva impedito il rinnovo della concessione demaniale in questione, donde la stessa è da ritenersi spirata prima dell’entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il regime delle proroghe tacite delle concessioni demaniali marittime turistico – ricreative, di cui all’art. 18, d.l. 194 del 2009, conv. con modd. in l. 25 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, dovendosi pertanto ritenere fondata l’occupazione arbitraria in totale carenza di un valido titolo demaniale marittimo.
Il tribunale, dunque, aderendo alla tesi difensiva proposta in sede di riesame, non avrebbe adeguatamente effettuato quell’indispensabile attività critica che avrebbe dovuto essere svolta. A tal fine, il PM ricorrente, dopo aver operato un’ampia e dettagliata ricognizione normativa e giurisprudenziale sul tema delle proroghe tacite delle concessioni demaniali marittime, osserva come il tribunale del riesame avrebbe errato nel configurare il rinnovo automatico come una vera e propria protrazione del medesimo rapporto concessorio, senza soluzione di continuità, essendo giunto a tale soluzione senza analizzare i presupposti dell’istituto del rinnovo, insistendo sull’assunto che, rinnovata automaticamente, la concessione demaniale in questione sarebbe stata prorogata. In altri termini, sarebbe stato erroneamente applicato il principio secondo cui, in sede di proroga, e non quindi in sede di rinnovo alla data della scadenza del 31.12.2007, vi fosse l’esonero dell’Amministrazione dall’istruire qualsiasi procedimento di rinnovo, nonché l’esonero di attività istruttorie finalizzate a qualsiasi accertamento di carattere amministrativo/finanziario, anche in relazione alla pretesa correttezza del concessionario nel pagamento dei canoni concessori dovuti.
Diversamente, ribadisce il PM ricorrente, nel caso in esame non sussisterebbero le condizioni del c.d. rinnovo automatico, attesa l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa, tra cui la regolarità della corresponsione dei canoni dovuti alla data di scadenza, nonché la sottoscrizione e registrazione di un titolo valido, che ove esistente e regolarmente formalizzato, avrebbe eventualmente dato accesso al regime di proroga. Sul punto, evidenzia come la regione Abruzzo, ufficio demanio marittimo, con nota 9.02.2021 aveva evidenziato che la società riferibile all’indagato non aveva effettuato il pagamento dei canoni demaniali marittimi dal 2009 ad oggi, per una somma totale di quasi 364.000 euro, senza nemmeno pagare le imposte regionali, pari al 10% del canone, per una somma di poco inferiore ai 42.000 euro.
Operata, infine, una puntualizzazione sulle differenze tra “proroga” e “rinnovo”, in cui si anniderebbe l’errore dei giudici del riesame, ribadisce il PM che detta tesi sarebbe stata suffragata anche da plurime decisioni del giudice amministrativo, richiamando quattro sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in data 3.12.2018 e riguardanti l’accoglimento di ricorsi in appello promossi proprio dall’Agenzia del Demanio di Pescara contro le opposizioni proposte rispettivamente da altrettanti stabilimenti balneari del teramano. Di conseguenza, nessun procedimento amministrativo preordinato alla decadenza della concessione avrebbe dovuto essere instaurato dalla Regione Abruzzo, in quanto il descritto istituto caducatorio presuppone la sussistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non, come nel caso in esame, una situazione scaduta e quindi definitivamente esaurita.
Da ultimo, infine, si duole il PM ricorrente per aver i giudici del riesame operato un distinguo delle difformità edilizie accertate in sede di ispezione demaniale alla concessione, parte delle quali derubricata ad innovazioni anziché ad abusi, atteso che, diversamente, la prospettazione accusatoria sarebbe confermata dalla circostanza per la quale, in assenza di un provvedimento mai formalmente rinnovatosi, e quindi mai prorogato di validità, permarrebbe la piena operatività del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., nei termini dell’abusiva occupazione dell’intera area assentita in concessione, illecito penale posto a base del carattere permanente della fattispecie e del requisito del periculum in mora ravvisato dal GIP, dovendosi in ultima analisi ritenere che il periculum risulterebbe in re ipsa. Sarebbe, conseguentemente, superato il dubbio espresso dal Tribunale circa la maggiore occupazione della superficie demaniale (1610 mq. anziché 1530 mq.) condizione che da sola aveva determinato il tribunale a disporre l’annullamento del decreto di sequestro, atteso che l’indagato dal 2009 non aveva effettuato alcun pagamento dei canoni demaniali, e che l’ultimo titolo concessorio demaniale marittimo rilasciato era quello scaduto il 31.12.2007. Erroneamente, pertanto, i giudici del riesame avrebbero ritenuto insussistenti le esigenze cautelari solo in ragione dell’incerta perimetrazione delle maggiori aree occupate, trascurando invece le occupazioni del demanio marittimo constatate dalla PG e contestate nel capo b) dalla lett. b) alla lett. k).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha insistito per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In particolare, il P.G. ha evidenziato: (a) che è ormai consolidato l’orientamento di legittimità il quale, partendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010), ha affermato che le disposizioni che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime violano l’art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (c.d. Direttiva Bolkestein), con conseguente obbligo di disapplicazione delle norme (nazionali o regionali) che prevedono taciti rinnovi delle concessioni per il periodo in cui sono state in vigore, e relativa caducazione di tali taciti rinnovi in ragione del venire meno del presupposto normativo su cui si fondavano (in argomento, anche Sez. 3, sentenza n. 7267 del 09/01/2014 – dep. 14/02/2014, Granata e altri, Rv. 259294 – 01, secondo cui dalla immediata operatività della direttiva CE sopra indicata consegue la disapplicazione del D.L. n. 400 del 1993, come conv. e succ. modif., con l’effetto che le concessioni demaniali che scadevano il 31.12.2007, quale è quella di specie, non potevano essere più prorogate automaticamente); (b) che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni, prevista dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), la quale, se applicabile alla concreta fattispecie, esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., presuppone la titolarità di un provvedimento concessorio valido ed efficace ed opera solo per gli atti ampliativi successivi all’entrata in vigore del medesimo D.L. n. 194 del 2009 (su cui si richiama anche Sez. 3, sentenza n. 29763 del 26/03/2014 – dep. 08/07/2014, Di Francia, Rv. 260108 – 01; succ. conformi, da ultimo, Sez. 3, sentenza n. 15676 del 13/04/2022 – dep. 22/04/2022, Galli, n.m.), mentre nella specie, al momento di entrata in vigore dell’art. 1 citato, la concessione demaniale de qua era già scaduta, non operando così il regime di rinnovo automatico; (c) il dictum di Sez. 3, sentenza n. 29105 del 16/09/2020 – dep. 21/10/2020, Longino, n.m., relativa ad analoga vicenda, peraltro nella stessa zona demaniale.

4. In data 21.10.2022 l’Avv. Eugenio Galassi, nell’interesse dell’indagato, ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui, in replica al ricorso del Pubblico Ministero, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Con successiva memoria datata 2.12.2022, il predetto difensore, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito per il rigetto del ricorso del PM.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso – in assenza di richiesta di discussione orale, trattato ai sensi dell’art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni – è fondato.

2. Al fine di meglio chiarire le ragioni che hanno determinato il Collegio a tale soluzione, è utile ripercorrere, sebbene sinteticamente, la vicenda storico – processuale al medesimo sottesa.

3. Il 9.02.2021 l’Ufficio Demanio Marittimo della Giunta Regionale abruzzese, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio segnalava alcune criticità relative alla concessione demaniale accordata alla società “4G di Giraldi Marco & C. s.n.c.”, di cui è legale rappresentante l’indagato. In tale nota si rappresentava l’emersione, a seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti negli anni 1997 e 2008, di tutta una serie di manufatti, abusivamente realizzati e connessi funzionalmente alla concessione in questione, e si disponeva la rettifica dei canoni demaniali in ragione dell’effettiva consistenza riscontrata. La nota veniva, poi, inoltrata all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Giulianova, a sua volta richiesto di eseguire ulteriori accertamenti sulla regolarità delle opere e sulla tempestività dei versamenti degli oneri concessori. In sede di attività compiuta in data 11.11.2021, la società dell’indagato non era in grado di esibire il titolo concessorio in corso di validità; l’indagato negava di aver ricevuto solleciti di pagamento di canoni relativi alla concessione demaniale e non presentava documentazione inerente all’avvenuto pagamento delle imposte regionali dovute. A questo punto, l’Agenzia del Demanio di Pescara rimetteva una nota con cui evidenziava il mancato pagamento dei canoni demaniali dovuti per la concessione a partire dal 2009. Veniva, peraltro, acquisita ulteriore documentazione inerente al titolo concessorio demaniale, che veniva identificato nella concessione n. 29/2002 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara.
Tale concessione aveva una durata di sei anni, come previsto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 400/1993 (poi abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 217/2011 al dichiarato fine di favorire la rapida e favorevole definizione di procedure d’infrazione a carico dello Stato avviate dalla Commissione Europea). Il personale dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise intraprendeva un’attività ispettiva nell’ambito della quale veniva esaminata la documentazione tecnico-amministrativa, veniva avviato il contraddittorio con l’indagato, e veniva espletato un sopralluogo sempre in data 11.11.2021: in questo contesto venivano acquisiti i titoli edilizi che assentivano gli interventi eseguiti sul compendio immobiliare oggetto di concessione (ossia dell’autorizzazione edilizia n. 114 del 12.09.1984, n. 103 del 04/05/1987, n. 384 del 16/06/1987 e n. 199 del 21/07/1987). All’esito dei rilievi venivano accertate: 1) attività di rilevanza edilizia poste in essere in assenza o in difformità ai titoli edilizi (per cui si veda il capo a) d’imputazione); 2) rilevanti scostamenti dal titolo concessorio, ritenuto scaduto, quanto all’effettiva occupazione di spazi demaniali.
In conseguenza di ciò, in data 18.03.2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Teramo disponeva il sequestro preventivo del ristorante/pub, con aree di pertinenza, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione ad entrambi i reati contestati in via provvisoria all’indagato. Quanto al capo a) della rubrica (reato p. e p. dagli artt. 35, 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 142, comma 1 lett. a), 146, commi 1 e 2, 181, comma 1-bis lett. A) D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), risultava, infatti, essere stata accertata, in sede di sopralluogo presso i locali in uso all’impresa dell’indagato, la realizzazione di tutta una serie di opere, vuoi in totale difformità dai titoli edilizi, vuoi in totale carenza degli stessi, da identificare, in ragione della natura demaniale del bene immobile destinato ad ospitare le opere, nel permesso a costruire. Quanto al capo b) della rubrica (reato p. e p. dagli artt. 54, 1161, comma 1, R.D. n. 327/1942 – Codice della Navigazione), anche in questo caso (dopo aver operato una sintetica rassegna delle principali disposizioni e pronunce in materia) venivano ritenuti sussistenti gli elementi del fumus boni iuris in relazione al reato di occupazione arbitraria, poiché avente ad oggetto superficie maggiore di quella assentita dai titoli demaniali e poiché discendente da “innovazioni non consentite” ai sensi dell’art. 1161 cod. nav. idonee a determinare un ampliamento dell’occupazione (risultando, infatti, che la concessione in favore dell’indagato consentiva l’occupazione di una superficie totale massima di 1530 mq, a fronte dell’effettiva occupazione di 1610 mq, in ragione evidentemente delle innovazioni non consentite). Infine, veniva ritenuto sussistente anche il periculum in mora, dato che “la realizzazione di numerosi interventi edilizi sine titulo, l’ampliamento per le vie di fatto dell’oggetto della concessione e l’omissione di pagamenti dei canoni concessori per vari anni (…) consentivano di ritenere assai probabile l’aggravamento delle conseguenze dell’illecito penale” (pag. 3 decreto di sequestro G.I.P. Teramo).
In data 31.03.2022, l’indagato interponeva istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro, chiedendo in via principale l’annullamento del decreto di sequestro preventivo del 18.03.2022 oppure, in via subordinata, la sostituzione della misura con altra meno onerosa (sostenendosi peraltro, a pag. 12, come vi fosse una differenza tra la volumetria concessa, pari a 1530 mq, e quella effettivamente occupata, pari a 1610 mq). Erano due i motivi di riesame: il primo concernente l’asserita insussistenza del fumus boni iuris della misura cautelare reale (peraltro sollevando la questione relativa alla prescrizione dell’illecito di cui al capo a) di imputazione); il secondo relativo all’insussistenza del periculum in mora, indefettibile ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo.
In data 14.04.2022, il Tribunale penale di Teramo, Sezione per il riesame nei provvedimenti di sequestro, accoglieva il ricorso e revocava il sequestro preventivo in essere (definitivamente disponendo il dissequestro lo stesso 14.04.2022, come da verbale di dissequestro ex art. 263 c.p.p.). Difatti, richiamando l’impostazione e le argomentazioni difensive, il Giudice del Riesame affermava di non ritenere sussistente il fumus boni iuris che aveva portato all’emissione della misura da parte del G.I.P. in quanto, ai fini del rinnovo della concessione, non erano necessari gli incombenti di cui parlava l’accusa a carico dell’indagato, non sussistendo in definitiva il reato di occupazione arbitraria posta in totale carenza di titolo demaniale. Nessun argomento veniva speso in punto di periculum in mora e, conclusivamente, veniva operato un incerto riferimento a come “non sia possibile allo stato dei fatti determinare e circostanziare l’area che è abusivamente occupata” (pag. 4 ord. Riesame Trib. Teramo).

4. Tanto premesso, può quindi procedersi nell’esame del ricorso del Procuratore della Repubblica che, come anticipato, è fondato.

5. In punto di fatto, innanzitutto merita ricordare che la concessione demaniale marittima denominata “Pois Pub”, presente nel Comune di Giulianova ed oggetto del ricorso, risultava in Capo alla Ditta “4G di Giraldi Marco & C. s.n.c.” di Giulianova in forza del titolo concessorio n. 29 – Rep. 29710 in data 18.03.2002, redatto ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, nonché a quanto prescritto dalla Legge n. 88/2001, che prevedeva da quattro a sei anni la durata dei titoli concessori.
Di fatto, dunque, il titolo risultava rilasciato per la durata di sei anni, dal 01.01.2002 al 31.12.2007 (con la clausola secondo cui “alla scadenza si rinnova automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, salvo diverso provvedimento di revoca da parte dell’Amministrazione concedente ex art. 42 del Cod. Nav. ovvero di decadenza ex art. 47 del Cod. Nav., fermo restando il pagamento della tassa di registrazione da richiedersi a cura della medesima Amministrazione”), e la clausola di “rinnovo automatico della concessione demaniale marittima” sopra indicata veniva redatta nel titolo in forza dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 400/1993, poi sostituito dall’art. 10 della Legge n. 88/2001 (dall’esame del testo della concessione, peraltro, risultano le seguenti annotazioni: “Si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono:”, al cui successivo punto 10 si rileva che “il tacito rinnovo della presente concessione è comunque subordinato al pagamento dei canoni ed al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito, sempre sotto pena di decadenza e con l’onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate”).
Dall’attività di P.G. svolta, tuttavia, si rilevava che il canone del 2009 non risultava pagato e lo stesso risultava essere stato richiesto dall’Autorità competente alla ditta concessionaria sopra indicata con nota protocollo n. 437/DE3 del 09.01.2009.
Pertanto, a fronte di tale clausola ed al mancato pagamento del canone 2009, deve escludersi che possa considerarsi tacitamente rinnovata la concessione demaniale marittima in questione, oltre al fatto che non vi è evidenza dei depositi cauzionali eseguiti ai fini del rinnovo della concessione demaniale. Quindi, se il mancato pagamento del canone 2009 ha impedito il rinnovo della concessione demaniale, la stessa è da considerarsi spirata prima del regime normativo che stabilisce le tacite proroghe delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, disposta dall’art. 18 del D.L. n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, dovendosi ritenere fondata l’arbitraria occupazione in totale carenza di un valido titolo demaniale marittimo.

6. In merito alla durata delle concessioni demaniali marittime, l’art. 10, comma 1, l. n. 88/2001 ha introdotto il principio del c.d. “rinnovo automatico” di sei anni in sei anni alla scadenza del titolo concessorio e, contestualmente, l’art. 37 del Codice della Navigazione, come modificato dal D.L. n. 400/1993 ha enunciato il “diritto di insistenza” dei concessionari sui beni oggetto della concessione, stabilendo che in sede di rinnovo delle stesse, dovesse esser accordata preferenza al precedente concessionario. La disciplina normativa fin qui esaminata è stata poi oggetto di attenzione da parte del Legislatore, il quale, in sede di approvazione della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha modificato l’art. 3 del D.L. n. 400/1993, tramite l’inserimento del comma 4-bis, che prevede la possibilità di essere titolari di concessioni demaniali marittime per una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 20 anni “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni” (art. 1, comma 253).
L’impianto normativo italiano pocanzi esaminato ha dovuto uniformarsi alla pronuncia della direttiva comunitaria del 12.12.2006 n. 2006/123/CE – Bolkestein, che (in particolare, ai §§ 1-2, art. 12) ha ritenuto che nel comparto servizio-turismo la modalità di assegnazione della concessione demaniale marittima debba essere assoggettata a gara, con la conseguente applicazione delle norme che sovrintendono le procedure ad evidenza pubblica. Lo strappo con il diritto comunitario è divenuto così inevitabile e nel 2008 la Commissione Europea, nel verificare il rispetto della Direttiva da parte dello Stato italiano, rilevata l’incompatibilità con i principi in essa contenuti delle disposizioni rinvenibili nel Codice della Navigazione e del D.L. n. 400/1993, attinenti il diritto di insistenza, ha formalmente ammonito l’Italia con la procedura d’infrazione n. 2008/4908, intimando la revisione dell’ordinamento giuridico interno al fine di armonizzare le disposizioni normative nazionali ai principi comunitari.
Sul punto sono anche intervenute diverse pronunce della Giustizia Amministrativa (ex multis, Cons. St., 25.09.2009, n. 5765), che hanno affermato il principio giuridico in base al quale “alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (specificamente le concessioni demaniali marittime), poiché idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti” (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3828/2009; occorrendo anche nell’assegnazione di un bene demaniale l’individuazione del soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell’interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all’utilizzazione dei beni demaniali, sic TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 23.04.2010, n. 2085). Rebus sic stantibus, il Legislatore italiano è intervenuto con il D.L. n. 194/2009, convertito con Legge n. 25/2010, il cui art. 1, comma 18, ha abrogato il comma 2 dell’art. 37 del Cod. Nav., disciplinante il “diritto di insistenza” e, contestualmente, disponendo una proroga sino al 31.12.2015 della scadenza di tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Tale emendamento ha poi comportato l’apertura di una seconda procedura di infrazione comunitaria (la n. 2010/2734), legata al permanere della disposizione relativa al rinnovo automatico delle concessioni già esistenti.

7. Orbene, il Tribunale, aderendo sostanzialmente ai contenuti dell’istanza di riesame datata 31.03.2022, depositata dalla difesa dell’indagato in sede di riesame, non risulta aver adeguatamente effettuato quella indispensabile attività critica che doveva ineludibilmente essere operata nel caso di specie, se solo si considera che il richiamato giudizio si rivelava evidentemente incentrato su un taglio interpretativo della norma pro-assistito, che, sebbene offrisse un apprezzabile quadro generale della disciplina generale della materia trattata, trascurava alcuni passaggi critici indispensabili per delineare la corretta soluzione.
Occorre, infatti, rilevare come il Collegio adito configuri il rinnovo automatico (il primo istituto in ordine cronologico reputato sussistente che, solo al suo concretizzarsi, avrebbe poi legittimato le successive proroghe riconosciute ai titoli concessori) come una vera e propria protrazione del medesimo rapporto concessorio, senza soluzione di continuità. Tuttavia, tale conclusione è offerta a fondamento della motivazione dell’ordinanza impugnata senza analizzare in alcuna maniera i presupposti dell’istituto del rinnovo, insistendo ulteriormente sull’assunto che, rinnovata automaticamente, la concessione in esame sia stata prorogata, con ciò richiamando il principio secondo cui in sede di proroga – e non di rinnovo (alla data della scadenza al 31.12.2007) – sussistessero i presupposti per l’esonero dell’Amministrazione dall’istruire qualsiasi procedimento di rinnovo, nonché per l’esonero di attività istruttorie finalizzate a qualsivoglia accertamenti di carattere amministrativo/finanziario, anche in relazione alla pretesa correttezza del concessionario nel pagamento dei canoni concessori dovuti.
Nel caso in esame, tuttavia, non sussistono le condizioni del c.d. rinnovo automatico, stante l’assenza dei presupposti richiesti dalla normativa; tra questi, proprio la regolarità nella corresponsione dei canoni dovuti alla data di scadenza, nonché la sottoscrizione e registrazione di un titolo valido che, qualora esistente e regolarmente formalizzato, avrebbe eventualmente dato in seguito accesso al regime di proroga. E invero, per il perfezionamento del citato iter procedimentale di rinnovo, la Regione Abruzzo è tenuta, ineludibilmente, a riscontrare l’avvenuto pagamento dei canoni dovuti. Conformemente a tali disposizioni normative, la Regione Abruzzo – Servizio di Pianificazione Territoriale e Paesaggio – Ufficio Demanio Marittimo tramite la nota n. 48641 del 09.02.2021 evidenziava del resto che la società 4G di Giraldi Marco & C. s.n.c. non aveva effettuato il pagamento dei canoni demaniali marittimi dell’anno 2009 ad oggi per una somma totale pari a euro 363.915,17 e altresì non aveva pagato le imposte regionali (10% del canone) per una somma totale pari a euro 41.794,61.
Nel caso di specie, invece, il mancato configurarsi di tali essenziali presupposti ha conseguentemente inibito la definizione del procedimento e, con esso, anche l’adozione e l’emanazione di un titolo concessorio valido, titolo che, qualora regolarmente formalizzato, avrebbe avuto poi accesso al già richiamato istituto della proroga. Infatti, sulla base della normativa richiamata, il distinguo tra l’istituto del rinnovo dell’atto concessorio e quello della mera proroga è rappresentato dalla ineludibile circostanza che, mentre quest’ultima presuppone la continuazione di un rapporto in corso, il rinnovo, invece, incide, rivitalizzandolo, su un rapporto ormai esaurito. Perché tale rivitalizzazione si concretizzi, non si può prescindere dal concretizzarsi degli estremi di una nuova concessione, che si sostituisce alla precedente già scaduta. In tal senso, si noti, anche alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa riguardanti l’accoglimento di ricorsi in appello promossi proprio dall’Agenzia del Demanio di Pescara contro le opposizioni proposte dagli stabilimenti balneari del teramano (Cons. St., sentenze nn. 6850-6851-6852-6853/2018, tutte in data 03/12/2018).
 Di fatto, nella concreta fattispecie, nessun procedimento amministrativo, preordinato alla decadenza della concessione, doveva essere instaurato dalla Regione Abruzzo, in quanto tale istituto caducatorio presuppone inevitabilmente la sussistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non, come in questo caso, una situazione già scaduta e, quindi, definitivamente esaurita.

8. Alla stregua di quanto sopra, poi, non rileva, a giudizio del Collegio, la questione relativa alla “proroga automatica” delle concessioni che, infatti, presuppone un titolo concessorio valido ed efficace e non, invece, un titolo scaduto, peraltro alla data del 31.12.2007, dunque antecedente alla normativa interna, succedutasi nel tempo (ossia l’art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009, che ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico – ricreative dapprima al 31.12.2015; successivamente, le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31.12.2020 e, infine, per effetto dell’art. 1, commi 682 e 683 della successiva L. n. 145/2018, sino al 31.12.2033), dichiarata incompatibile alla luce della Direttiva n. 2006/123/CE.
Ed invero, va ricordato che l’art. 1, comma 2, D.L. n. 400 del 1993, abrogato dall’art. 11, comma 1, L. 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2010) stabiliva che “le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l’art. 42, comma 2, cod. nav. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84”. L’abrogazione di quella disposizione, come espressamente chiarito dalla L. n. 217 del 2011, che vi provvedeva, si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e per rispondere all’esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consentisse lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa. L’instaurazione della procedura d’infrazione e la successiva abrogazione della norma erano conseguenza di un contrasto della normativa interna, oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 2006/123/CE nella parte in cui, con l’art. 12, comma 2, esclude il rinnovo automatico della concessione.

9. Conclusivamente, la concessione rilasciata alla 4G, con scadenza alla data del 31 dicembre 2007, non “esisteva” più al momento dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009, conv. in L. n. 25 del 2010, e come tale non poteva essere non solo oggetto di rinnovo (posto che il mancato pagamento del canone ex art. 47, lett. d), Cod. nav., ne comporta la decadenza, imponendo all’Amministrazione l’esercizio di un potere di discrezionalità vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario: tra le tante, Cons. St., Sez. VI, n. 465 del 2 febbraio 2015) né, tantomeno, oggetto di proroga. Sul punto, del resto, è sufficiente in questa sede ricordare che in relazione allo svolgimento del rapporto concessorio conseguente al rilascio di una concessione demaniale marittima, la decadenza del concessionario per omesso pagamento del canone concessorio costituisce atto doveroso, unitamente alle altre ipotesi previste dall’art. 47 del Codice della Navigazione, che (con l’esclusione della lettera f), che fa generico riferimento alla « inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione») rappresentano altrettante clausole risolutive espresse, integrate le quali la risoluzione opera di diritto (v., sul punto: Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 20854 del 02/10/2014, Rv. 632838 – 01), senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento della controparte (T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 18/09/2019, n.746).
La concessione demaniale in questione era scaduta e non prorogata né prorogabile; e ciò in quanto già l’art. 1, comma 18 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25 prevedeva che il termine di durata delle concessioni “in essere” alla data di entrata in vigore del predetto decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fosse prorogato fino al 31 dicembre 2020, con la logica conseguenza che la proroga dovesse intendersi come valevole solo per le concessioni “nuove” (nel senso di successive al D.L. n. 194 del 2009 conv. in L. n. 25 del 2010) in quanto “in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009 e in scadenza” e tale non era la concessione originariamente emessa a favore della 4G (v., in senso conforme: Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014 – dep. 08/07/2014, Di Francia, Rv. 260108; Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013 – dep. 30/07/2013, Vita, Rv. 256411).
Del tutto inconferente è dunque il richiamo, da parte del Tribunale distrettuale e della difesa della 4G, dell’omessa attivazione, da parte dell’Amministrazione, del procedimento di decadenza dalla concessione per l’omesso pagamento del canone di concessione, di cui all’art. 47, comma 1, lett. d), cod. nav., per l’assorbente ragione che, essendo la concessione scaduta, non era più in essere alcun rapporto giuridico tra l’amministrazione e la 4G.
Né, infine, risulta che la concessionaria abbia usufruito del c.d. condono balneare di cui all’art. 100, d.l. 4 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

10. Che, del resto, questa sia la conclusione corretta, era stato già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 29105 del 16 settembre 2020, dep. 21 ototbre 2020, PM in proc. Longino, n.m.).
Va, infine, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo (da ultimo: Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011 – dep. 23/09/2011, P.M. in proc. Barbieri, Rv. 250976), attesa la natura costitutiva del diritto e non meramente autorizzatoria del provvedimento amministrativo di concessione.

11. Da ultimo, ritiene il Collegio che parimenti non abbia rilievo l’art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in G.U. n.188 del 12-8-2022), in vigore dal 27/08/2022, che ha disciplinato l’annosa questione delle concessioni demaniali marittime all’art. 3, introducendo un inciso al comma 3 che impedisce di ritenere configurabile, fino al 31.12.2023 o, in presenza delle condizioni ivi indicate, fino al 31.12.2024, il reato di cui all’art. 1161 Cod. nav.
Tale disposizione, che proroga ex lege l’efficacia, fino alle predette date, delle concessioni indicate dalla lett. a) della medesima disposizione, subordina infatti la proroga “a tempo” dell’efficacia alla condizione che la concessione sia “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, con la conseguenza che tale disposizione non trova applicazione, invece, a quelle concessioni che non sono in essere alla data del 27.08.2022, ossia data di entrata in vigore della l. 118/2022.
E’ quindi lo stesso Legislatore  a prevedere espressamente che tale “beneficio” non possa estendersi alle concessioni scadute, tra cui vi rientra quella in esame, soggetta sì a rinnovo automatico in forza della clausola n. 10, ma subordinatamente alla condizione del regolare pagamento dei canoni concessori, non corrisposti a far data dal 2009, come emerge dagli atti, donde la stessa da tale data era da considerarsi scaduta perché decaduta ex art. 47, comma 1, lett. d), cod. nav., con conseguente permanenza dell’abusiva occupazione dello spazio demaniale marittimo, integrante l’illecito di cui all’art. 1161 cod. nav.

12. L’impugnata ordinanza dev’essere pertanto annullata per nuovo giudizio davanti al tribunale di Teramo.

P.Q.M.


Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, il 14 dicembre 2022

FONTE ARTICOLO blog di Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

martedì 27 luglio 2021

GRIG - L’autorizzazione paesaggistica illegittima.


FONTE
 https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/07/23/lautorizzazione-paesaggistica-illegittima/

Pronuncia di rilevante interesse emessa dalla Corte di cassazione in materia di autorizzazione paesaggistica illegittima.

La norma è l’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), autorevolmente interpretata dalla sentenza Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2021, n. 19885.

E’ certo vero che l’art. 181 del Codice delinei reati di pericolo, per cui non è necessaria l’effettiva lesione del bene ambientale tutelato: “il delitto paesaggistico di cui all’art. 181, comma primo-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (Sez.3, n.11048 del 18/02/2015, Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez.3, n.34764 del 21/06/2011, Rv.251244 – 01)”.

Ciò riguarda anche fattispecie limitate a un singolo albero, per esempio (vds. Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2021, n. 8499).

In particolare, l’art. 146, comma 7°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. dispone  che “l‘amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.”

L’art. 145, invece, stabilisce lo stretto coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica, con prevalenza cogente della prima sulla seconda in caso di eventuale difformità, così attribuendo anche alla disciplina urbanistica una funzione indiretta di tutela del paesaggio.

Gruppo d’intervento Giuridico odv

cartello sequestro preventivo

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 16 giugno 2021

Cass. Sez. III n. 19885 del 20 maggio 2021 (UP 8 apr 2021)
Pres. Sarno Est. Mengoni Ric. Paolucci
Beni Ambientali. Illegittimità autorizzazione paesaggistica.

Il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, analogamente a quello di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, è configurabile non solo quando i lavori sono eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, ma pure quando sono eseguiti sulla base di un’autorizzazione paesaggistica illegittima. D’altro lato, poi, risulta corretto affermare che quest’ultima è anche quella che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio ed urbanistico, come, appunto, avviene nel caso di edificazione di immobili caratterizzati da volumi assentibili solo in conseguenza di un illegittimo “accorpamento” di fondi. Ed infatti, se l’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che «l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici», l’art. 145 del medesimo d.lgs. stabilisce lo stretto coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica, con prevalenza cogente della prima sulla seconda in caso di eventuale difformità, così attribuendo anche a quest’ultima una funzione di tutela del paesaggio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8/4/2019, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa il 19/9/2017 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Immacolata Bramato, Lucio Ricciardi ed Eleno Mariano in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica commesso il 17/5/2010, riqualificato ai sensi dell’art. 480 cod. pen., perché estinto per prescrizione; dichiarava gli stessi imputati – oltre a Sergio Paolucci, Walter Cosimo Pennetta e Felice Corciulo – colpevoli dei reati di cui ai capi a) e b), nonché Paolucci, Pennetta e Mariano anche di quello di cui al capo d) commesso il 10/11/2011, e li condannava alle pene di cui al dispositivo. Agli stessi, nelle rispettive qualità, era contestato di aver consentito e realizzato – a seguito del rilascio di un primo ed illecito permesso di costruire, e poi di un secondo senza aumento di volumetria, oltre che di una non valida autorizzazione paesaggistica, in zona sottoposta a tale vincolo ed a tutela del PUTT.P Regione Puglia – opere edili non consentite, perché eseguite con volumetria non ammissibile sul relativo lotto, nei termini analitici di cui alla contestazione, e previa predisposizione di una relazione tecnica integrativa della domanda e relazione paesaggistica nelle quali si attestava falsamente la conformità dell’intervento alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la compatibilità ambientale dello stesso. Con violazione degli artt. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 480 cod. pen.,  
2. Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, ad eccezione della Bramato, deducendo i seguenti motivi:

    • Inosservanza del D.P.C.M. 8 luglio 2003, del decreto Ministero dell’Ambiente del 29/5/2008 e degli artt. 27 e 35 del Programma di Fabbricazione del Comune di Castrignano del Capo. La Corte di appello non avrebbe valutato che nel territorio comunale in oggetto sarebbe espressamente ammessa la possibilità di trasferire volumetrie di fondi rustici che ricadono in particolari aree, oltre il limite di rispetto; ciò anche per le aree ricadenti sul foglio mappa 4, ove insisterebbe un altro vincolo introdotto dal D.P.C.M. del 2003, relativo alla presenza di cavi elettrici di alta e media tensione. Il Programma di Fabbricazione, inoltre, consentirebbe in zone E1 la costruzione di opere come quelle in esame, con utilizzo di volumetria riguardante fondi ricadenti in aree omogenee e con medesimo indice di fabbricabilità;
    • Erronea applicazione della l.r. n. 56 del 1980, art. 51. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile tale disciplina (che limiterebbe l’accorpamento alle sole aziende agricole), che tuttavia, pacificamente, avrebbe ormai perso efficacia, poiché in vigore fino all’entrata in vigore dei piani territoriali; con l’adozione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio, dunque, si sarebbe verificata la clausola risolutiva espressa dell’efficacia della previsione di legge, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
    • Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157-161 cod. pen. In contrasto con la sentenza di primo grado, la Corte di merito non avrebbe ritenuto ultimati i lavori all’agosto 2012, al riguardo riferendo di interventi all’esterno del fabbricato; ciò, tuttavia, contrasterebbe con una prova documentale in atti (la comunicazione di fine lavori), dalla quale emergerebbe evidente l’intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate;
    • Assoluta mancanza di motivazione con riguardo al profilo soggettivo delle condotte. Il dolo dei reati sarebbe stato tratto apoditticamente dalla sola, asserita violazione della disciplina in tema di accorpamento, senza valutare la complessità del quadro normativo di riferimento e la quantità di pronunce contrastanti in materia, tali da ingenerare un’evidente confusione. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, avrebbe ripetutamente affermato che, qualora i dati riportati nella richiesta di permesso di costruire (e successiva variante) siano oggettivamente veri, o quantomeno non vi sia prova contraria di ciò, non sarebbe lecito individuare un’attività di falsificazione dei dati, di tal ché non sarebbe possibile riconoscere il delitto di falso in rubrica;
    • Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157-161 cod. pen.; vizio di motivazione. Si riprende il medesimo motivo di cui sopra, con gli stessi argomenti e con la considerazione secondo cui l’ultimazione delle opere – incidente sul dies a quo della prescrizione – riguarderebbe il solo edificio (con eventuali annessi, come magazzino o garage), non anche la sua area esterna (viali, terrazzamenti, scale), che – sola – sarebbe stata valorizzata dalla Corte di appello per far coincidere la cessazione degli interventi alla data di accertamento, ossia al 2/3/2014;
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. lgs. n. 42 del 2004; vizio di motivazione. La sentenza avrebbe condannato tutti gli imputati, quanto alle contravvenzioni, senza distinguere le posizioni e le effettive responsabilità, individuandovi, dunque, impropriamente le fattispecie concorsuali;
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 25, comma 2, Cost., 44, lett. c), cit., 5, d.l. n. 70 del 2011, 51, lett. g), l.r. n. 56 del 1980; violazione di principi di legalità, riserva di legge, prevedibilità e determinabilità della norma incriminatrice; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente (anzi, di tutti gli imputati) in ragione di un solo criterio, quale la non contiguità dei fondi oggetto di cessione di cubatura; criterio di creazione giurisprudenziale, come affermato nella stessa sentenza, e privo di ogni riferimento normativo, dunque insuscettibile di esser posto a fondamento di una pronuncia di condanna. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, avrebbe ben delineato i caratteri dell’istituto, evidenziandone l’ammissibilità in generale, e relegando ad eccezioni – da prevedersi espressamente – i relativi limiti o divieti; tali eccezioni, invero, non ricorrerebbero nel caso di specie, atteso che nessuna norma all’epoca vigente avrebbe imposto la contiguità dei fondi interessati dalla cessione, né questa sarebbe stata prevista dal d.l. n. 70/2011, che ha poi regolato l’istituto, sul presupposto che – all’interno della stessa zona omogenea e con uguale indice di fabbricabilità (come nella vicenda in oggetto) – non conterrebbe dove siano dislocati i terreni, ma soltanto il totale della volumetria realizzabile. Ragionare diversamente, peraltro in assenza di una qualunque prescrizione normativa, comporterebbe, inoltre, un’inammissibile integrazione del precetto penale (art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001) con il “formante giurisprudenziale”, così relegando la previsione ben al di sotto di quella soglia di determinatezza e prevedibilità richiesta dall’art. 25 Cost. In senso contrario, peraltro, non potrebbero valere le numerose sentenze di questa Corte su altri interventi realizzati in Puglia, concernenti casi di accorpamento che aveva interessato fondi con diversa destinazione urbanistica e differente indice edificatorio fondiario, quel che non ricorrerebbe nell’edificazione in esame;
    • Le stesse censure sono poi mosse con riguardo all’elemento soggettivo del reato edilizio, che la Corte avrebbe riconosciuto con argomento errato e viziato. In particolare, l’esistenza di una consolidata prassi amministrativa favorevole e di un quadro normativo complesso avrebbero impedito di riconoscere anche solo la colpa nelle condotte contestate;
    • Violazione di legge e vizio di motivazione sono poi contestate quanto al profilo oggettivo del reato paesaggistico, che sarebbe stato riconosciuto in forza della sola, asserita violazione del precetto urbanistico, e senza alcuna valutazione specifica della materia. La Corte di appello, dunque, avrebbe impropriamente sovrapposto i parametri della compatibilità urbanistica e dell’autorizzazione paesaggistica, affermando – con argomento censurabile – che la violazione dei primi comporterebbe ex se anche la lesione degli altri;
    • Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, si ribadisce la censura già prima evidenziata.
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157-161 cod. pen.; vizio di motivazione. Si rimanda a quanto indicato sub ricorso Ricciardi, motivo n. 1;
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. lgs. n. 42 del 2004; vizio di motivazione con riguardo al concorso dei pubblici funzionari nei reati. Si rimanda a quanto indicato sub ricorso Ricciardi, motivo n. 2;
    • La stessa censura è poi mossa con riguardo al permesso di costruire rilasciato dal ricorrente (n. 162 del 10/11/2011), al quale non potrebbero esser mossi gli addebiti invece riferiti al precedente (n. 84 del 17/5/2010), rilasciato da altro dirigente del Comune. Il provvedimento del 2011, infatti, non coinvolgerebbe alcun aumento di volumetria (unico parametro di rilevanza penale riconosciuto), ma soltanto modifiche interne ed un nuovo sistema di copertura, sì che la motivazione a fondamento della condanna non potrebbe riferirsi affatto alla condotta del Pennetta;
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 25, comma 2, Cost., 44, lett. c), cit., 5, d.l. n. 70 del 2011, 51, lett. g), l.r. n. 56 del 1980; violazione di principi di legalità, riserva di legge, prevedibilità e determinabilità della norma incriminatrice; vizio di motivazione. Si rimanda a quanto indicato sub ricorso Ricciardi, motivo n. 3. Sulle medesime premesse, peraltro, con il motivo n. 6 si contestano gli stessi vizi quanto al reato di falso, sul presupposto che l’assenza di una previsione normativa che imponesse la contiguità tra i fondi interessati dall’accorpamento impedirebbe di riconoscere la falsità delle attestazioni delle parti e, dunque, l’illiceità dei provvedimenti rilasciati, perché fondati su un falso giudizio di compatibilità urbanistica e paesaggistica. La formazione solo giurisprudenziale (quindi instabile e mutevole) del criterio della contiguità, non assistito da previsione di legge, impedirebbe inoltre di riconoscere quei “parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi” che i permessi di costruire avrebbero scientemente violato, così escludendosi il profilo oggettivo del reato. Quanto a quello soggettivo, poi, la giurisprudenza di questa Corte già lo avrebbe escluso – proprio per il Pennetta – in altra pronuncia, sottolineando l’incertezza della giurisprudenza sul tema. Negli stessi termini, infine sul punto, con il motivo n. 8 si contesta l’affermazione di responsabilità quanto all’autorizzazione paesaggistica, sul presupposto che la falsità del provvedimento avrebbe potuto esser riconosciuta soltanto in presenza di valutazione ed accettazione di parametri normativi predeterminati e rigidi, eventualmente violati, o di aspetti ed elementi cui la normativa condizioni la legittimità sostanziale del provvedimento. Ipotesi – queste – assenti nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già sopra espresse;
    • Le stesse censure sono poi mosse con riguardo all’elemento soggettivo del reato edilizio, che la Corte avrebbe riconosciuto con argomento errato e viziato. Si rimanda a quanto indicato sub ricorso Ricciardi, motivo n. 4;
    • Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 480 cod. pen., 25, comma 2 Cost., 44. D.P.R. n. 380 del 2001 e 51, lett. g), l.r. n. 56 del 1980. Il falso ideologico rispetto alle attestazioni di conformità urbanistica dovrebbe investire: a) la prospettazione di una situazione di fatto suscettibile di essere alterata o travisata; b) la corretta identificazione di parametri prefissati al cui rispetto sarebbe vincolato l’attestatore nella formazione del giudizio; c) lo stesso giudizio di conformità/compatibilità in sé considerato. Ebbene, nessuna delle tre ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata con argomento del tutto carente ed illogico; in particolare, la Corte di appello avrebbe elevato al rango di parametri normativamente predeterminati, o di previsioni normative che dettano criteri di valutazione, un principio – quello della contiguità tra i fondi – privo di copertura normativa, nato da sola fonte giurisprudenziale e, dunque, di per sé mutevole ed instabile, cioè non vincolante. Con ogni conseguenza, quindi, anche sul profilo soggettivo della contestazione di falso;   
    • Violazione di legge e vizio di motivazione sono poi lamentate quanto al carattere oggettivo del reato paesaggistico, che sarebbe stato riconosciuto in sentenza in forza della sola, asserita violazione del precetto urbanistico, e senza alcuna valutazione specifica della materia. Si rimanda a quanto indicato sub ricorso Ricciardi, motivo n. 5;
    • Da ultimo, è reiterata la censura in punto di circostanze attenuanti generiche, con gli stessi argomenti sopra richiamati.
    • Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe sovvertito il giudizio assolutorio di primo grado senza redigere quella motivazione rafforzata costantemente richiesta dalla giurisprudenza; la sentenza, peraltro, non conterrebbe alcun argomento con riguardo alla posizione del ricorrente, al punto che il nome di questi verrebbe menzionato per la prima volta soltanto in tema di trattamento sanzionatorio, rimanendo invece del tutto assente nella parte relativa alla responsabilità;
    • Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d. lgs. n. 42 del 2004 con riguardo al profilo psicologico; vizio motivazionale. La sentenza avrebbe riconosciuto l’elemento soggettivo delle condotte – in capo al Corciulo, costruttore – con argomento viziato e carente, non essendo invero configurabile né il dolo né la colpa; il ricorrente, del resto, avrebbe comunicato sia l’inizio che la fine dei lavori, ed avrebbe verificato la sussistenza del titolo urbanistico (non palesemente illegittimo), non potendosi pretendere, dunque, un comportamento ulteriormente diligente. Specie, peraltro, a fronte di un quadro normativo complesso, di numerose pronunce di segno diverso e di una prassi – da parte dei Comuni del basso Salento – assolutamente conforme nel senso censurato dalla Corte di appello;
    • Si contesta, ancora, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentandosi una motivazione assente od illogica, anche con riguardo alla posizione – assolutamente marginale – coperta dal Corciulo, che non avrebbe fornito alcun contributo alla formazione del permesso di costruire che si assume falso;
    • Da ultimo, si eccepisce che le contravvenzioni si sarebbero estinte per prescrizione il 26/5/2019, nelle more tra la pronuncia ed il deposito della sentenza di appello.


CONSIDERATO IN DIRITTO


3. La sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente ai ricorsi Paolucci e Corciulo; per contro, le impugnazioni di Mariano, Pennetta e Ricciardi debbono essere dichiarate inammissibili.
4. Manifestamente infondate, in primo luogo, sono le censure relative alla configurabilità, sotto il profilo oggettivo, della fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, esposte in vari ricorsi, in forza delle quali non vi sarebbe alcuna disposizione normativa da cui inferire la giuridica necessità – ai fini dell’aumento delle volumetrie assentibili sulla singola particella mediante “accorpamento” dei fondi – del requisito della “reciproca prossimità” tra gli stessi, almeno quando la cessione di cubatura avviene tra terreni aventi la stessa destinazione urbanistica e lo stesso indice di fabbricabilità, e che, comunque, una regola del genere, se anche esistente, poiché di “creazione giurisprudenziale”, non sarebbe idonea ad integrare il precetto penale di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001.
4.1. Sul punto, risulta utile una premessa di carattere generale.
Innanzitutto, quanto alle modalità applicative dell’istituto della cessione di cubatura ed alla vigenza dell’articolo 51 della l.r. n. 56 del 1980, questa Corte ha da tempo chiarito che, essendo stato emanato, con delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P), si è verificata, una volta entrato in vigore quest’ultimo, la clausola risolutiva espressa dell’efficacia della predetta disposizione legislativa (così, Sez. 3, n. 8635 del 18/9/2014, dep. 2015, Manzo e aa., Rv. 262512; Sez. 3, 18/03/2017, n. 35166, non massimata; Sez. 3, n. 2281 del 24/11/2017, dep. 2018, Siciliano e aa., Rv. 271770). La sentenza impugnata, in verità, non prende esplicita posizione al riguardo, ma la circostanza risulta comunque priva di rilievo, atteso che le conclusioni alle quali il Giudice di appello è pervenuto prescindono dalla perdurante vigenza o meno della stessa disciplina regionale (pag. 7).
4.2. Di seguito, si osserva che, ancora secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565, e Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, Rv. 271170, ma anche Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra s.r.l., mass. per altro, contraddistinta da una ricostruzione estremamente approfondita, e, proprio in ordine alla violazione derivante da inappropriate cessioni di cubatura, Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014, dep. 2015, Manzo, Rv. 262512, nonché, ancora, in precedenza, con riferimento all’art. 20, primo comma, lett. a), legge 28 febbraio 1985, n. 47, Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, Borgia, Rv. 195359).
4.3. Posta questa premessa, deve allora valutarsi se sia illegittima – per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia – l’opera di volumetria eccedente quella specificamente prevista per il singolo lotto interessato dall’edificazione, anche quando detta eccedenza sia giustificata sulla base dell’accorpamento di fondi omogenei per destinazione urbanistica ed indice di fabbricabilità, ma in difetto del requisito della “reciproca prossimità”.
4.4. Ebbene, proprio a tale ultimo riguardo, centrale nella vicenda in esame, il Collegio condivide il costante insegnamento secondo cui la stessa “reciproca prossimità” tra i fondi è condizione in ogni caso necessaria per effettuare un legittimo “accorpamento” tra i medesimi ai fini dell’incremento di volumetria assentibile per uno di essi, anche in ipotesi di aree entrambe tipizzate come zona agricola ed aventi il medesimo indice di fabbricabilità (per tutte, Sez. 3, n. 12380 del 16/1/2020, Melcarne+2 e Sez. 3, n. 39337 del 9/7/2018, Renna, non massimate; tra le ultime, Sez. 3, n. 15767 del 14/2/2020, Denuccio+altri, non massimata, con ampio richiamo giurisprudenziale). Come più volte affermato, infatti, concludere diversamente, e quindi ammettere la cessione di cubatura tra terreni (solo) tra loro distanti, potrebbe determinare una situazione di “affollamento edilizio” nelle zone dove sono ubicati i fondi cessionari e una contrapposta situazione di carenza nei luoghi di insediamento dei fondi cedenti, con evidente pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici. Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità, sia in linea generale (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 46228 del 09/07/2018, S., Rv. 274673, e Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014, Manzo, Rv. 262512), sia proprio con riferimento alle opere edificate nel Comune di Castrignano del Capo (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 27758 del 17/05/2019, Sennhauser, non massimata; Sez. 3, n. 11519 del 23/01/2019, Micheli, non massimata; Sez. 3, n. 26714 del 14/01/2015, Tedoldi, non massimata). Si aggiunga, peraltro, che alcune pronunce affrontano in modo espresso il tema dell’assenza di un formale divieto e rilevano che ciò non impedisce, all’interprete e quindi al giudice, di individuare nel sistema il requisito della “reciproca prossimità” tra i fondi quale condizione indispensabile per un valido “accorpamento” dei medesimi ai fini dell’incremento di volumetria di uno di essi; in particolare, si osserva che il presupposto indicato deve essere ricollegato all’esigenza di evitare che l’utilizzo dello strumento negoziale della cessione di cubatura «sia grossolanamente volto, appunto, alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia» (così Sez. 3, n. 26714 del 2015, Tedoldi, cit.).
4.5. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha ritenuto desumibile dal sistema il divieto di “accorpamento” di fondi non caratterizzati da contiguità, intesa nel senso che gli stessi, anche in assenza di continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, devono pur sempre essere caratterizzati da una effettiva e significativa vicinanza (così C. St., Sez. V, n. 6734, 30 ottobre 2003; C. St., Sez. V, n. 400, 1 aprile 1998; più recentemente, TAR Campania -Salerno, Sez. H n. 1675 del 19/7/2016). In particolare, si è sottolineato che la contiguità dei fondi è requisito necessario per la legittimità dell’accorpamento, «in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico» (così Tar-Campania, n. 1675 del 2016, cit., e Tar-Sicilia, n. 1254 del 2018).
4.6. In definitiva sul punto, dunque, la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa affermano che la “cessione di cubatura” è legata a due condizioni: l’omogeneità dell’area territoriale entro la quale si trovano i due terreni (cedente e ricevente) e la contiguità dei due fondi, intesa non tanto come una condizione fisica (ossia contiguità territoriale) quanto come effettiva e significativa vicinanza. E con la precisazione che tale contiguità viene a mancare, in ogni caso, quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l’edificazione.
4.7. Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie – per come pacificamente riscontrato dalla Corte di merito – i terreni accorpati sono tra loro distanti circa 4 Km.; ancora, mentre quello edificato (cessionario) si trova in zona paesaggisticamente vincolata, i fondi accorpati (cedenti) si trovano in una zona di minor pregio. Per ciò solo, dunque, l’accorpamento della volumetria non era consentito, in modo evidente, con conseguente illegittimità del permesso di costruire, posto che il lotto ove l’edificio è stato realizzato – si legge in imputazione, confermata dalla sentenza impugnata (pag. 4) – avrebbe consentito di esprimere 90,60 mc., ossia sensibilmente meno della cubatura di fatto realizzata (154,23 mc.).
4.8. Dal che, e ribadendo un indirizzo già affermato da questa Corte proprio in un caso relativo al medesimo Comune, il principio secondo cui la legittimità della cessione di cubatura tra fondi non contigui deve escludersi nei casi in cui gli stessi siano lontani (oppure esprimano diversi indici di fabbricabilità quando più elevato sia quello del fondo cedente, ovvero abbiano diversa destinazione urbanistica), anche laddove l’atto negoziale abbia consentito di realizzare una assai maggiore volumetria in un terreno paesaggisticamente vincolato (Sez. 3, n. 43253 del 19/9/2019, Ferilli+1, non massimata).
4.9. Quest’ultimo elemento – che, per quanto detto, incide sulla valutazione della legittimità della cessione di cubatura ai fini urbanistici e, dunque, sulla legittimità del permesso di costruire comunque rilasciato – consente poi di comprendere come risulti certamente compromessa anche la legittimità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, laddove (ciò che nella specie è avvenuto) lo stesso sia espresso sull’errato presupposto del rispetto degli standards urbanistici di zona quanto alla volumetria legittimamente edificabile.
5. Sotto altro profilo, poi, e come posto in rilievo dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, un ulteriore elemento da valutare quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo delle contestate contravvenzioni, ed anche a prescindere dalla non più efficace disposizione di cui all’art. 51 l.r. 56/1980, è l’assenza della effettiva correlazione con l’attività agricola dell’immobile edificato in zona E1; nel caso di specie, l’imputazione contestava infatti anche la mancanza di tale presupposto, quale richiesto dall’art. 27 n. att. P.d.F. del comune di Castrignano del Capo, così come la diversa destinazione del fabbricato (una civile abitazione con piano in parte seminterrato ed in parte fuori terra, con ampliamento del terrazzo e del pergolato, e realizzazione di un ampio gazebo infisso al suolo in modo permanente) rispetto a quella dichiarata nella richiesta delle autorizzazioni (fabbricato rurale composto da un’abitazione e da un locale deposito agricolo).
Circostanza, questa, che non trova alcuna censura nei ricorsi in esame.
6. Peraltro, proprio l’art. 27 n. att. al P.d.F., riportato nei ricorsi Paolucci e Mariano, rivela l’infondatezza della tesi circa il fatto che la disposizione urbanistica sembrerebbe consentire nelle zone E1 anche la libera edificazione per fini residenziali. Ed invero, il citato art. 27, al primo comma – dopo aver premesso che «le zone per attività primarie sono prevalentemente destinate all’agricoltura, alle foreste, alla caccia, alla pesca» e che sono «inoltre ammesse attività industriali connesse con l’agricoltura e allevamenti di bestiame, industrie estrattive, piccoli depositi di carburante», con formulazione che indica chiaramente la finalizzazione dell’attività costruttiva alla conduzione delle aziende agricole – prevede la possibilità di realizzare in zona E1 soltanto «costruzioni al servizio dell’agricoltura e cioè: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori di carattere artigiano-agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell’azienda agricola su cui dovranno sorgere». La possibilità – consentita dal successivo terzo comma – di realizzare «costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq» deve, pertanto, coerentemente ricondursi al medesimo, oggettivo collegamento con lo sfruttamento agricolo dei fondi: le case padronali (che la norma ha peraltro cura di precisare come destinabili ad un uso estivo e non, quindi, a stabile residenza) sono da intendersi riferite al godimento (saltuario, nel corso dell’anno) della famiglia di chi si dedica all’agricoltura o di chi, proprietario dei fondi agricoli, sovrintende all’esercizio dell’attività da altri svolta. Che l’ultimo comma dell’art. 27, n. att., faccia menzione delle «licenze per tutte le costruzioni residenziali previste nel presente articolo» – vale a dire a quelle padronali appena descritte – non consente, quindi, di ritenere che lo strumento urbanistico comunale abbia in via generale legittimato interventi con destinazione residenziale in zona agricola E1. Di qui, peraltro, la necessità dei ricorrenti di allegare falsamente la destinazione d’uso dell’edificando manufatto nella richiesta del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
7. Quanto poi alla violazione dell’art. 35 del P.d.F. e dei richiamati decreti ministeriali, così come al vizio di omessa motivazione dedotto sul punto, di cui ancora ai ricorsi e Paolucci e Mariano, va innanzitutto osservato come nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non sia denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l’onere di motivare l’interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Monai, Rv. 264273 nella cui motivazione si osserva che le lett. b) e c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. si riferiscono all’inosservanza ed all’erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e, che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione). Nel giudizio di cassazione, dunque, le questioni di diritto disattese dal giudice di merito – motivatamente o meno – possono soltanto dare luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge, sicché, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e aa., Rv. 247123).
8. Ciò premesso, osserva il Collegio come la pretesa violazione di legge fatta oggetto di doglianza sia comunque inammissibile, perché senz’altro infondata, e ciò anche a voler prescindere dalla genericità della stessa, posto che i ricorrenti non specificano se i fondi oggetto di cessione di cubatura fossero o meno integralmente collocati nella fascia di rispetto normativamente prevista per gli elettrodotti, secondo i complessi calcoli di cui agli allegati al d.m. 29 maggio 2008.
8.1. In disparte il cennato rilievo, è poi comunque assorbente osservare che l’art. 35 n. att. P.d.F. si riferisce esclusivamente alle zone di rispetto dovuto alle strade, secondo quanto ricavabile dal d.m. 1° aprile 1968, ed alle zone di rispetto cimiteriale, e non riguarda le zone di rispetto previste dagli invocati decreti ministeriali quanto alla vicinanza a centrali elettriche, né questi ultimi contengono al proposito alcuna previsione, non segnalata neppure dai ricorrenti. Quand’anche poi volesse ipotizzarsi – come gli atti di parte sembrano indicare, richiamando una prassi amministrativa – un’interpretazione analogica dell’art. 35 dello strumento urbanistico pure a tali zone, osserva il Collegio come questo preveda che «la cubatura relativa alla superficie posta sotto vincolo può essere trasferita oltre il limite di rispetto». Questa espressione va in prima battuta ritenuta ammissibile con riguardo al medesimo fondo, nel senso che laddove questo sia parzialmente interessato dal vincolo, la cubatura esprimibile dall’area vincolata può essere sfruttata nell’ulteriore porzione non vincolata. Quanto, poi, alla possibilità di sfruttare la cubatura in un fondo diverso, coerentemente con la ratio che presiede ai casi di cessione di cubatura tra fondi quale più sopra analizzata, non v’è invece ragione di ritenere – soprattutto a fronte di una generica disposizione secondaria come quella invocata – che non valgano gli stessi limiti, imposti dal superiore interesse pubblico alla tutela di un ordinato sviluppo urbanistico. Il “trasferimento” della cubatura previsto dalla citata norma secondaria, dunque, è assoggettato alla ricorrenza del medesimo presupposto di contiguità dei fondi già sopra analizzato e nella specie ritenuto insussistente.
9. Le conclusioni appena indicate, peraltro, non sono inficiate neppure dagli ulteriori rilievi dei ricorrenti, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento legislativo dell’istituto della cessione di cubatura, o i segnalati mutamenti della giurisprudenza amministrativa, o la violazione della riserva di legge in materia penale (ricorsi Ricciardi e Pennetta).
9.1. Quanto al primo profilo, si rileva che le osservazioni concernenti la previsione per legge dell’istituto della cessione di cubatura, recata dall’art. 5 d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non assumono concreta influenza ai fini in esame. Invero, questa disposizione si limita a prevedere, al comma 1, lett. c), la «tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”», e, al comma 3, l’inserimento all’art. 2643 cod. civ., della lett. 2bis), nella quale si indicano «i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale». Ebbene, posto che le citate indicazioni normative nulla stabiliscono in ordine alle condizioni che legittimano il ricorso allo strumento negoziale in esame (non solo con riguardo al requisito della “reciproca prossimità” tra i fondi), non sembra allora ragionevole ritenere che le stesse determinino il superamento di qualunque limite in materia e, quindi, la possibilità di utilizzare l’istituto della cessione di cubatura anche in pregiudizio dell’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici.
9.2. Del tutto non condivisibili, ancora, sono i richiami ad un asserito, mutato orientamento interpretativo; al riguardo, si rinvia alle citate decisioni della giurisprudenza penale ed amministrativa, che hanno confermato l’esistenza del requisito della “reciproca prossimità” tra i fondi come condizione per consentire un legittimo “accorpamento” degli stessi ed una valida cessione di cubatura. A ciò si aggiunga, peraltro, che anche la sentenza Cons. Stato, Sez. 6, n. 4861 del 21/11/2016, di cui ai ricorsi Ricciardi e Pennetta, non risulta del tutto pertinente; come emerge dal testo della motivazione, infatti, il giudice amministrativo di secondo grado si è preoccupato di precisare che la cessione di cubatura da esso valutata deve ritenersi legittima anche per la strettissima vicinanza dei fondi interessati, osservando, tra l’altro, che «dalla documentazione catastale (v. “visura catastale particelle validate”, in atti) emerge che (…) gli immobili devono ritenersi tra di loro contigui per gli effetti urbanistici, essendo anche tali lotti ubicati nella medesima zona servita dalle medesime opere di urbanizzazione, e avendo gli stessi la medesima destinazione residenziale».
10. Da ultimo, ed ancora sotto il profilo oggettivo delle contravvenzioni, non risultano fondati neppure i rilievi concernenti la violazione della riserva di legge in materia penale e la prevedibilità e determinatezza della norma penale.
Si è già rilevato che, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione. Ebbene, nella specie viene in rilievo un permesso di costruire relativo a cubatura superiore a quella assentibile, la cui realizzazione è giustificata in forza di un asservimento di un fondo ad un altro in assenza dei requisiti necessari per assicurare il rispetto dei principi e delle regole di pianificazione del territorio. In altri termini, la condotta ritenuta penalmente illecita dalla sentenza impugnata è quella di aver edificato un volume non consentito per il lotto interessato, in forza delle previsioni di legge e degli strumenti urbanistici, con un superamento dei limiti che non può essere giustificato invocando una deroga per la quale non sussistono i presupposti, e precisamente per una cessione di cubatura effettuata in violazione dei principi di pianificazione del territorio. Deve quindi escludersi che la Corte d’appello, nella specie, abbia sottoposto a sanzione penale la violazione di una norma di matrice giurisprudenziale, come suggestivamente prospettato nei ricorsi di Ricciardi e Pennetta.
11. Manifestamente infondate, di seguito, sono anche le censure relative alla configurabilità dell’art. 44 in esame sotto il profilo soggettivo, esposte ancora negli atti da ultimo citati, i quali contestano l’affermazione della colpevolezza per l’opinabilità del quadro normativo e la diffusa prassi amministrativa.
11.1. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, commesso mediante esecuzione di lavori sulla base di permesso di costruire illegittimo, ha precisato che la “macroscopica illegittimità” dello stesso titolo, da un lato, rappresenta un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, e, dall’altro, non costituisce nemmeno una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilità del reato (così Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565, nonché, in termini sostanzialmente identici, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra s.r.l., Rv. 275850, la quale ha puntualizzato che, in caso di non macroscopica illegittimità del titolo abilitativo, il giudice deve procedere, stante la presenza di un atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione, ad un accertamento più approfondito dell’elemento soggettivo del reato).
11.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza dei reati edilizio e paesaggistico a fronte di una macroscopica violazione della disciplina, realizzata impiegando l’istituto della cessione di cubatura “per eludere elementari principi in materia urbanistica e, in particolare, per incrementare senza limite ed in spregio dei vincoli la volumetria assentibile in zona di pregio (nel caso che ci occupa in zona agricola, ma prossima al mare, mentre il fondo da accorpare si trovava dall’altra parte del centro abitato di Castrignano del Capo)”.
11.3. Ebbene, si tratta di una conclusione immune da vizi, a maggior ragione se si considera che l’illegittimità del ricorso all’istituto della cessione di cubatura, per difetto del requisito della “reciproca prossimità” tra i fondi, già all’epoca del rilascio dei permessi di costruire, tra il 2010 ed il 2011, era stata a più riprese affermata dalla giurisprudenza amministrativa (si richiamano le decisioni Cons. Stato, Sez. 5, n. 400 del 01/04/1998; Cons. Stato, Sez. 5, n. 1172 del 03/03/2003; Cons. Stato, Sez. 5, n. 6734 del 30/10/2003).

12. Con riguardo, poi, alle posizioni dei singoli ricorrenti, si osserva che queste conclusioni, se valgono per certo nei confronti di Mariano, Pennetta e Ricciardi, tecnici esperti della materia (il primo quale architetto, gli altri come responsabili del procedimento presso il Comune di Castignano del Capo), non altrettanto possono esser sostenute – sic et simpliciter – quanto alle posizioni Paolucci e Corciulo.
12.1. Con riguardo al primo, che aveva richiesto il permesso di costruire poi rilasciato in variante e senza aumento di volume (n. 162/2011), la motivazione della sentenza non appare adeguata in punto di profilo psicologico della condotta; questo, infatti, è stato trattato dalla Corte di appello con argomento generico ed apodittico, sul presupposto – non meglio specificato, soprattutto quanto alle fonti istruttorie – che i committenti (lo stesso Paolucci e la Bramato, intestataria del primo permesso di costruire illegittimo) “erano ben consapevoli della necessità di utilizzare l’atto unilaterale di asservimento all’evidenza anomalo (…) senza sentirsi indotti a soprassedere dall’avanzare le richieste di permesso di costruire (originario ed in variante)”. Una motivazione palesemente assertiva, quindi, dalla quale non è dato cogliere l’effettivo elemento psicologico della condotta, neppure nei termini della colpa.
12.2. In ordine a questo profilo, dunque, si imporrebbe l’annullamento della sentenza, per nuova motivazione; la fattispecie di cui all’art. 44 in rubrica, tuttavia, è ormai estinta per prescrizione, imponendosi quindi, quanto al Paolucci, l’annullamento senza rinvio.
12.3. Con riferimento, poi, al Corciulo, titolare dell’impresa esecutrice delle opere, osserva il Collegio che la sentenza è priva di una qualunque motivazione, emergendo il nome del ricorrente (o, comunque, un riferimento a questi) esclusivamente alla pag. 8, in tema di quantificazione della pena, senza alcun riferimento precedente. Anche quanto a questi, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati ascritti estinti per prescrizione.
Ne segue la revoca, per entrambi i ricorrenti, dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino.
Le stesse considerazioni – si anticipa – varranno anche con riguardo alle ulteriori contestazioni, in ordine alle quali la motivazione della sentenza impugnata non si è discostata dai carenti ed apodittici argomenti appena richiamati.

13. Manifestamente infondate, di seguito, sono anche le censure relative alla configurabilità, sotto il profilo oggettivo, della fattispecie di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, esposte nel terzo motivo dei ricorsi di Ricciardi e di Pennetta, le quali contestano l’affermazione della colpevolezza in ordine a tale reato sul rilievo che le valutazioni di conformità paesaggistica sarebbero del tutto indipendenti da eventuali violazioni urbanistiche.
14. Al riguardo, appare opportuno muovere da alcuni punti fermi – frutto dell’elaborazione giurisprudenziale – in ordine al reato di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
14.1. In primo luogo, costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio anche per la sua immediata aderenza al dettato normativo, quello in forza del quale la violazione dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, è integrata da lavori di qualsiasi genere, eseguiti sui beni muniti di tutela paesaggistica, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, senza che assuma rilievo la distinzione tra le ipotesi di difformità parziale o totale, rilevante, invece, nella disciplina urbanistica (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 31287 del 11/04/2019, Maniaci, Rv. 276593, e Sez. 3, n, 3655 del 17/12/2013, dep. 2014, Alimonti, Rv. 258491).
14.2. In secondo luogo, poi, altrettanto consolidato è l’insegnamento secondo cui, tra le contravvenzioni previste dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 è configurabile un’ipotesi di concorso formale di reati, con la conseguente inapplicabilità del divieto del bis in idem stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen., attesa la diversa obiettività giuridica e la diversa condotta punita; questa, infatti, va individuata, nel reato edilizio, nella esecuzione di un’opera senza permesso di costruire posta a prevalente tutela dell’assetto urbanistico e, nel secondo, senza la autorizzazione della competente sovrintendenza prevista a tutela, prevalentemente, del patrimonio artistico, storico e archeologico (così, ad esempio, Sez. 3, n. 18494 del 08/03/2016, Pepe, Rv. 266942, e Sez. 3, n. 50620 del 18/06/2014, Urso, Rv 261914-01).
14.3. Ancora, si è detto in precedenza che, in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione. Ebbene, lo stesso principio è stato poi affermato anche con riferimento al reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, evidenziandosi che, in tema di reati paesaggistici, «analogamente a quanto si ritiene per i reati urbanistici», il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità della autorizzazione paesaggistica, senza che ciò comporti l’eventuale “disapplicazione” dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, in quanto il suo esame riguarda solo l’integrazione o meno della fattispecie penale con riferimento all’interesse sostanziale tutelato, e rispetto a tale fattispecie «gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva» (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38856 del 04/12/2017, Schneider, Rv. 273703).
15. Tanto premesso, occorre allora sostenere la configurabilità del reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, allorquando l’autorizzazione paesaggistica sia stata rilasciata per un intervento edilizio la cui realizzazione determina – in modo macroscopico – un volume superiore a quello consentito dalla disciplina urbanistica.
15.1. Invero, da un lato (e come già richiamato), appare del tutto persuasivo ritenere che il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, analogamente a quello di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, è configurabile non solo quando i lavori sono eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, ma pure quando sono eseguiti sulla base di un’autorizzazione paesaggistica illegittima.
15.2. D’altro lato, poi, risulta corretto affermare che quest’ultima è anche quella che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio ed urbanistico, come, appunto, avviene nel caso di edificazione di immobili caratterizzati da volumi assentibili solo in conseguenza di un illegittimo “accorpamento” di fondi. Ed infatti, se l’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che «l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici», l’art. 145 del medesimo d.lgs. stabilisce lo stretto coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica, con prevalenza cogente della prima sulla seconda in caso di eventuale difformità, così attribuendo anche a quest’ultima una funzione di tutela del paesaggio.
16. Manifestamente infondate, di seguito, sono anche le censure riguardanti il concorso dei pubblici ufficiali nel reato edilizio e nel reato paesaggistico, esposte nei ricorsi Ricciardi e Pennetta, che contestano sia la configurabilità della responsabilità concorsuale per detti reati a carico dei soggetti responsabili del rilascio del permesso di costruire, sia l’affermazione della persistenza della condotta illecita dei medesimi anche dopo il momento del rilascio di tale titolo autorizzatorio.
16.1. In primo luogo, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sicuramente configurabile il concorso del pubblico ufficiale che emette il provvedimento amministrativo illegittimo nel reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.
16.2. In effetti, è controverso se sia ammissibile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità ex art. 40 cod. pen. per il reato edilizio di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune, in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell’obbligo di impedire l’evento (cfr., per la soluzione affermativa, Sez. 3, n. 4911 del 14/07/2016, Scarpa, Rv. 269260, e Sez. 3, n. 19566 del 25/03/2004, D’Ascanio, Rv. 228888, nonché, per la tesi opposta, Sez. 3, n. 5439 del 25/10/2016, Colasante, Rv. 269247, e Sez. 3, n. 9281 del 26/01/2011, Bucolo, Rv. 249785).
16.3. Tuttavia, anche le decisioni contrarie alla configurabilità di una responsabilità omissiva del dirigente o responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune ritengono giuridicamente corretta l’ipotesi del concorso commissivo del medesimo pubblico ufficiale nella fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, qualora si accerti che «l’extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa)» (così, testualmente, sia Sez. 3, n. 5439 del 2017, Colasante, cit., sia Sez. 3, n. 9281 del 2011, Bucolo, cit.; cfr. ancora, nel senso della configurabilità del concorso commissivo del pubblico ufficiale nel reato “proprio” di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, Sez. 3, n. 42105 del 19/06/2019, D’Alterio, con riferimento ad un componente della commissione edilizia).
16.4. In secondo luogo, poi, deve ritenersi corretta anche l’affermazione della permanenza del concorso del pubblico ufficiale nel reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, fino al compimento dell’attività edificatoria. A tal fine, va premesso che, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la permanenza del reato urbanistico cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa essendo comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci (così, tra le tante, Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900, e Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498).
16.5. Va poi rilevato che il concorrente nel reato permanente, almeno quando dà impulso alla commissione della fattispecie, risponde dell’intero fatto costituente l’illecito penale, posto che la responsabilità concorsuale, a norma dell’art. 110 cod. pen., è fondata sul principio di causalità. Significativamente, infatti, la Relazione al progetto definitivo del codice penale prevede: «Anche nell’ipotesi che il fatto sia oggetto dell’attività di più persone, l’evento deve essere messo a carico di tutti i concorrenti che con la propria azione contribuirono a determinarlo: il legame, invero, che avvince l’attività dei vari concorrenti, si realizza in una associazione di cause coscienti, alle quali è dovuto l’evento e, perciò, a ciascuno dei compartecipi deve essere attribuita la responsabilità dell’intero».
16.6. In questo senso, del resto, è orientata, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità, come si evince, paradigmaticamente, dalle soluzioni accolte con riguardo alla fattispecie di lottizzazione abusiva. Secondo l’indirizzo più rigoroso, il momento consumativo della lottizzazione abusiva “mista” si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento; con la conseguenza, per tutti i concorrenti, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, della irrilevanza del momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, e della rilevanza, invece, di quello di consumazione del reato, pur potendo quest’ultimo intervenire anche a notevole distanza di tempo (Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330, e Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483). Anche secondo la tesi opposta, peraltro, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l’attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, siccome lo stesso, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell’art. 41 cod. pen., dell’evento, e soltanto per i singoli acquirenti che non hanno dato causa alla lottizzazione la permanenza cessa con la conclusione della attività da ognuno di essi posta in essere sul proprio lotto (cfr. in questo senso, in particolare, Sez. 3, n. 20671 del 20/03/2012, D’Alessandro, Rv. 252914, e Sez. 3, n. 1966 del 05/12/2001, Venuti, Rv. 220853).
Di conseguenza, ove si ravvisi il concorso commissivo del pubblico ufficiale nel reato edilizio, per aver dato colpevolmente causa all’attività edificatoria con il rilascio di un permesso di costruire illegittimo, è ragionevole affermare che anche nei suoi confronti la consumazione del reato si verificherà alla data dell’ultimazione dei lavori indebitamente assentiti, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi.
17. Dal che, peraltro, la corretta affermazione di responsabilità anche del Pennetta, il quale – con il terzo motivo – sostiene di aver rilasciato il solo permesso di costruire n. 162/2011, in variante e privo di aumento di volumetria e, come tale, insuscettibile di ledere la norma contestata. Il profilo riconosciuto a carico del ricorrente, infatti, si fonda sul corretto presupposto che il citato provvedimento non può esser letto quale elemento autonomo e distinto rispetto al precedente permesso di costruire n. 84/2010 (rilasciato dal Ricciardi), condividendo, per contro, con questo il fondamento e la ratio; in particolare, la variante si lega in modo indissolubile al precedente provvedimento, che ne è presupposto, ne recepisce i caratteri e ne patisce l’eventuale illegittimità, dovendosi quindi il funzionario incaricato rifiutare di rilasciarla qualora l’atto amministrativo a monte sia evidentemente affetto da questo vizio, come nel caso di specie.  
18. In terzo luogo, ancora, identiche conclusioni sono da affermare in relazione al concorso del pubblico ufficiale nel reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.
18.1. Innanzitutto, non sembra vi siano ostacoli alla configurabilità del concorso del pubblico ufficiale che emette colpevolmente atti amministrativi illegittimi, costituenti antecedente causale della valutazione di conformità paesaggistica nel reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Anche in questo caso, infatti, quando si accerta che il soggetto, sebbene extraneus rispetto al reato, abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole, sotto il profilo del dolo o della colpa, sono applicabili gli ordinari principi in tema di responsabilità concorsuale.
18.2. Va poi osservato che anche il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, secondo l’assolutamente consolidata giurisprudenza di legittimità, ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura “aperta” (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Zanella, Rv. 271336, e Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Dinnella, Rv. 270254).
18.3. Con la conclusione che, anche con riferimento a questa contravvenzione, non vi sono ragioni per derogare al principio generale secondo cui il concorrente nel reato permanente, almeno quando dà impulso alla commissione della fattispecie, risponde dell’intero fatto costituente l’illecito penale.
18.4. Facendo applicazione dei principi indicati, risulta dunque corretta l’affermazione di responsabilità penale di Ricciardi e Pennetta per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, con permanenza della condotta fino all’ultimo momento di realizzazione dei lavori. Dalla sentenza impugnata si evince, infatti, che: a) i due imputati hanno rilasciato i permessi di costruire illegittimi sulla cui base è stato realizzato un edificio del volume di 154,23 metri cubi, in luogo dei consentiti 90,60; b) l’illegittimità dei permessi di costruire discende dall’accorpamento” di fondi distanti circa 4 km., in palese violazione del requisito della “reciproca prossimità” tra gli stessi, ma anche dalla mancata correlazione delle opere assentite con l’attività agricola (elemento pacifico, ben valorizzato dalla sentenza) e dall’insediamento dell’intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; c) l’illegittimità del permesso di costruire, a causa dell’accorpamento di fondi non in rapporto di “reciproca prossimità”, era «evidente»; e) la condotta di realizzazione delle opere illegittimamente assentite si è protratta fino al 2/3/2014, data dell’accertamento.
19. A quest’ultimo riguardo, peraltro, non può essere accolta la tesi dei ricorsi Ricciardi e Pennetta in forza della quale – alla data indicata – l’immobile sarebbe stato ultimato, residuando soltanto (come da sentenza) la sistemazione dei viali, dei terrazzamenti e di alcune scale, opere esterne all’edificio e, dunque, irrilevanti ai fini del calcolo della prescrizione relativo all’unico bene ritenuto illecito.
19.1. Osserva la Corte, al riguardo, che la consumazione del reato urbanistico, proprio perché di natura permanente, ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (v. Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398). Si è poi precisato (tra le altre, Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351) che tale cessazione si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale) o con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (v. anche Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Si è inoltre chiarito che l’ultimazione dell’opera coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 32969 del 8/7/2005, Amadori, non massimata sul punto ed altre prec. conf., nella stessa richiamate. V. anche Sez. 3, n. 48002 del 7/09/2014, Surano, Rv. 261153). Deve trattarsi, in altri termini, di un edificio concretamente funzionale, che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità.
19.2. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002, Tucci, Rv. 223365; Sez. 3 n. 34876 del 23/6/2009, Anselmo, non massimata; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011, Forte, Rv. 252125). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (Sez. 3, n. 8172 del 27/1/2010, Vitali, Rv. 246221).  
19.3. Tanto premesso, ritiene allora il Collegio che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione di questi principi, riconoscendo che l’accertamento di un’attività edificatoria ancora in corso al 2/3/2014, con la presenza di materiale edile vario (materiale tufaceo, blocchi, sacchi di cemento), concerneva l’immobile nella sua unitarietà, ossia (tra l’altro) i viali, i terrazzamenti ed alcune scale che, all’evidenza, e nell’ambito di un intervento che coinvolge una zona E1 (verde agricolo produttivo), non possono esser considerati separatamente rispetto all’abitato.
19.4. Con riguardo a Paolucci e Corciulo, per contro, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per prescrizione, anche quanto alla contravvenzione paesaggistica, per le stesse considerazioni sopra espresse quanto al reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001.

20. Del tutto infondate, ancora, sono le censure che attengono alla configurabilità, sotto il profilo oggettivo, del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, formulate in alcuni dei ricorsi, nella parte in cui deducono la mancata indicazione dei dati falsi enunciati nei permessi di costruire.
21. Vanno senz’altro condivisi e richiamati, infatti, i precedenti di questa Corte, ed in particolare la sent. Sez. 3, n. 28713 del 19/4/2017, Colella e aa., non massimata – riguardante una vicenda analoga a quella di specie relativa al comune di Morciano di Leuca – nella quale, citate altre decisioni attinenti a procedimenti aventi ad oggetto fatti analoghi (Sez. 3, n. 42064 del 30/6/2016, Quaranta e aa., Rv. 268083; Sez. 5, n. 35556 del 26/4/2016, Renna, Rv. 267953), si è ricordato, con riferimento al più grave reato di cui all’art. 479 cod. pen. (in quell’occasione contestato), come lo stesso si configuri con il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda. Ancora, va ricordato il principio secondo il quale è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l’accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi (ribadito in Sez. 3, n. 41373 del 17/7/2014, Pasteris e aa., Rv. 260968, non massimata sul punto, che a sua volta richiama Sez. 1, n. 45373 del 10/6/2013, Capogrosso e a., Rv. 257895).
22. Anche altre decisioni hanno specificato che, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l’atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone e a., Rv. 254305; si vedano anche Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e a., Rv. 249858; Sez. 3, n. 9881 del 8/2/2018, Costantini e aa., non massimata; Sez.3, n. 2281 del 24/11/2017, Siciliano e aa. V. anche Sez. 3, n. 30040 del 30/1/2018, Strambone, non massimata; Sez. 3, n. 57108 del 17/5/2017, Renna, non massimata. V. anche Sez. 3 n. 18890 del 8/11/2017, dep. 2018, Renna non massimata).
23. In questi casi, si è conseguentemente ritenuto che i provvedimenti autorizzativi rilasciati fossero fondati su presupposti urbanistici e paesaggistici falsi, contenuti anche nella relazione tecnica e, come tale, anch’essa falsa (tra le altre, Sez. 3, n. 46239 del 12/7/2018, Morciano, Rv. 274207).
24. Le decisioni di questa Corte che, in alcune occasioni, sono giunte a conclusioni diverse, salvo casi isolati, non sembrano porre in discussione i principi appena ricordati.
Invero, le difformi decisioni prendono in considerazione il fatto specifico, riconoscendo come corrispondenti al vero i fatti rappresentati negli elaborati progettuali (Sez. 3, n. 4566 del 10/10/2017, Morciano e a., non massimata) od il difetto dell’elemento soggettivo (v. Sez. 5 n. 37915 del 26/4/2017, Baglivo, non massimata), ovvero sostenendo che la valutazione oggetto di imputazione, essendo correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, ma svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell’atto, è priva di quella funzione informativa in forza della quale l’enunciato può essere predicato di falsità (Sez. 5, n. 19384 del 12/2/2018, De Micheli e aa., non massimata; Sez. 5, n. 7879 del 16/1/2018, Daversa e aa., Rv. 272457).
Si tratta, in tale ultimo caso, di una non convincente qualificazione dei contenuti dell’atto che si assume falso, perché, come si è condivisibilmente affermato in una altra pronuncia (Sez. 3, n. 8844 del 18/1/2018, Renna e a., non massimata, la quale a sua volta richiama Sez. 3, n. 57108 del 17/5/2017, Renna, cit.; negli stessi termini, Sez. 3, n. 8852 del 18/1/2018, Dilonardo e aa., non massimata), nell’autorizzazione paesaggistica – e ancor più nel permesso di costruire – vengono attestate, come detto magari anche solo implicitamente, la conformità urbanistica e la compatibilità ambientale delle opere da edificare, esprimendosi quindi un giudizio in base alla rispondenza dell’intervento edilizio ad oggettivi e preesistenti criteri normativi, in quanto tale non caratterizzato da mera discrezionalità tecnica quanto, piuttosto, da una verifica oggettiva.
25. Esattamente quanto riscontrato nel caso di specie, con adeguata motivazione nei termini anche sopra richiamati, con conseguente affermazione di responsabilità dei ricorrenti Mariano e Pennetta (nelle qualità) quanto al permesso di costruire n. 162/2011 (risultando già estinto per prescrizione il delitto di falso quanto al permesso di costruire n. 84/2010). La sentenza, infatti, ha riscontrato che “dall’esame delle pratiche edilizie si comprende che essi conoscevano perfettamente la normativa applicabile e che hanno scientemente cercato di aggirarla cercando di conferire all’illegittimo accorpamento da cui derivava l’aumento della volumetria assentibile, principale (se non unico, n.d.e.) oggetto delle false attestazioni, una parvenza formale di legittimità”. Laddove – si ribadisce – la palmare illegittimità deriva dalla “assai significativa distanza” tra i fondi in oggetto, rendendo così evidente che l’istituto dell’accorpamento era stato utilizzato “per eludere elementari principi in materia urbanistica” e, in particolare, per incrementare senza limite ed in spregio dei vincoli la volumetria assentibile in zona di pregio”.
Una motivazione congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dunque, come tale immeritevole di censura.
26. Infine, quanto alla doglianza in punto di circostanze attenuanti generiche (sollevata da Mariano, Ricciardi e Pennetta), la stessa risulta del tutto infondata.
Le attenuanti in oggetto, infatti, sono state negate con argomento ancora logico e non censurabile, ossia sul presupposto della obiettiva gravità dei fatti contestati e dell’assenza di elementi positivamente valutabili al riguardo. Argomento che, peraltro, i ricorrenti vorrebbero superare con le stesse considerazioni a fondamento del ricorso in punto di responsabilità, ossia con richiamo alla varietà e molteplicità delle questioni sopra esaminate, in uno con la non univocità della giurisprudenza penale ed amministrativa e con le prassi dei Comuni salentini. Considerazioni, tuttavia, da ritenere manifestamente infondate, alla luce di quanto già esposto, e, pertanto, insuscettibili di giustificare le circostanze attenuanti in oggetto.
27. I ricorsi di Mariano, Pennetta e Ricciardi, dunque, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

FONTE https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/07/23/lautorizzazione-paesaggistica-illegittima/