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giovedì 12 novembre 2020

Aperta una nuova procedura di infrazione comunitaria contro l’Italia sulla qualità dell’aria.

Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo.

Con la lettera di messa in mora n. 2020/2299 (art. 258 TFUE) la Direzione generale ENVI (Ambiente) della Commissione europea ha avviato l’ennesima procedura di infrazione avverso l’Italia riguardo la “Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM 2,5”.

L’Italia, purtroppo, spesso non da corretta esecuzione alla normativa comunitaria e internazionale in materia ambientale e, conseguentemente, non sono poche le procedure di infrazione e le condanne da parte della Corte di Giustizia europea e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

Dalla normativa sulla tutela delle acque alla disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti, dalla depurazione dei reflui alla qualità dell’aria, alla normativa per la salvaguardia degli habitat naturali.

Tale pessimo comportamento costa caro.

In origine le sentenze del Giudice comunitario avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.    Da diversi anni non più, possono contenere pesanti conseguenze pecuniarie per lo Stato membro trasgressore.

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata, TFUE): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.

Attualmente sono ben 85 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste 25 riguardano materie ambientali.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario possono risponderne in sede di danno erariale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

da Il Fatto Quotidiano, 10 novembre 2020

Non c’è due senza tre, Italia sotto procedura Ue anche per l’inquinamento da Pm10. Già in corso quelle su Pm 2,5 e rifiuti radioattivi.

La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Lo sforamento dei limiti fissati dalle regole europee riguardano una trentine di aree del paese. Roma rischia ora nuove sanzioni da parte di Bruxelles. Il ministro Costa: “Dati del 2017 ma problema che purtroppo non è ancora risolto”. (Luisiana Gaita)

A una decina di giorni dall’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia per i rifiuti radioattivi e, subito dopo, di quella relativa alle polveri sottili Pm 2,5, arriva una nuova batosta. La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, per il superamento sistematico e continuato, in diverse aree del territorio nazionale, dei valori limite fissati dalla direttiva europea sulla qualità dell’aria per le concentrazioni di particelle Pm10. Secondo la Corte, tra il 2008 e il 2017 l’Italia ha violato il diritto dell’Unione “in maniera sistematica e continuata” e “non ha manifestamente adottato, in tempo utile, misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme Ue sull’inquinamento dell’aria. “La sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di PM10 non ci coglie di sorpresa, visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017, indicano un problema che purtroppo non è ancora risolto” ha commentato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Limiti superate in 30 aree – Le soglie per la concentrazione di Pm10 sono state superate in una trentina di aree: in tutta la Pianura Padana (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto), ma anche in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia. Il primo richiamo della Commissione europea era arrivato a luglio 2014, ma da allora non è stato fatto abbastanza. Ad aprile 2017, la Commissione aveva inviato all’Italia una lettera con un parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione, affinché adottasse azioni idonee per ridurre le emissioni di particolato Pm10. Nel parere motivato si poneva l’accento soprattutto sulla situazione relativa a nove zone: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone della Pianura padana lombarda, Torino e Valle del Sacco (Lazio). A gennaio 2018 la convocazione a Bruxelles insieme a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Si mette male ora, per l’Italia, che già nel 2012 si è vista comminare una sanzione per aver oltrepassato i limiti di Pm10 in 55 zone tra il 2006 e il 2007 e che si rischia la condanna al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie.

Le parole del ministro Costa – “Fin dal mio insediamento, nel 2018 ho messo in campo tutti gli strumenti possibili, in accordo con le Regioni, per affrontare il tema della qualità dell’aria” ha commentato il ministro Costa, secondo cui questa pronuncia dovrebbe rappresentare uno “stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già abbiamo messo in campo, considerando che la stessa Corte nella sentenza riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018, per garantire nel più breve tempo possibile un ambiente più salubre a tutti i cittadini”. L’esponente del governo ha ricordato quanto fatto negli ultimi due anni, dal Torino il Clean Air Dialogue (a giugno 2018) con la Commissione europea, a conclusione del quale è stato istituito un Gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, fino agli accordi con Lazio, Umbria, Toscana e Sicilia (è alla firma quello con la Campania) per affrontare con strumenti operativi e fondi la tematica che investe specifiche aree di queste regioni. “Il decreto legge Clima dello scorso novembre – ha spiegato il ministro – ha poi individuato una serie di misure ad hoc e iniziative, come l’acquisto di scuola bus green, 20 milioni in due anni, o la riforestazione urbana, finanziata con 30 milioni, e il buono mobilità per incentivare una mobilità elettrica e sostenibile nelle grandi città, stanziando a tal fine i proventi delle cosiddette ‘aste verdi’ del Ministero dell’Ambiente”. Sulla base di specifici accordi di programma con le Regioni più colpite dalla problematica, tra cui il Bacino Padano, Lazio, Umbria, Sicilia e Toscana, è stato poi programmato lo stanziamento di un fondo pluriennale per complessivi 800 milioni di euro a partire dal 2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035 per l’abbattimento delle emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto, come previsto dal decreto legge Agosto.

Le altre procedure – Nel frattempo, proprio una settimana fa, è stata aperta una nuova procedura per il superamento dei livelli di polveri sottili PM2,5, ancora una volta nell’area della Pianura Padana e delle regioni del Nord. In primis Lombardia e Veneto. Osservate speciali le città di Milano, Venezia e Padova. Per questo procedimento (avviato anche per la Croazia), il nostro Paese ha due mesi di tempo per rispondere alla messa in mora da parte della Commissione Europea. Passato questo periodo, l’Ue può proseguire con la procedura di infrazione. Il tutto, mentre l’Italia è sotto accusa anche per il biossido di azoto (NO2).

Il fronte dei rifiuti – A fine ottobre, invece, la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti di Italia, Austria e Croazia per non aver adottato un programma nazionale per la gestione dei residui radioattivi, conforme alla direttiva sul tema del 2011. La norma riguarda i residui generati dall’uso di materiali radioattivi per la produzione di energia, a scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare i loro programmi nazionali per la prima volta alla Commissione entro il 23 agosto 2015. L’Italia (e gli altri due Paesi) hanno due mesi per rispondere alla Commissione.

Il monito del commissario Ue – In caso contrario, in mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere anche in questo caso di inviare un parere motivato. In una dettagliata analisi, il commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevicius ha spiegato come l’Italia abbia fatto progressi “significativi” sulle discariche abusive (il numero di quelle non conformi si è ridotto da 200 a 40, ndr), ancora insufficienti sui rifiuti in Campania, nonostante i miglioramenti sulla raccolta differenziata e “troppo lenti” su fogne e depuratori, con la conseguenza che ci sono 900 agglomerati in tutta la Penisola, che non sono a norma con i sistemi di trattamento e scarico delle acque fognarie. Ad oggi, Roma ha versato nelle casse Ue oltre mezzo miliardo (550 milioni di euro). E, proprio in materia di ambiente, il nostro Paese ha il numero più alto di procedure aperte (oltre 20). Tutti casi in cui, dice il commissario, “l’Italia dovrebbe agire più rapidamente, prima che la Corte Ue arrivi a imporre ammende”.

FONTE POST: GRIG https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2020/11/12/aperta-una-nuova-procedura-di-infrazione-comunitaria-contro-litalia-sulla-qualita-dellaria/#more-24700

giovedì 5 marzo 2020

La Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per cattivo recepimento della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.


Aeroporto di Firenze, criticità ambientali del progetto di ampliamento

La Commissione europea, con lettera di costituzione in mora n. 2019/2308, ha affermato la “non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e private”, invitando l’Italia al corretto adeguamento della propria normativa interna in materia.
Come si ricorderà, la direttiva n. 2014/52/UE ha integrato e modificato la direttiva n. 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale (qui il testo coordinato delle direttive sulla V.I.A.).
Nonostante reiterate e argomentate osservazioni inviate a Governo, Camera dei Deputati e Senato da parte di associazioni e comitati ambientalisti, purtroppo il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 venne emanato con numerose carenze in proposito ed è in vigore dal 21 luglio 2017.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus inoltrò in merito (17 agosto 2017) un ricorso ai sensi dell’art. 258 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla Commissione europea e alla Commissione “petizioni” del Parlamento europeo perché verificassero la piena rispondenza o meno del decreto legislativo n. 104/2017 alla normativa comunitaria sulla V.I.A.
Numerose altre associazioni, comitati, singole persone effettuarono analogo ricorso.
Ora, a distanza di anni, la Commissione europea procede per il mancato corretto recepimento nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria sulle valutazioni di impatto ambientale.
Recentemente diversi altri Stati membri (Lituania, Danimarca, Svezia, Grecia, Austria, Lussemburgo, Croazia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia) sono stati caldamente invitati a rendere conforme la propria normativa nazionale alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, pena le conseguenze della violazione della disciplina europea, ma questo non deve consolare.
In origine le sentenze del Giudice comunitario avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.    Da diversi anni non più, possono contenere pesanti conseguenze pecuniarie per lo Stato membro trasgressore.
Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): dopo la lettera di costituzione in mora, se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.
Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.
Al 12 febbraio 2020 sono ben 82 le procedure di infrazione europea in corso avverso l’Italia, di queste 21 riguardano l’ambiente.
L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).
Insomma, le condanne arrivano e vengono pure eseguite.
Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario possono risponderne in sede di danno erariale.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
aeroporto
(foto S.D., archivio GrIG)

domenica 1 marzo 2020

Il Comunicato Stampa dell’Associazione VAS. Sotto la lente europea il decreto legislativo n. 104/2017: “in un unico procedimento, una mole così imponente di errori, di sottovalutazioni, di superficiali elaborazioni, di negligenti comportamenti, di gravi irregolarità….”


ASSOCIAZIONE VAS  

Vita, Ambiente e Salute Onlus
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P/IVA - C.F.: 92090490480
Iscrizione Onlus #36309 del 19/10/2012
Regist. Progressivo/2017 al nro. 6544
Prato, 29 Febbraio 2020 COMUNICATO STAMPA

A seguito di una nostra precisa segnalazione a suo tempo inviata alla Commissione UE in merito all’illegittimità del D.lgs 104/2017 approvato per dare completo recepimento della Direttiva 2014/52/UE in tema di VIA (almeno questa fu la motivazione posta a premessa della norma),
abbiamo ricevuto dalla Direzione Generale Ambiente UE la risposta che aspettavamo, e che alleghiamo affinché possiate anche voi coglierne la portata e la rilevanza.
Senza bisogno di dilungarsi eccessivamente nella descrizione dei contenuti della lettera, ciò che maggiormente ci colpisce nella risposta della UE è il passaggio ove si dichiara che lo Stato Italiano con il decreto legislativo n. 104/2017 “introduce un elemento di discrezionalità … non previsto nella direttiva” e aggiunge che quindi “si pone un problema di conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva…”, quindi con la precipua volontà Politica dell’allora PD al Governo, di voler recepire la direttiva, ma aggirandone alcune fondamentali le norme.

Posta in questi termini, assai chiari, la procedura di infrazione già in essere verso l’Italia ai sensi dell’Art. 258 e successivi del TFUE (già pesantemente colpita in tal senso, per propria colpa, anche in merito ad altri temi) comporta necessariamente la correzione del discusso decreto 104/2017 a partire dall’attività del Ministro dell’Ambiente fino alle norme Regionali che regolano i procedimenti di VIA. (Alla sua emanazione, il Dlgs fu definito da qualcuno, una ”porcata”, una legge “ad operam” predisposta per risolvere gli insormontabili problemi procedurali in cui si era impantanato il progetto dell’Aeroporto di Firenze, e che a nulla è servita visto la sentenza del Consiglio di Stato, salvo beccarsi questa proceduta di infrazione.!!)

Chi ha proposto e successivamente approvato questa abominevole norma mascherata da mero recepimento di una direttiva comunitaria non si è accontentato di “semplificare” le procedure affinché si evitassero tutti quegli approfondimenti che spesso hanno costituito un freno alle autorizzazioni, ma hanno voluto “strafare”: hanno introdotto anche un passaggio nella norma che -di fatto- esclude ai cittadini la possibilità di leggere il progetto nella sua interezza, compreso le sue sopravvenute integrazioni, di presentare eventuali osservazioni e le possibili contro deduzioni.

Non si pensi che questa sia cosa di poco conto, perché la partecipazione dei cittadini all’attività della Pubblica Amministrazione è un pilastro inamovibile di ogni democrazia e di ogni paese civile che si consideri tale, oltre che un preciso obbligo a livello UE, a fronte del quale il Governo dovrà fornire entro 60 gg impegni precisi che porteranno al “Parere Motivato” della Commissione. Spartiacque prima della chiamata in causa della Corte di Giustizia UE e dell’eventuale procedimento sanzionatorio. Probabilmente però, in un delirio di onnipotenza, il Governo PD approvò tale norma, superficialmente pensando, che la partecipazione fosse un
banale accessorio, un orpello da eliminare e semplicemente da silenziare!

Ma i Cittadini, molto attenti, se ne sono accorti, ricorrendo alla UE e denunciando che proprio il progetto dell’Aeroporto di Firenze ha usufruito – tra l’altro - anche degli illegittimi vantaggi inseriti nel d. lgs n.104/2017, ci chiediamo come sia stato possibile raccogliere, in un unico procedimento, una mole così imponente di errori, di sottovalutazioni, di superficiali elaborazioni, di negligenti comportamenti, di gravi irregolarità tra cui ci preme ricordare anche la nomina del Presidente dell’Osservatorio Ambientale per l’Aeroporto di Firenze, soggetto rimosso a seguito di specifica denuncia, oltre ad altre omissioni di cui non vogliamo parlare in questa sede.

Osservatorio (unico procedimento in Italia) facente funzioni della Commissione di VIA, quindi organo parallelo ad arte costituito, visto che per tutti gli altri aeroporti italiani solo la Commissione Nazionale di VIA verifica le prescrizioni e concede le avvenute ottemperanze.

Ci chiediamo altresì CHI PAGA il danno erariale conseguente a queste scellerate, irrazionali ed ingiustificate iniziative, le pressioni sugli organi tecnici costretti a trovare soluzioni pindariche, chi sono i responsabili di questo disastro annunciato, perché non possono essere sempre e soltanto i cittadini, ivi inclusi tutti quelli che a proprie spese si informano, studiano gli atti e ricorrono nei tribunali amministrativi proprio per contrastare l’inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Ci sembra però “surreale” non prendere atto della sconfitta da parte della Politica, visto che pure questa mattina politici transfughi con una approssimativa conoscenza della questione, ancora sparlano, senza fare ammenda per gli errori commessi, ma addirittura come qualcun altro, rilanciare con procedure “farlocche” ed improponibili, per un’opera irrealizzabile, come se di colpo, tutte le procedure necessarie ed obbligatorie, potessero essere in qualche modo cassate con un apposito Decreto Legge, esattamente com’ è successo per il D. lgs 104/2017.

La vana speranza di qualcuno, nel riproporre l’attuale Masterplan, senza una totale revisione di ENAC, la quale oltre a tanta irrazionalità ed illogicità, ha avallato una pista di categoria 4 D con un turn pad/back track (non previsto dal Regolamento) senza prevedere invece all’obbligo di una pista di rullaggio, perché impossibile da realizzare, significherebbe riproporre le stesse carenze tecnico-istruttorie denunciate nel precedente procedimento, bocciate dal TAR e poi dal Consiglio di Stato.

Perciò se ENAC, visto che nelle documentazioni private NON ci ha mai smentito e/o risposto obbiettando alle nostre denunce, se lo volesse fare qui, pubblicamente, saremmo più che contenti per poter contro dedurre a nostra volta, Regolamento ENAC ed Annex XIV alla mano.

Gianfranco Ciulli
Presidente
VAS Associazione Onlus