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Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
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giovedì 17 settembre 2020

DIFFIDA di Legambiente Lucca, Italia Nostra Sezione di Lucca e Rete dei Comitati per la difesa dei Territori su Ex Manifattura Tabacchi

Colpo di scena sulla tanto discussa questione della riqualificazione della Ex Manifattura Tabacchi.

Dopo le insistenti rassicurazioni da parte del Sindaco Alessandro Tambellini e dell’intera Amministrazione sul progetto proposto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Coima, questi ultimi si sono visti costretti a fare un passo indietro. Era stata infatti convocata per lunedì 14 settembre la commissione consiliare preposta per dare un voto sulla variante per la riqualificazione della Ex Manifattura ma, a un’ora e mezzo dalla riunione, il primo cittadino ha deciso di annullarla, rinviandola a data da destinarsi. Proprio per questo, ieri sera, martedì 15 settembre, la variante non è nemmeno approdata in Consiglio Comunale, come era previsto ufficialmente dalla convocazione della seduta che lo indicava come principale argomento all’ordine del giorno.

A seguito di questi rinvii – le cui motivazioni non sono state rese note dall’Amministrazione – riceviamo e pubblichiamo la diffida che Legambiente Lucca, Italia Nostra Sezione di Lucca e Rete dei Comitati per la difesa dei Territori ha inoltrato all’Amministrazione comunale.

Le Associazioni fanno presente che l’Avv. Altavilla – professionista all’uopo incaricato – dopo un consulto in merito alla variante al RU della Ex Manifattura Tabacchi, avendo esaminato la questione in tutti i suoi aspetti e avendo rilevato gravi elementi di irregolarità nell’azione da parte dell’Amministrazione Comunale, ha inviato a quest’ultima un documento esplicativo in termini di “significazione” al fine di rendere consapevole la stessa delle irregolarità formali e sostanziali presenti nelle decisioni fin qui approvate.

“Il Comune di Lucca ha adottato una variante al vigente regolamento urbanistico che, sia consentito di dirlo in breve, ha, per un verso, alleggerito le regole tecniche che disciplinavano la trasformazione, sostituendo la previsione di un piano attuativo con quella che consente di manomettere l’immobile con uno o più interventi diretti; per l’altro, ha fortemente implementato le funzioni ammissibili, prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo residenziale dell’ex opificio. Le Associazioni mie assistite sono convinte della ontologica illegittimità della determinazione urbanistica in itinere e preoccupate dei profili di illiceità che, come sempre accade per le responsabilità penali, potrebbero coinvolgere soggetti specifici, magari rei (innanzitutto) di una valutazione incompleta del fatto urbanistico”. Inizia così la significazione dell’Avv. Altavilla, legale delle Associazioni ambientaliste: la Ex Manifattura – come riportato anche nel documento -, cruciale presenza nel tessuto urbano della città, appartiene al c.d. demanio culturale ed è quindi soggetta al vincolo storico artistico oltreché a quello paesaggistico. La parte sud dello stabile, cessata l’attività manifatturiera, è stata assoggettata al regolamento urbanistico in modo che se ne riprogrammasse una riqualificazione più idonea in un’ottica di sostenibilità e di allocazione di funzioni di pubblico interesse. È chiaro che le ambizioni civiche non hanno trovato esito al momento e che “il quadro è in movimento, malamente” come riferisce l’Avv. Altavilla.

Per quanto riguarda la proposta di Coima e Fondazione Cassa di Risparmio, “sulla cui legittimazione statuaria a dar corso dell’operazione in parola non è questa la sede per indagare” – nelle parole dell’Avv. Altavilla – si legge nel documento che “più che la proposta d’acquisto di un bene demaniale, è una sollecitazione alla vendita, previo l’adempimento comunale di alcune specifiche pretese: tra tutte, l’approvazione di una variante al R.U. che abolisca l’obbligo della approvazione di un piano attuativo, implementi le funzioni ammissibili (tra le quali quella residenziale) e consenta la realizzazione di parcheggi ‘in superficie, fuori terra e nel sottosuolo’. La sollecitazione in parola è anche energica e ultimativa: essa, quasi a voler stigmatizzare una eventuale lentezza dell’azione amministrativa, indica nella data del 27 novembre 2019 il termine per provvedere”. Fatto sta che l’Amministrazione Comunale è stata velocissima nell’adozione della variante, semplificata e non assoggettata all’accertamento della VAS.

Nel Febbraio 2020, poi, Coima ha cambiato i programmi: invece di procedere all’acquisto del bene demaniale ha proposto di diventare concessionaria comunale inoltrando al Comune l’atto introduttivo di un progetto di finanza. Non solo, la stessa Coima ha infatti avanzato delle pretese all’Amministrazione, che ha subito accettato, stabilendo infatti che il Municipio dovesse adottare la sua osservazione alla variante e, per contro, dovesse respingere quelle ‘eventualmente presentate da altri soggetti’. Coima, a scanso di equivoci, ha stabilito di non voler soggiacere all’obbligo di reperire parcheggi nel centro storico e di volere, invece, la riduzione degli oneri di urbanizzazione nella misura del 70% e il rilascio dei titoli edilizi e di ogni ulteriore autorizzazione entro il 31 dicembre 2020.

Da qui, si legge nel documento di significazione dell’Avv. Altavilla, ne derivano una serie di illegittimità che non possono e non devono passare inosservate.

  • Illegittimità della variante nel perseguimento del pubblico interesse
    “La pianificazione urbanistica non è un fatto negoziale ma l’espressione di una programmazione dello sviluppo territoriale che deve rispondere all’interesse pubblico. Sono l’individuazione e il perseguimento del pubblico interesse il presupposto e il fine della pianificazione urbanistica, la cui conformazione deve essere ontologica al bene comune” si legge nelle parole dell’Avvocato.
    “Nella specie, dall’analisi degli atti non è dato di evincere alcuna indagine sulla meritevolezza degli interessi della COIMA, rispetto a quelli civici. Nemmeno con formule di mero rito Codesto Municipio ha dato contezza del pregio o della convenienza jure publicum di alienare la manifattura alla Società milanese e alla retrostante Fondazione. Mai è dato di leggere quale sia la maggiore utilità territoriale di realizzare abitazioni dove non sono ammesse; quale sia la proficuità di un incremento del carico urbanistico (rimasto peraltro estraneo a qualunque indagine, visto che la VAS è stata ritenuta superflua); quale sia la convenienza di una privatizzazione del bene culturale in parola, in favore di un soggetto sconosciuto (seppure finanziato dalla locale Fondazione bancaria), estraneo a finalità altre rispetto a quella del lucro. Si potrebbe continuare, ma quanto detto è sufficiente a stigmatizzare la illegittimità di una variante che trova la sua ragione nelle pretese di una Società di capitali, ed è stata congegnata quale adempimento precontrattuale prodromico alla alienazione del bene culturale”.
    Quanto scritto nella significazione è chiarissimo: il progetto di Coima e Fondazione, per la riqualificazione della Ex Manifattura Tabacchi, non persegue nessun interesse pubblico ma va ad agevolare solo ed esclusivamente le pretese dei maestri del cemento.

Allo stesso tempo – come ormai è risaputo – l’Amministrazione Comunale ha sostituito, sotto richiesta di Coima, il piano attuativo con un mero permesso di costruire e su ciò la significazione si pronuncia così: “Ora, al netto del rilievo che l’obiettivo della semplificazione procedurale (invocato nella specie dall’Assessore all’Urbanistica) non può in alcun modo assurgere a motivo fondante della rinuncia alla pianificazione attuativa, e che la pretesa in tal senso avanzata dalla COIMA è fonte di pericolosa commistione tra interesse pubblico e interesse privato (a vantaggio di quest’ultimo), certo è che la variante in contestazione non contiene il benché minimo riferimento ai motivi tecnico-urbanistici che hanno consentito di accogliere la pretesa della Società ‘acquirente’. Nel caso di specie, quale sia l’interesse privato protetto e soddisfatto dal Municipio, è chiaro; per contro, quale sia l’interesse pubblico coincidente con quello della COIMA non solo non è intuibile, ma non è stato in alcun modo individuato. E che possa essere scivoloso verso gli aspri lidi dell’abuso d’ufficio il conformare l’azione erariale agli interessi di un soggetto privato, è troppo evidente”.
Tutto ciò senza considerare che ai sensi del c.d. decreto semplificazioni (d.l. 16.7.2020, n. 76) per gli interventi nelle zone A che superino la categoria del restauro e risanamento conservativo, la pianificazione attuativa è obbligatoria.

  • Illegittimità della mancata valutazione ambientale
    Nonostante il Sindaco si sia più volte giustificato, di fronte alle osservazioni e ai dubbi sul tema, in nome di uno snellimento delle procedure per velocizzare procedimenti fondamentali per la città, si legge nel documento dell’Avv. Altavilla che “Non persuade nemmeno il semplicismo col quale è stata esclusa la assoggettabilità della variante al procedimento VAS”. Infatti, la legge stabilisce che lo sviluppo territoriale non può prescindere da una previa analisi della sua sostenibilità, cosa non effettuata dall’Amministrazione Comunale lucchese.
    “Se poi si considera che lo svolgimento della VAS avrebbe impedito al Municipio di adempiere alle pretese della COIMA nei tempi prescritti, sia consentito di ritenere che tra le ragioni della non assoggettabilità potrebbe esserci, in primis, l’urgenza (illecita) di provvedere”.
    Il Comune si è infatti mosso in sordina e frettolosamente per soddisfare tutte le richieste che la milanese Coima ha preteso al momento della presentazione del progetto.
  • Illegittimità della variante, rispetto ai tempi di attuazione
    “La variante che occupa, se è stata tempestiva rispetto alle pretese della COIMA, è tardiva in relazione alle prescrizioni della legge”.
    Il nuovo articolo 222 della legge regionale 10.11.2014, n°65, stabilisce infatti che le varianti come quella in esame avrebbero dovuto essere approvate entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza e questa è una scadenza normativa di valore assoluto. Essendo stata approvata dall’Amministrazione Comunale nel novembre 2020 “Codesto Comune non può procedere alla approvazione della variante perché la perentorietà del suddetto termine non consente eccezioni” si legge nel documento.
    “Di qui l’illegittimità della approvazione della variante in parola, che deve essere archiviata de jure” continua l’Avv. Altavilla.
  • Illegittimità della variante che vìola lo statuto culturale
    La variante in questione vìola infatti anche lo statuto culturale del bene e contempla l’insediamento delle funzioni pretese da Coima, le quali non sono ammissibili.
    La destinazione d’uso dei beni culturali è infatti assoggettata al placet vincolante del MIBCAT, che si esprime per il tramite delle soprintendenze. Per quanto riguardo l’Ex Manifattura in oggetto, si legge nelle parole di Altavilla, “tra le destinazioni possibili è escluso che possa esserci quella residenziale e ricettiva, l’eventuale terziario deve essere ‘leggero’ e, in ogni caso, non è ammessa né la frantumazione, né lo snaturamento degli spazi. Tali rilievi, inspiegabilmente sottaciuti, rendono inaccoglibile sia la proposta d’acquisto sia quella del progetto di finanza della COIMA, e, in ogni caso, evidenziano l’illegittimità della variante in esame, con la quale si è dettata (in favore della Società) una disciplina urbanistica che contraddice le prescrizioni ministeriali”.
    “Allora, ciò stante, lo strumento urbanistico in parola cos’è? Un atto male istruito? Una forzatura consapevole? La premessa per provare a ottenere futura disponibilità dalla soprintendenza e convincerla della convenienza di fare come la COIMA vuole? E si torna al refrain esiziale: l’interesse pubblico sotteso alla forzatura urbanistica sancita dalla variante in parola, dov’è?”.
  • Illegittimità della variante per quanto riguarda il progetto di finanza
    “L’adempimento compiuto dal Municipio ai voleri della COIMA trova la sua ulteriore, sconfortate ragione di illegittimità nel fine. La COIMA ha proposto un progetto di finanza che prevede la (certo non proprio da start up 4.0) costruzione di parcheggi e l’acquisizione della manifattura. Ciò non è legittimo, perché il progetto di finanza che coinvolga i beni culturali non è ammissibile”. Su ciò la significazione è chiara e non lascia dubbi su un’ulteriore illegittimità anche per quanto riguarda il project financing proposto dal duo Coima e Fondazione e accolto dall’Amministrazione Tambellini come salvifico per le sorti della città.

Finalmente qualche riposta è arrivata, purtroppo non dai diretti interessati – Comune, Coima e Fondazione – ma grazie alla diffida delle Associazioni Ambientaliste in prima linea sulla vicenda.
I presupposti per pensare che la variante adottata da Tambellini e l’Amministrazione sia illegittima ci sono, come è chiaro ormai che i procedimenti attuati siano stati completamente taciuti e non trasparenti. Sembra davvero che il nostro Primo Cittadino non sia riuscito a non farsi fagocitare dai poteri forti, dalla “gente che conta”, e che, in nome di chissà quali strane dinamiche all’interno delle aule del palazzo, abbia agito in sordina favorendo l’interesse privato a quella della sua città e dei suoi cittadini.

Ci auguriamo sempre che non sia così e restiamo comunque disponibili a tutte le delucidazioni in merito da parte dell’Amministrazione comunale.

Qui il testo completo della significazione dell’Avv. Altavilla:
https://bit.ly/3hy0uZX

FONTE ARTICOLO https://www.loschermo.it/ex-manifattura-arriva-la-diffida-per-lamministrazione-comunale-dalle-associazioni-ambientaliste/?fbclid=IwAR3b6CHffIUqHeMjQHYs7NruUKGhpiwnWtCRXDPpJsbXb4qoRGGy5Fj4g_o

FONTE FOTO https://www.domusweb.it/it/notizie/2019/07/09/firenze-manifattura-tabacchi-rinasce-il-nuovo-incubatore-dellarte-si-apre-a-design-artigianato-e-botanica.html 

mercoledì 25 novembre 2015

AEROPORTO DI FIRENZE - Atto di Diffida Preventiva

Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia
Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino – 59100 Prato (Po)
Em@il : ccsp.po.pt@gmail.com & Certified Em@il: ccsp.po.pt@pec.it
Website: www.pianasana.org fb: Ccsp Po-Pt

Prato, 3 Ottobre 2015

Al Dott. Ferdinando Becalli Falco
Presidente ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it
Al Prof. Vito Riggio
Presidente ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
e p.c. Al Dott. Renato Grimaldi
Direzione Generale per le Valutazione ed
Autorizzazioni Ambientali
Ministero dell’Ambiente - Roma
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Al Presidente della Commissione Tecnica VIA/VAS
Ministero dell’Ambiente - Roma
ctva@pec.minambiente.it
Alla Commissione Europea
Direzione Generale Ambiente
Direzione D - Applicazione governance
ENV.D.2
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
prot.procura.roma@giustiziacert.it
Corte dei Conti
Sede di Roma

Atto di Diffida Preventiva

Oggetto: Masterpan Aeroporto Firenze 2014-2029 Integrazioni Procedura VIA
Ministeriale Codice procedura (ID_VIP) 2980. Richiesta Atti ex legge 241/90,
Convenzione Aarhus.

Nella seduta del 23 giugno 2015 - Parere n.106, convocata per l'espressione del parere della Giunta Regionale al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.1 52/06 e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, l’Ing. Tenerani, consulente tecnico del proponete, attestava “non è mai previsto che per problemi di vento l'aereo possa atterrare da Firenze; la soluzione è il dirottamento ad altro aeroporto.

L'incidenza è pari a 0,9%”. L’ing. Tenerani omette di menzionare il numero totale dei dirottamenti previsti con la nuova pista; egli si riferisce, infatti, ai dirottamenti dopo riattaccata.
La tavola Fleet Mix adottata da Arpat nel rapporto ambientale integrato a pagina 237, sulla base delle valutazioni ENAC Tav. 13, conferma l’ipotesi che circa il 18% dei voli possa sorvolare Firenze, però in base alle attestazioni dell’Ing. Tenerani questo non avverrà mai. Per tale motivo in via deduttiva presumiamo che tali voli non potendo sorvolare Firenze verranno dirottati su altro aeroporto e quindi il C.U. del 97,5% non potrà essere raggiunto.

A seguito di tali attestazioni e contro deduzioni alle osservazioni del procedimento VIA in corso, il 14 settembre u.s., lo scrivente ha fatto richiesta di accesso agli atti di cui alla posta certificata indirizzata ad ENAV richiedendo il tabulato e/o il link delle rilevazioni con i riferimenti decennali di cui alle attestazioni del proponente Toscana Aeroporti/ENAC, i quali confermano che i rilevamenti effettuati da ENAV ogni 5 minuti sono più precisi rispetto a quelli dell’Aereonautica Militare (30 minuti).

Le attestazioni dell’ Ing. Tenerani sono state puntualmente riconfermate dal Governatore Rossi, nel corso della seduta del Consiglio Regionale della Toscana del 24 settembre u.s., senza fornire ulteriori spiegazioni. E’ pertanto manifesto che la tesi sostenuta è priva di ogni fondamento scientifico, preso atto che non sussistono dati sostanziali, pubblicati, ma vi sono allo stato solo dichiarazioni.

Con Posta Certificata dell‘8 settembre 2015 abbiamo richiesto ad ENAC il testo del Protocollo Integrale BR12 (bird strike) con le prescrizioni per il 2015 soprattutto per aeroporti in costruzione. Anche tale richiesta è rimasta senza risposta.

Con la presente reiteriamo, pertanto, la richiesta di chiarimenti tecnici relativamente allo 0,9% dirottamenti annui dichiarati dall’ Ing. Tenerani ovvero se per pista 12 l’asserito 0,9% è da considerarsi la percentuale in toto dei dirottamenti generali oppure, come presumiamo, sia riferibile al solo “corto finale/mancato avvicinamento”.

Inoltre, richiediamo nuovamente quanto segue:
· il numero dei dirottamenti previsti nella loro totalità per la pista 12 ovvero con uso esclusivamente monodirezionale;
· il dettaglio dello storico delle rilevazioni (ogni 5 minuti) decennali effettuato da ENAV sulle attuali testate pista 05/23; le modalità di raccolta dati; la metodologia ed il sistema di conversione di venti simulata sulla 12/30 per confermare il C.U. del 97,5% in base allo storico attuale rilevato su pista con orientamento differente;
· copia del Protocollo Integrale BR12 con le prescrizioni per il 2015 soprattutto per aeroporti in costruzione.

Preme precisare che i succitati elementi sono a noi necessari per valutare, e se del caso contro dedurre, quanto dichiarato dal proponente nelle integrazioni richieste dal Ministero Ambiente in sede di procedimento VIA.

Ricordiamo, inoltre, che tali documentazioni ci devono essere consegnate nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa nazionale, europea ed internazionale (Aarhus), come chiarito anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez III. sent. n.12019 del 10/2/2015) la quale ha riconosciuto “la garanzia della possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998”.

Tutto quanto premesso, è palese che, sebbene le numerose richieste inoltrate agli enti competenti, ad oggi non siamo mai stati messi nella condizione di esercitare pienamente
i nostri diritti e le nostre facoltà.

Per tale motivo, con l’odierna diffida preventiva, si comunica ai soggetti in indirizzo quanto sopra esposto affinché siano nella condizione di prendere pienamente atto che le loro condotte, sia attive sia omissive, non potranno che essere considerate come intenzionali nonché deliberata acquiescenza di tutte le eventuali conseguenze in sede civile e penale, degli eventuali profili di incompatibilità con il diritto UE e conseguentemente delle conseguenze di carattere economico, stante i ruoli ricoperti, con responsabilità anche personale in sede civile/penale ed erariale.

Ciò posto, in via preventiva e cautelativa, in assenza della disponibilità dei documenti da noi richiesti al fine di poter esercitare pienamente il diritto a partecipare al procedimento di VIA, si richiede al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Commissione Tecnica VIA/VAS, che leggono per conoscenza, di non esprimere parere positivo alla VIA di cui all’oggetto a causa dell’inibizione all’esercizio dei nostri diritti.

Su quanto con la presente narrato si richiama, infine, l’attenzione dei competenti Servizi della Commissione europea, alla quale la presente è indirizzata per opportuna conoscenza, affinché vogliano verificare eventuali violazioni del diritto UE in materia di VIA e di accesso all’informazione ambientale, e, se del caso, avviare un procedimento d’infrazione nei confronti della Repubblica Italiana.

Tanto era nostro dovere notificare,

Gianfranco Ciulli
Portavoce
Coordinamento Comitati/Associazioni contro il Nuovo Aeroporto di Firenze





giovedì 3 settembre 2015

INCENERITORE DI SCARLINO (GR) // ESPOSTO-DIFFIDA A VALERE ANCHE QUALE OSSERVAZIONE SCRITTA



ESPOSTO-DIFFIDA
A VALERE ANCHE QUALE OSSERVAZIONE SCRITTA
 EX ART. 25 2°C.LRT 40/2009
Associazione Forum Ambientalista, con sede in Roma a Via S.Ambrogio 4, cf 97295190587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Ciro Pesacane, cf PSCCRI56H04L259B, assistita dall’Avv.to Roberto Fazzi presso il quale è elettivamente domiciliata in Follonica (Gr) a Via dei Platani 25
ESPONE
In relazione al Procedimento coordinato di VIA e AIA di cui alla PARTE SECONDA del dgls 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, relativamente all'installazione del Termovalorizzatore e Impianto di “Trattamento di rifiuti liquidi di Scarlino (GR)”, Proponente/Gestore: Scarlino Energia Srl per il quale sono state convocate la V^ Conferenza dei Servizi il 8.9.15 e la VI^ il 9.9.15, il Forum Ambientalista della provincia di Grosseto porta innanzitutto a conoscenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, nonchè dei Dirigenti dei Settori competenti preposti ad esprimere la proposta di Delibera alla Giunta Regionale in ordine al procedimento unificato di VIA ed AIA, i seguenti fatti, atti e documenti (alcuni già acquisiti agli atti del procedimento, altri in possesso degli Enti Pubblici, come in appresso meglio precisato) che impongono di astenersi dal concludere il procedimento allo stato degli atti.
Anzitutto si segnalano le Osservazioni dell’ISDE, a firma dell’Ing. Vincenzo Annino e quelle del Forum Ambientalista presentate dal Geol. Lodovico Sola.
Entrambi gli estensori sono tecnici di vasta esperienza professionale e sono stati dirigenti apicali nelle principali aziende italiane del settore impiantistico/energetico (Soc. Ansaldo) e di ricerche geochimiche (Soc. ENI RiMin).
Tali Osservazioni, entrando nel merito dei progetti presentati dal Proponente Scarlino energia Srl, affermano che l’eventuale autorizzazione all’esercizio dell’impianto violerebbe in maniera gravissima svariate norme di carattere ambientale, come ad esempio, ma non esaustivamente:
a)      le norme sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento e gestione degli impianti di incenerimento, essendo le camere di post combustione dell’impianto proposto sottodimensionate (17,71 tonnellate/ora) rispetto alla quantità di rifiuti per la quale è richiesta l’autorizzazione (23,9 tonnelate/ora) (art.8, comma 3 del D. Lgs 133/2005, confermato dal D.Lgs 46/2014);
b)      le norme che impongono di adottare  tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni, a causa della mancanza di componenti impiantistiche, quali gli abbattitori degli inquinanti nei camini di avviamento-emergenza, utilizzati nelle fasi di blocchi d’impianto (art.279 comma 6 della L.156/2006);
c)       le norme sulla capacità di carico dei corpi idrici, per la presenza di inquinamento ambientale pregresso con valori centinaia di volte superiori ai limiti normativi e sull’interferenza degli impianti previsti con i suddetti corpi idrici (all.D alla L.R. 79/98, confermata dalla L.R.10/2010).
Le elencate deficienze impiantistiche, non conformità e le relative violazioni normative sono facilmente verificabili e misurabili da parte dei Dirigenti dei vari Settori competenti degli Uffici della Regione Toscana.
Le suddette ed immutate (rispetto al passato) carenze dell’impianto proposto rendono certo il ripetersi (ove venisseero rilasciate la VIA e l’AIA  e l’impianto dovesse ricominciare a funzionare) gli stessi innumerevoli fermi impianto (ben°135 !) che si sono registrati nel 2013 e nel 2014 con conseguenze estremamente pericolose per la salute umana.
In tali arresti i fumi vengono emessi in atmosfera dai camini ausiliari di avviamento - emergenza, senza subire abbattimenti, in evidente violazione di legge, come documentato dall’ing. Enzo Annino.
Come riportato dal Verbale della seduta dell’Inchiesta Pubblica del 23 luglio scorso, l’Avv. Roberto Fazzi ha dato lettura della Memoria ex art.183 VI°comma n°2 cpc, depositata nel procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Grosseto RG 1994/2013 (cd Class Action contro l’Inceneritore di Scarlino), laddove (sulla scorta della copiosa documentazione tecnica e amministrativa ivi depositata - da all.62 ad all.138 e in particolare da all.62 ad all.90 - tutta proveniente ed in possesso degli Enti Pubblici Provincia di Grosseto, ARPAT, USL 9, Comune di Follonica e di Scarlino, che non l’hanno minimamente depositata nel presente procedimento unificato VIA/AIA in corso) è minuziosamente documentato che l’Impianto ha operato dal 1 Gennaio 2013 al 31 maggio 2014 soltanto per 467 giorni ed è rimasto fermo per complessivi 1081 giorni su 1548 (!), subendo addirittura n°135 arresti (!), oltre ad aver accumulato (nello stesso periodo) una impressionante sequela di malfunzionamenti impiantistici ed episodi di mala gestione e cioè:
L’IMPIANTO
“1      marcia assolutamente discontinua dell’Impianto, il quale ha operato dal 1.1.13 al 31.05.14 soltanto per 467 giorni ed è rimasto fermo per complessivi 1081 giorni su 1548 (!) a causa di incrostazioni, problemi di fluidificazione dei forni, formazioni di scorie e impaccamento di ceneri e polveri, subendo addirittura n°135 arresti (!) per altrettante manutenzioni, sia prima che dopo il riavvio dell’Impianto in data 2.8.13 (cfr. da all.62 ad all.90), con relativi:
1a      pericolosissimi abbassamenti delle temperatura e/o malfunzionamenti dei sistemi di rilevazione delle temperature;
1b     manomissioni della soglia di blocco alimentazione rifiuti da parte del Gestore il quale, per evitare il fermo dell’Impianto, ha determinato arbitrariamente le temperature medie in camera di combustione, applicando una “Procedura Gestione dati impianto” mai approvata e neppure mai conosciuta nè esaminata dalla Provincia e dall’ARPAT !!;
1c      plurime invalidazioni e/o non confrontabilità dei dati emissivi e delle relative medie semiorarie, orarie etc.; mancato rispetto delle date di conclusione delle Fasi di Riavvio; campionamenti non effettuati e/o posticipati e/o effettuati con modalità illegittime e/o con risultati non verificabili[1]  e, in particolare, la preoccupante coincidenza di una anomalia il giorno 18 Agosto 2014 all’Impianto (fermata dell’Impianto dalle ore 10,00 alle 10,30 - all.90 quater -) e al Campionatore Automatico Amesa delle Diossine (fuori uso fin dal 13 Agosto 2014 - all.90 bis e all.90 ter -) e cioè proprio il giorno in cui è stata denunciata la fuoriuscita di una nube di gas da molti allarmati cittadini (all.90 sexies) e pochi giorni “dopo la denuncia di una cittadina di aver trovato completamente bruciate le colture nel proprio orto sito nelle vicinanze dell’Inceneritore (all.90 quinquies);
1d     elevata formazione di diossine e furani anche nelle sezioni forno-caldaia e nei tratti intermedi dell’Impianto (all’uscita dei cicloni, degli economizzatori, degli elettrofiltri e delle torri alcaline), tanto che sia Provincia che ARPAT hanno imposto di continuare il monitoraggio anche in detti tratti intermedi, al fine della diagnosi dei malfunzionamenti dell’Impianto, di una corretta effettuazione dei bilanci di massa e della definizione della ripartizione di tali inquinanti ai camini E1 ed E2 e nello scarico S1B (all.118 punto 7), monitoraggi e bilanci progressivamente omessi dal Gestore (all.119) e, addirittura, anche espressamente contestati (all.126 punto 2) ;
ciò (1a,1b,1c e 1d) che ha spesso impedito di monitorare i dati ed effettuare i controlli delle emissioni nei momenti più critici (e quindi più significativi) di marcia dell’Impianto e di rinviarli ai (pochi) momenti in cui l’impianto ha marciato regolarmente per stessa ammissione del Gestore (cfr. ad esempio all.67, all.72 e all.74);
ciò che non ha preoccupato più di tanto la Provincia, la quale risponde sovente (anche a distanza di due mesi dalle segnalazioni scritte di guasti-anomalie del Gestore) che non può effettuare controlli per mancanza di personale (sic!) (cfr. ex multis all.64, e all.68);
1e      gravi e ripetuti superamenti dei limiti emissivi per il NOX Ossido di Azoto prima del riavvio (all.96,97,98,99,100,101 e 102);
1f      gravi e ripetuti superamenti dei limiti emissivi per il COT Carbonio Organico totale prima e dopo il riavvio(all.103.104.105.106.107.108.109.110);
1g      gravissimo superamento, dopo il riavvio, dei limiti emissivi per il CO Ossido di Carbonio il 9.2.14 ( +189,9 % !!) a causa della manomissione del blocco di alimentazione dei rifiuti (all.111, all.130 e all.131);
1h     grave superamento dei limiti emissivi per il SO2  Anidride Solforosa dopo il riavvio dell’Impianto (all.112);”
“1i     grave superamento dei limiti emissivi per i SST prima del riavvio (all.113).
A dimostrazione che nulla è cambiato dal riavvio dell’Impianto  (anzi LA PERICOLOSITA’ dell’Impianto è AUMENTATA) e che l’Impianto non doveva essere riavviato. come espressamente confermato dalla stessa ARPAT, la quale in occasione del Controllo Non Programmato del 22 Agosto  2013 (all.118) così conclude: “ Di fatto, quindi risultano ancora non risolti i problemi di fluidificazione dei letti dei forni evidenziati anche nella prima ispezione ARPAT 2013, fattore che ha influenzato e potrà ancora influenzare la continuità di marcio dell’Impianto, aspetto molto importante, sia dal punto di vista di performance ambientali che del corretto svolgimento delle fasi di riavvio”.
IL GESTORE
2       Il Gestore, con sua gravissima colpa e responsabilità, accertate da ARPAT (all.117, all.118 e all.130), alcune con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, altre sanzionate in via amministrativa e in maniera minimale dalla Provincia (la quale ha continuato imperterrita e come al solito a concedere ingiustificate e illegittime “proroghe” al Gestore e a consentire il riavvio anche della Linea 01, prendendo per oro colato le assicurazioni di migliorie fornite dal Gestore, come al solito, puntualmente smentite dai fatti), altre ancora neppure minimamente sanzionate si è reso protagonista dei seguenti, ulteriori e gravi inadempimenti e condotte pericolose:
MACRO FASE 1 E 2 (FASI DI RIAVVIO DA 1 A 4 E DA 5 A 8)
(cfr. Tabelle 1,2,3,4,5 e 6 Note-Osservazioni ARPAT all.118         )
2a      il Gestore non ha comunicato i risultati dei campionamenti al punto emissivo E2 per i parametri metalli e acido bromidrico;
2b     il Gestore non ha effettuato l’analisi delle Diossine e dei Furani sulle Ceneri di Caldaia;
2c      il Gestore non ha effettuato l’analisi delle Diossine e dei Furani sulle Ceneri dei Cicloni;
2d     il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo su NH3 , SST e Metalli;”
“2e    il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle Acque di Scarico Elettrofiltri;
2f      il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle Acque di Spurgo Torre Alcalina;
2g      il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle Acque di Depurazione Fumi Ingresso TRL;
2h     il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo e neppure le Analisi per NH3 e SST e Metalli delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2i      il Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per NH3 e SST e Metalli delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2k     il Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sul particolato delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2l      il Gestore non ha inviato nei tempi prescritti i risultati dei controlli allo scarico S1b per la Fase 4 (prelievo 6 agosto, trasmissione risultati 23 agosto) e non ha effettuato il controllo delle acque di scarico di raffreddamento S2 (all.117 punto 2) e non ha comunicato i dati della portata e temperatura ai punti S1a e S1b e S2 (all.121 e all.122)  in considerazione anche del gravissimo episodio di inquinamento ambientale del Canale Solmine avvenuto il 4 agosto 2013, con conseguente moria di pesci e cioè appena due giorni dopo il riavvio dell’Inceneriotrore (!);
2m    il Gestore non ha inviato nei tempi prescritti i risultati dei controlli allo scarico S1b per la Fase 8 (prelievo 13 agosto, trasmissione risultati 27 agosto) effettuati, perdipiù, all’uscita della vasca di calma, anzichè all’uscita del TRL;
2n     il Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sul tal quale, particolato e neppure dei SST e dei Metalli nelle Acque di Depurazioni fumi Uscita Vasche di Calma (Punto di scarico ufficiale non attivo);
2o     il Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sui Fanghi del TRL;”
“2p    il Gestore non ha riportato il riferimento al verbale di campionamento e relativi numeri di accettazione nel Registro Carboni Attivi;
2q     il Gestore non ha implementato i controlli con il Cono Imhoff rispetto a quelli con carboni attivi al fine di allineare i dati e validare le due metodicahe soprattutto in relazione ai dati emersi al controllo dei SST;
2r      il Gestore non ha confrontato con il fornitore di Iodio i dati di tale indice che hanno mostrato risultati superiori al target atteso;
2s      il Gestore non ha aggiornato i Rapporti di Prova delle Emissioni in Atmosfera con riferimento ai limiti autorizzati cogenti ma molte volte, con i limiti 2008 e 2009 !
ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA
 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI RIAVVIO
2t      il Gestore, come aveva già fatto in passato ha addirittura disattivato il blocco di Impianto per il parametro CO alle 15,05 del 9.2.14, senza che ricorresse nessuna delle cause di giustificazione previste dall’A.I.A. !!! (superamento limite emissivo e/o guasto di un sistema di abbattimento) ed anzi causando lui, con la disattivazione del blocco, il superamento di quasi il doppio (180,9 mg/Nm3) del limite previsto (100 mg/Nm3) per l’Ossido di Carbonio !!! (comportamento così letteralmente e causalmente valutato da ARPAT: “la non conformità più critica risulta quella relativa alla disattivazione del blocco di impianto che ha poi generato il superamento dei limiti autorizzati per il parametro CO registrato dal SMCE nel caso in oggetto (evento di fatto conseguente)”;
2u     il Gestore non ha completato la realizzazione del sistema di addensamento, installando solo due dei tre addensatori previsti dal paragrafo 2-3-1-7-3 dell’Allegato Tecnico all’A.I.A., nonostante la “proroga” fino al 23.02.14 come sopra concessa dalla Provincia;
2v     Il Gestore ha installato due nastri di trasporto per l’invio al trituratore anche del CSS Fluff prelevato dal sito di stoccaggio operativo, contravvenendo alle disposizioni dell’A.I.A. e cioè senza aver preventivamente comunicato la modifica in questione all’Autorità Competente;”
2w     Il Gestore, nonostante la proroga concessa dalla Provincia entro e non oltre il 15.08.2013 (all.114), ha installato la strumentazione per le analisi in continuo dei SST allo scarico delle vasche di calma soltanto il 27.06.2014 (all.134) !!!, continuando nel frattempo, per ben quasi un anno, ad omettere (all.115  e all.117 punto 2) i controlli con detta strumentazione e  a sostituirli con altri meno affidabili (all.116);
2x     Il Gestore, dopo aver installato la strumentazione per le analisi in continuo dei SST allo scarico delle vasche di calma  soltanto il 27.06.2014 (all.134), ha omesso di adottare una Procedura idonea a determinare i bilanci di massa utili per stabilire i livelli di emissione degli effluenti gassosi nello scarico finale delle acque reflue (all.135);
2y     Il Gestore, mantiene le balle dei rifiuti in pessime condizioni, con fuoriuscita di materiale inquinante causa di esalazioni e miasmi, omettendo la “Valutazione su Emissioni ad Origine” prevista a pag.97/244 dell’allegato tecnico della DD AIA (Punto H,4,3, LG Impianti di Incenerimento) (all.136 p.2 e p.4);
2z      Il Gestore ha accettato rifiuti radioattivi CHE HANNO STAZIONATO (per quanto tempo? ) NEL 2013 E NEL 2013 ed è stato sottoposto a procedimenti di sequestro delle balle dei rifiuti da parte della Magistratura Penale (cfr. Sottofascicolo GR.01.11.26/9.98, 9.113, 9.123 E 9.126 nella documentazione consegnata da ARPAT All.95 Sub.5, Sub.9,Sub.1o e Sub.11).”
* * *
E’ da segnalare anche il gravissimo comportamento omissivo di ARPAT la quale, il 13.10.2014, in evasione della richiesta di accesso agli atti 9/15.9.14 dell’avv.fazzi, ometteva di rilasciare MOLTI DEI RICHIESTI SUOI DOCUMENTI IN USCITA  E SOPRATTUTTO QUELLI (richiesti sia in entrata che in uscita) RELATIVI AL rinvenimento di rifiuti radioattivi presso l’Inceneritore nel 2013 e nel 2014, con la seguente INCREDIBILE motivazione:
“si può trovare un modo per evitare di dare questi doc ? si tratta di comunicazioni di allarmi di radioattività in carichi in ingresso” (cfr. all.95 Sub10 voce 9.113);“Si tratta di comunicazioni allarme radioattività in carichi in ingresso. Potrebbe essere travisato il senso della comunicazione per creare il “caso” (cfr. all.95 Sub10 voce 9.113).
* * *
Le suddette Osservazioni e Memoria sono state rispettivamente depositate e letta nell’ambito delle sedute delle Conferenze dei Servizi e della Inchiesta Pubblica collegata, ma su tali contenuti e sui fatti come sopra documentati non si sono mai espressi i Responsabili dei Settori competenti.
Considerato che l’eventuale rilascio di autorizzazione alla riapertura dell’impianto, così come è stato presentato dal proponente (e cioè con caratteristiche tecniche sostanzialmente immutate rispetto a quelle che hanno prodotto le gravissime criticità sopra elencate), presenta problematiche strutturali e di funzionamento che, con assoluta certezza, produrrebbero gravi danni alla qualità dell’aria e dei corpi idrici, peggiorandoli, con probabili danni ambientali e soprattutto pericoli e rischi gravissimi per la salute delle popolazioni limitrofe all’Inceneritore, come si è verificato (e come sopra è documentato) nel periodo 2013-2014, e cioè nel periodo immediatamente precedente all’ultima chiusura dell’impianto per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato con Sentenza n°163/2015, con la presente la scrivente Associazione Forum Ambientalista della Provincia di Grosseto,
 diffida
La Regione Toscana, nella persona del Presidente Enrico Rossi, nonchè i Dirigenti dei Settori competenti preposti ad esprimere la proposta di Delibera alla Giunta Regionale in ordine al procedimento unificato di VIA ed AIA, i membri stessi della Giunta Regionale e i Responsabili di tutti gli Enti chiamati a fornire pareri, contributi istruttori e determinazioni, dal rilasciare pareri e determinazioni positive e/o pronunciare giudizio di compatibilità ambientale e/o rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al progetto denominato “Termovalorizzatore e Impianto di “Trattamento di rifiuti liquidi di Scarlino (GR)” presentato dal Proponente Scarlino Energia Srl:
1)      senza avere preventivamente acquisito e valutato, come “documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria”, ex art.55 comma 2 lett.c) LRT 2010/10 e Art.3 comma 2 DGRT 23.2.15 n°160 ed “al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive”, ex art.29-quater comma 8 DLGS 152/2006, i seguenti documenti:
a)      le Osservazioni a firma Ing. Vincenzo Annino (alle Relazioni N.SE.224  Progetto Definitivo, Relazione Tecnica - N. SE. 225 Progetto Definitivo - Relazione Generale  Documentazione di AIA (Vol.1, Vol.2, Vol.3) e Schede Tecniche emesse da Scarlino Energia nel 2015 a supporto della richiesta di nuova autorizzazione all’esercizio (AIA) dell’inceneritore di rifiuti sito nel Comune di Follonica) e del Dr. Lodovico Sola (Osservazioni del Forum Ambientalista) già depositate nel corso della Inchiesta Pubblica espletata, Osservazioni che saranno ridepositate anche alla prossima 5^ Riunione Istruttoria della Conferenza dei Servizi indetta per il 8.9.2015;
b)      tutta la documentazione descritta in calce al presente atto (da all.62 ad all.136) già in possesso della Pubblica Amministrazione (ARPAT, Provincia di Grosseto, USL 9, Comune di Follonica e Comune di Scarlino) relativa (ai) e comprovante (i) malfunzionamenti impiantistici e gestionali come supra descritti e verificatisi a partire dal 1.1.2013 fino al 31.5.2014 ed anche tutta la ulteriore documentazione in possesso dei predetti Enti Pubblici comprovamte eventuali ed ulteriori malfunzionamenti ed episodi di mala gestione fino all’arresto definitivo dell’Impianto per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n°163/2015;
2)      senza avere conseguentemente richiesto al Proponente, ex artt.25 e 26 comma 3, art.29-quater comma 8 DLGS 152/2006 e art.55 comma 3 LRT 2010/10, di depositare nei termini ivi previsti tutte quelle  modificazioni ed integrazioni impiantistiche e gestionali dei progetti presentati dal Proponente (da ritenersi fin da ora quali modifiche ed integrazioni rilevanti e sostanziali per il pubblico a ’sensi degli articoli di legge citati), secondo le indicazioni contenute nelle predette Osservazioni a firma Ing. Annino e Dr. Sola e/o qualsiasi ulteriore modifica necessaria o anche semplicemente opportuna, atta ad assicurare la perfetta efficienza impiantistica e gestionale del Termovalorizzatore oggetto del procedimento, nonchè ad assicurare e a scongiurare il ripetersi delle criticità e pericolosità descritte nella ridette Osservazioni e/o i suddescritti episodi di malfunizonamento e malagestione dell’Impianto verificatisi dal 1.1.13 al 31.5.14;
3)      senza avere, all’esito della eventuale e mancata produzione da parte del Proponente delle modifiche ed integrazioni come sopra richiesta, soprasseduto dal procedere all’ulteriore corso della valutazione (ex artt. 26 comma 3-ter DLGS 152/2006 e 55 comma 4 LRT 2010/10), oppure senza avere  atteso lo spirare del termine che dovrà essere concesso alle Amministrazioni, ex art.25 comma 3 DLGS 152/2006, per l'eventuale revisione dei pareri resi e/o senza avere atteso lo spirare del termine che dovrà essere concesso ex 26 comma 3-bis DLGS 152/2006 e art. 55 comma 5 LRT 2010/10 per la presentazione di osservazioni e, comunque, senza avere interrotto il termine di centocinquantagiorni, per la pronuncia di compatibilità ambientale e dell’A.I.A., fino alla presentazione della predetta documentazione integrativa ex art.29-quater commi 8 e 10 DLGS 152/2006 e art.57 commi 2 e 3 LRT 2010/10;
4)      senza avere, all’esito della predetta interruzione del termine, proseguito l’istruttoria nei sensi sopra precisati, nonchè espressamente ed adeguatamente motivato e valutato, nelle decisioni finali del presente procedimento unificato di VIA ed AIA, in ordine alle predette Osservazioni, Memoria (e documenti elencati in calce al presente atto), a’ sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 55 della L.R 10/2010, dell’art. 6, comma 7 e 8 e dell’art. 4, comma 1 e 2 della Legge 108/2001.
* * *
Con avvertimento che in caso di mancato e spontaneo adempimento a tutto quanto come sopra esposto e diffidato, la scrivente Associazione agirà immediatamente in tutte le sedi giudiziarie, nessuna esclusa e/o eccettuata, per assicurare la corretta osservanza delle norme del procedimento, sia in senso formale che sostanziale, in modo che venga realizzata la piena effettività ed applicazione del principio di prevenzione e precauzione ed assicurata alle popolazioni limitrofe all’Inceneritore di Scarlino (Gr) la massima protezione e tutela dei loro fondamentali diritti alla salute e all’ambiente salubre.
Follonica/Grosseto 31.8.2015
Sottoscrive il Presidente del Forum ambientalista anche per espressa elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Roberto Fazzi in Follonica a Via dei Platani n°25
Il Presidente
Ciro Pesacane



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[1] Si legga a proposito di quanto allegato ai punti 1a, 1b e 1c la penosa e grottesca corrispondenza intercorsa tra SE, Provincia e ARPAT, la quale (all.91 e all.92) è arrivata al punto di scrivere:
“ Non è possibile, inoltre, rintracciare nell’apparato prescrittivo alla determina AIA DD 2988 del 24.10.12 alcuna indicazione in merito alla modalità di gestione autorizzata in caso di guasto ai sistemi in oggetto (monitoraggio stato di alimentazione rifiuto e temperature camere di combustione).
Si fa presente che in mancanza di tali indicazioni il gestore provvede di propria iniziativa a mantenere la marcia dei forni (e.g. l’anomalia del 12.12.2012 è durata per circa 7 gg):
- utilizzando dati forniti da strumenti guasti;
- non fornendo indicazioni di merito sulla natura dei guasti;
- modificando i riferimenti dei blocchi di impianto.
Visto quanto sopra si sottolinea la rilevanza della questione ma anche l’impossibilità, per questo Dipartimento, in assenza di chiare prescrizioni autorizzative, di valutare le comunicazioni del gestore”;
cui hanno fatto seguito la risposta di S.E. (all.93) e soprattutto quella della Provincia (all.94), la quale ammette esplicitamente che la “Procedura Gestione Dati Impianto”, pur essendo espressamente indicata al punto 6.2.1. pag.68 quale parte integrante, non è mai stata inserita nel del Manuale SMCE per......mero disguido (sic !) e pertanto non è mai stata approvata dalla Provincia !! “
In poche parole il Gestore, in caso di assenza di misure per guasti-amomalie, applica una Procedura illegittima, mai autorizzata e neppure mai conosciuta nè esaminata dalla Provincia e dall’ARPAT !!!