Cagliari, 9 dicembre 2020
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente@pec.governo.it,
al Ministro per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, affariregionali@pec.governo.it
al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, segreteria.ministro@PEC.
al Presidente della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.
Oggetto:istanza annullamento parziale in via di autotutela ordinanza Presidente Regione Toscana n. 117 del 5 dicembre 2020.
Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d’Intervento Giuridico odv, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; p.e.c. gruppodinterventogiurid
PREMESSO CHE
- con D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».) sono state poste norme di contrasto alla nota pandemia di coronavirus Covid-19, fra cui – nelle regioni ricadenti nella c.d. zona arancione (“Regioni che si collocano in uno ‘scenario di tipo 3’ e con un livello di rischio ‘alto’”) – il generale divieto di spostamento fuori dal territorio del Comune di residenza (art. 2);
- specificamente, le domande frequenti (FAQ) ufficialmente rese pubbliche dal Governo esplicitano chiaramente (http://www.governo.it/it/
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?
Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.
- la Toscana ricade attualmente in c.d. zona arancione (ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020);
- eppure con ordinanza Presidente Regione Toscana 5 dicembre 2020, n. 117, adottata “ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” (punto 14)
“E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare”.
- è del tutto evidente che, in palese spregio delle disposizioni nazionali, il cacciatore in Toscana spostarsi al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione per andare a caccia, invocando presunti stati di necessità o pericoli per la pubblica incolumità assolutamente non dimostrati.
Pertanto,
CHIEDE
al Presidente della Regione Toscana l’annullamento in via di autotutela delle disposizioni sopra indicate , ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Tanto si porta a conoscenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri in indirizzo affinchè possano valutare gli opportuni provvedimenti di natura amministrativa e giudiziaria finalizzati al ripristino della legalità violata.
Si ringrazia per l’attenzione prestata.
p. Gruppo d’Intervento Giuridico odv
dott. Stefano Deliperi
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