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Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

CALENDARIO

giovedì 30 aprile 2020

I progetti devono essere considerati unitariamente e cumulativamente ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica.

Sentenza di rilevante interesse recentemente emanata dai Giudici amministrativi piemontesi in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
La sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210, infatti, consolida l’importante principio giurisprudenziale secondo il quale il progetto deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo le opere già esistenti, al fine di valutare l’impatto complessivo sull’ambiente e sulle relative componenti.
Principio da ritenersi valido per tutte le procedure di valutazione degli impatti sull’ambiente (V.I.A.V.A.S.V.Inc.A.).
Nella fattispecie concreta “deve pertanto trovare applicazione … un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione ‘parcellizzata’ di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione”.
Si tratta di giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07;  Cons. Stato,  Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427Trib. Sup. Acquepubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263) e sarebbe bene che diventasse anche prassi costante per le Amministrazioni pubbliche preposte ai procedimenti di valutazione degli impatti sull’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 aprile 2020
TAR Piemonte, Sez. II, n. 210 del 23 marzo 2020
Ambiente in genere. VAS e valutazione unitaria delle opere.

Per valutare se occorra o meno la VAS di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione.

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