Se vuoi salvare il mare italiano VOTA SI !!
TUTTI DOBBIAMO VOTARE.
E per la prima volta anche gli studenti e i ricercatori italiani all'estero potranno votare.
Con
decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata
determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM ABROGATIVO
della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e
trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro dodici miglia dalla
costa abbiano la "durata della vita utile del giacimento” (referendum
popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale],
come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2016], limitatamente alle
seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»).
Elettori residenti all’ estero ed iscritti all’AIRE
Gli
elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino
mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di
residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero,
intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente
per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti:
nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione
del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore
intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e
firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di
identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax,
per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a
mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro i
dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del
Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia
ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016 (con possibilità di revoca entro lo stesso
termine).
Elettori temporaneamente all’estero (minimo tre mesi)
A
partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli
elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si
trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel
quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale,
nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per
corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459
del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n.
52).
Tali
elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL
COMUNE d’iscrizione nelle liste elettoralientro i dieci giorni
successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26
FEBBRAIO (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), una
OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE.
L’opzione (un modulo è reperibile qui)
può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche
non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da
persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La
dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente
corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in
ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico
elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o
Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza
(trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese
estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della
consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un
cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art.
4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/votoestero/referendum-17-aprile-2016-ulteriori.html
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