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venerdì 29 giugno 2012

Sentenza della Corte Costituzionale: Raccolta differenziata un obbligo di legge


Ancora è in fase di revisione, dopo le osservazioni, il Piano Interprovinciale di gestione dei Rifiuti (PIR), ma comrpendeva sia che l'obbligo di legge da raggiungere entro fine anno (2012) del 65% di RD SLITTASSE quanto meno fino al 2015 (probabilmente anche oltre), ma anche che per i comuni MONTANI ( ad esempio Abetone) si potesse andare in deroga a tale limite per arrivare ad uno scarso 45% di RD. 
Invece la Corte Costituzionale parla chiaro!!!
E se il PIR dovesse riprogrammare gli impianti ecc in base alle nuove indicazioni (e dati) di RD???? Come la mettiamo con tutti gli impianti di incenerimento programmati (ben 4!!) ? ? ?  

Sulla differenziata: la Corte Costituzionale boccia la legge regionale piemontese.
La Regione Piemonte non può autorizzare deroghe, in quanto l’ambiente è materia di competenza dello Stato. Inutile la difesa della Regione, che affermava di poter mantenere inalterato il risultato complessivo

Bocciata dalla Corte Costituzionale la legge regionale del Piemonte sui rifiuti, nel punto in cui prevedeva la concessione di deroghe negli obiettivi di raccolta differenziata ai piccoli Comuni montani o ad alta marginalità. La materia, rimarca la sentenza della Consulta, è di competenza dello Stato, che ha competenza esclusiva sull’ambiente.
La difesa della Regione Piemonte si basava sull’affermazione che le deroghe sarebbero avvenute in modo da mantenere inalterata la percentuale complessiva di differenziata del territorio. Ma per la Consulta ha bocciato tale impostazione, rimarcando che l’attività di programmazione attribuita alla Regioni non implica che queste possano autorizzare deroghe.
“La compensazione – spiega la Corte Costituzionale – è uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma che deve essere stipulato tra ministero dell’Ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell’autorizzazione della deroga, da concedersi – sottolinea – da parte del ministero dell’Ambiente”.
(fonte ANSA)


Sentenza n. 158/2012: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
" 1.5.— Infine, l’impugnato art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, ha inserito il comma 5-bis dopo il comma 5 dell’art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevedendo che, con provvedimento della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può essere disposta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, per i Comuni montani e per quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore a 1.500 abitanti.
La difesa statale ritiene che la disposizione regionale si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto incompatibile con la disciplina statale, contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in tema di deroghe al raggiungimento dei predetti obiettivi.
La norma statale citata prevede, infatti, che i Comuni interessati debbano avanzare la richiesta di deroga al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può autorizzare la deroga previa stipula di un accordo di programma tra lo stesso Ministero, la Regione e gli enti locali interessati" 
ecc..




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