Ancora è in fase di revisione, dopo le osservazioni, il Piano Interprovinciale di gestione dei Rifiuti (PIR), ma comrpendeva sia che l'obbligo di legge da raggiungere entro fine anno (2012) del 65% di RD SLITTASSE quanto meno fino al 2015 (probabilmente anche oltre), ma anche
che per i comuni MONTANI ( ad esempio Abetone) si potesse andare in
deroga a tale limite per arrivare ad uno scarso 45% di RD.
Invece la
Corte Costituzionale parla chiaro!!!
E se il PIR dovesse riprogrammare gli impianti ecc in base alle nuove indicazioni (e dati) di RD???? Come la mettiamo con tutti gli impianti di incenerimento programmati (ben 4!!) ? ? ?
La Regione Piemonte non può autorizzare deroghe, in quanto l’ambiente è materia di competenza dello Stato. Inutile la difesa della Regione, che affermava di poter mantenere inalterato il risultato complessivo
Bocciata dalla Corte Costituzionale la legge regionale del Piemonte sui rifiuti, nel punto in cui prevedeva la concessione di deroghe negli obiettivi di raccolta differenziata ai piccoli Comuni montani o ad alta marginalità. La materia, rimarca la sentenza della Consulta, è di competenza dello Stato, che ha competenza esclusiva sull’ambiente.
La difesa della Regione Piemonte si basava sull’affermazione che le deroghe sarebbero avvenute in modo da mantenere inalterata la percentuale complessiva di differenziata del territorio. Ma per la Consulta ha bocciato tale impostazione, rimarcando che l’attività di programmazione attribuita alla Regioni non implica che queste possano autorizzare deroghe.
“La compensazione – spiega la Corte Costituzionale – è uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma che deve essere stipulato tra ministero dell’Ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell’autorizzazione della deroga, da concedersi – sottolinea – da parte del ministero dell’Ambiente”.
(fonte ANSA)
Sentenza n. 158/2012: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
" 1.5.— Infine, l’impugnato art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, ha inserito il comma 5-bis dopo il comma 5 dell’art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevedendo che, con provvedimento della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può essere disposta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, per i Comuni montani e per quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore a 1.500 abitanti.
La difesa statale ritiene che la disposizione regionale
si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
in quanto incompatibile con la disciplina statale, contenuta nell’art.
205, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
in tema di deroghe al raggiungimento dei predetti obiettivi.
La norma statale citata prevede, infatti, che i Comuni
interessati debbano avanzare la richiesta di deroga al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il quale può autorizzare la deroga previa stipula di un accordo
di programma tra lo stesso Ministero, la Regione e gli enti locali
interessati"
ecc..
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