VALORIZZARE DIFENDERE SALVAGUARDARE LA VAL DI SIEVE

L' Associazione Valdisieve persegue le finalità di tutelare l'ambiente, il paesaggio, la salute, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la qualità della vita e la preservazione dei luoghi da ogni forma d'inquinamento, nell'ambito territoriale dei comuni della Valdisieve e limitrofi.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

CALENDARIO

lunedì 13 febbraio 2012

"Rischio Idraulico"? A quanto pare NON sempre!!

Abbiamo letto sui giornali la risposta del Presidente Rossi al presidente della Commissione Ue, Barroso, riguardo al caso IKEA che doveva sorgere a Migliarino, nel comune di Vecchiano,  che è durato 6 anni e che poi è stato spostato molto probabilmente in altra area a sud di Pisa ( Navicelli).
Sembra che oltre a delle incompatibilità urbanistiche presenti sull'area scelta vi fossero anche dei problemi di RISCHIO IDRAULICO (vedi video).



Soprattutto dopo l' alluvione del 2009 proprio nell'area del Comune di Vecchiano. Infatti da quel giorno sono state anche aggiornate le cartografie del PAI dell'Autorità di Bacino del Serchio.
Prima l'area di Vecchiano ricadeva in "Area a Moderata Probabilità di inondazione" (celeste - nel cerchio l'area di progetto del centro commerciale = immagine tratta dalle cartograife del PAI dell'A.d.B. del  Serchio al link http://www.autorita.bacinoserchio.it/files/cartografie/idraulico/pericolosita_idraulica.pdf )
                                                                                                                                                                                    
     Legenda >






Poi nel corso degli ultimi anni la cartografia è cambiata ed è cambiato anche il grado di rischio andando da rischio moderato ad ALTA PROBABILITA' DI INONDAZIONE! ! ! (Area gialla, e nel cerchio l'area in cui era ipotizzato il progetto ikea = immagine tratta dalle cartograife del PAI dell'A.d.B. del  Serchio al link http://www.autorita.bacinoserchio.it/files/cartografie/variante_pai/idraulico/allagate/Tav_5_03_04_CI.pdf )                                 [ Il Progetto lo puoi visionare anche QUI ]
                                                  
Proprio per tutte queste esondazioni ( anche dell'autunno del 2011) la Regione Toscana ha inserito un articolo nella PdL finanziaria per l'anno 2012  dal titolo: " Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico" in cui si legge: " I recenti, tragici eventi calamitosi che hanno colpito duramente il territorio toscano, hanno acuito l'urgenza di un intervento normativo volto a conseguire obiettivi di maggiore sicurezza sul piano idrogeologico. In particolare, in ragione delle caratteristiche degli eventi meteorologici che colpiscono con sempre maggiore frequenza il territorio regionale amplificandone le condizioni di fragilità, anche in relazione alle diverse dinamiche d’alveo, ivi compreso il trasporto solido, è indispensabile adeguare le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo al fine di individuare metodologie di analisi e valutazione relative alla sicurezza idrogeologica rispetto a tali fenomeni, nonché criteri per la verifica di efficacia degli interventi connessi e, nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni, dettare norme che consentano di soddisfare le esigenze di massima sicurezza per le costruzioni e assicurare, nel contempo, il mantenimento, la gestione e la riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale. A tali fini concorrono le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138.
Con l'articolo 139 si modifica la legge regionale in materia di bonifica, al fine di prevedere
procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi
urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili
."

RIPORTIAMO PER ESTESO I DUE ARTICOLI CITATI E CI CHIEDIAMO ANCHE PERCHE' SI INSISTA NEL VOLER REALIZZARE UN NUOVO INCENERITORE 7 VOLTE PIU' GRANDE DELL'ATTUALE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO, IN AREA GOLENALE E DI PERTINENZA FLUVIALE, IN AREA SOGGETTA A INONDAZIONI COME IL SITO DI SELVAPIANA!!!!!!!!!!!   
A QUANTO PARE IL RISCHIO NON E' UGUALE DA PER TUTTO!
Art. 137
Tutela dei corsi d’acqua
1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni
morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti la due fasce di
larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi
d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai
piani di assetto idrogeologico (PAI).
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino il restringimento della
sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua,
impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei nonché trasformazioni
morfologiche del degli alvei e delle golene che possono costituire ostacolalo al deflusso delle acque.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle opere idrauliche, agli interventi trasversali di
captazione e restituzione delle acque e, limitatamente alla fascia dei dieci metri, alle reti dei servizi
essenziali non diversamente localizzabili.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle opere
sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione
del corso d’acqua;
b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di
ritorno duecentennali;
c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a condizione
che sia valutata:
a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati
arginali;
b) la stabilità del fondo e delle sponde.
6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento
di copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è asseverato dai progettisti.
Art. 138
Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata
1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione
di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili
, a condizione che sia garantita la
preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno
duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.
2. Nelle more della messa in sicurezza complessiva, nelle aree edificate situate nelle aree di cui al
comma 1 sono consentiti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo.
   
file con immagini e link: https://docs.google.com/open?id=0B5uPVnFGS9xwM2Q0MjlhN2UtZDAxZS00OTg5LWIyMWItMzc5ZTNiMzk3MWUw
relazione illustrativa PdL finanziaria 2012 Regione Toscana: http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/proposte-di-legge/testi/2011/pdl122_rel.pdf

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