VALORIZZARE DIFENDERE SALVAGUARDARE LA VAL DI SIEVE

L' Associazione Valdisieve persegue le finalità di tutelare l'ambiente, il paesaggio, la salute, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la qualità della vita e la preservazione dei luoghi da ogni forma d'inquinamento, nell'ambito territoriale dei comuni della Valdisieve e limitrofi.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

CALENDARIO

mercoledì 25 aprile 2018

NOTIZIA BOMBA!!!


Il Movimento Legge Rifiuti Zero x l'Economia Circolare insieme a V.A.S. Onlus - ISDE Italia Medici per l'ambiente - Comitato Donne 29 Agosto Acerra NA - Ass.ne Mamme Salute ed Ambiente Venafro IS, fanno sapere della VITTORIA del TAR Lazio CONTRO LO SBLOCCA ITALIA!

Il Tar Lazio blocca il dpcm dell'art. 35 dello #SbloccaItalia e dà ragione alle Associazioni ambientaliste. Nel giudizio il TAR ha investito la Corte di Giustizia Europea. 

Grazie di cuore a tutte le associazioni che si sono impegnate in questa battaglia!

QUI La storia del Ricorso.

------------
PICCOLO ESTRATTO DELL'ORDINANZA:

......4.6.Ebbene, il Collegio rileva che la normativa italiana ora evidenziata possa porsi in contrasto con quella eurounitaria pure sopra riportata e, in assenza di giurisprudenza specifica sul punto e in assenza di un’evidenza tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio, ritiene in particolare che l’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” possano porsi in violazione dei su ricordati articoli 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE - ponendosi questa come questione rilevante per la decisione del merito della presente controversia che chiede l’annullamento del dpcm impugnato – soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, non ostante la loro preminenza nella “gerarchia dei rifiuti” di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione.......

A ciò deve aggiungersi l’osservazione che la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento.......................potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE.........

Resta la circostanza, però, che il piano ivi indicato abbia un impatto sull’ambiente e, proprio perché in esso sono state effettuate valutazioni strategiche .............. sono comunque sottratte all’esame degli organi regionali e locali e sorge il dubbio di conformità eurounitaria sul fatto che non potranno essere ridiscusse nei relativi piani attuativi né rivalutate nelle eventuali procedure di V.A.S. regionali, come invece sostenuto nella relazione dell’Amministrazione depositata in giudizio.

Si rammenta che nell’Allegato I al dpcm è rideterminata la capacità di trattamento dei rifiuti nei quaranta impianti di incenerimento in essere ......... come elencati nella Tabella A, consentendo a tali impianti l’aumento dell’attività fino all’esaurimento della rispettiva capacità organizzata, con incremento, quindi, dell’attività di incenerimento e dei suoi effetti sull’ambiente e con riclassificazione anche degli impianti in essere da “D10” a “R1” (da Smaltimento a Recupero di energia), senza che tali incrementi e modifiche siano passati al vaglio di una procedura di V.A.S. Ciò esclude che il dpcm impugnato si sia limitato a una mera attività ricognitiva e fa sorgere il dubbio di compatibilità eurounitaria che le originarie procedure di V.A.S. sugli impianti in essere (peraltro riclassificati “R1”) possano essere considerate tuttora valide...............
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:

1) la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni pregiudiziali indicate in motivazione;

2) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia del fascicolo di causa;

3) la sospensione del presente giudizio;

4) la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Ivo CorrealeCarmine Volpe
IL SEGRETARIO



Nessun commento:

Posta un commento