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martedì 9 agosto 2016

PEDEMONTANA VENETA: CDP perde 800 milioni, misteri sui project bond. Un caso tutto italiano

Pedemontana veneta: CDP perde 800 milioni, misteri sui project bond. Un caso tutto italianoLa scarsità di informazioni segna da sempre la vicenda della superstrada Pedemontana Veneta.

Zero comunicati del dicastero retto da Delrio sull’esito dell’incontro di venerdì 29 luglio al ministero delle infrastrutture. Il tema? Come trasformare un titolo obbligazionario, il project bond di JP Morgan, in buono postale.
Project bond a carico del soggetto privato, che in finanza di progetto e regime giuridico di concessione deve realizzare l’opera e ripagare l’investimento e la redditività del capitale investito con i proventi da traffico. Il garante di ultima istanza dovrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che fatto un po’ di conti sui ricavi da traffico aveva manifestato riserve.
Nella recente delibera la Corte dei Conti su CDP ha scritto che “ha sempre più compiti” e in alcuni casi “ha operato ai margini della compatibilità statutaria”. Ma non è finita. CDP ha fornito garanzia per 1,5 mld al prestito erogato da Intesa San Paolo, UBI e Unicredit alle 4 banche assoggettate a risoluzione nell’ottobre scorso. Banche valutate dall’Autorità di risoluzione che hanno ricevuto un’offerta di acquisto da fondi di private equity USA per 700 milioni di euro.
La BCE ha posto come limite per la vendita il 30 settembre. CDP dovrà caricarsi di una perdita di 800 milioni di euro per la garanzia prestata. I rilievi della Corte, le garanzie sulle 4 banche, le recenti osservazioni della Commissione bicamerale per la vigilanza sulla CDP rendono un azzardo accettare le richieste assurde di garanzia di fatto pubblica su un project bond il cui beneficiario è un privato concessionario di un’opera pubblica.
Si resta allibiti su un ordine del giorno approvato dalla assemblea dei Sindaci vicentini, sollecitato dal presidente della provincia di Vicenza, nonché sindaco di Vicenza e componente del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, per un sollecito superamento degli ostacoli che impediscono il completamento della Pedemontana Veneta.
Incredibile l’uso del termine «completamento» riferito alla Pedemontana Veneta a meno di non dare del bugiardo a quanto riportato sul SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche ) della Camera dei Deputati con aggiornamento al 31 marzo 2016:
“La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con delibera n. 18/2015/G del 30 dicembre 2015, approva la relazione concernente la superstrada a pedaggio Pedemontana veneta”.
Nel documento, tra l’altro, sono riportate le osservazioni della Corte che hanno riguardato le caratteristiche generali, il commissariamento, la progettazione, i costi, la convenzione ed i ritardi nei finanziamenti privati. In particolare tra le osservazioni rispetto alle caratteristiche generali, si riporta che la vicenda della Pedemontana veneta è stata caratterizzata da un’iniziativa pressoché esclusiva dei privati nella progettazione e nella esecuzione dell’opera, dalla lievitazione dei costi e del contributo pubblico.
Relativamente al commissariamento la Corte osserva che “le procedure semplificate, se hanno consentito di accelerare i tempi di approvazione dei progetti, hanno prodotto, tuttavia, conflitti e contenziosi. La struttura commissariale presenta costi rilevanti che si aggiungono a quelli degli organi che restano preposti alle attività ad essa delegate. I controlli dei ministeri competenti e della regione risultano carenti”.
Riguardo al progetto la Corte osserva che una più approfondita analisi economico-finanziaria dell’investimento avrebbe potuto prevenire rimodulazioni che hanno comportato riflessi negativi per le finanze pubbliche. Riguardo al costo di realizzazione, è cresciuto notevolmente e la sostenibilità finanziaria appare incerta. Riguardo alla convenzione, invece, “la Corte rileva che pur presentando condizioni di convenienza per il concessionario, non si è ancora realizzato il perfezionamento dei finanziamenti di parte privata, con la conseguenza che l’avanzamento dei lavori finora, è stato reso possibile soprattutto attraverso il contributo pubblico”. 
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo «stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP (responsabile unico procedimento, ndr) al 31 marzo 2016, risulta un avanzamento dei lavori del 16,41%”. 
Altro che opera realizzata al 30%!

Osceno leggere inoltre sulla scheda del SILOS, relativamente al quadro finanziario»risorse disponibili" al 94,3% e «privato» che ci mette il 91,8%! 
Altre osservazioni riguardano lo studio trasportistico del promotore, che prevedeva flussi annui da 800 milioni di veicoli*km. Incredibilmente il Nucleo Regionale di Valutazione correggeva a un miliardo di veicoli*Km annui. Dubbi sollevati dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per

"la sussistenza di previsioni molto diverse dei volumi di traffico indotti dal progetto della superstrada Pedemontana veneta, risultanti, rispettivamente, dalla proposta del promotore (…) e dalla valutazione della regione, acquisita per il tramite della società di consulenza Ispa. Infatti, la significativa discordanza di dette previsioni si riflette direttamente sui flussi di cassa generati dal progetto, fatto che, a ben vedere, sembra da tradursi tutto a svantaggio della regione concedente, la quale è indotta alla sottostima dell’indebitamento cui, probabilmente, sarà esposta nella futura fase di gestione dell’opera autostradale”.
Infine due ultime osservazioni.
La dichiarazione di emergenza nei territori dei comuni di Vicenza e Treviso viene motivata per “eccessivo volume di traffico che si registra giornalmente nella predetta area determina una situazione di rischio ambientale nonché di grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini”.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del comma 4 dell’art 4 Codice Ambiente lettera b), «la VIA dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana». Essendo la Pedemontana soggetta alle procedure semplificate della legge obiettivo (443/2001) la compatibilità DEFINITIVA dipendeva dalla verifica di ottemperanza alle prescrizioni emesse dalla commissione speciale VIA, l’unica titolata alla verifica come tra l’altro evidenziato nella delibera 96/2006.
Verifica, che si pone quale elemento integrante il giudizio positivo reso come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez VI, 22 luglio 2005 n 3917). Senza ottemperanza prescrizioni la VIA è nulla. In proposito anche se l’ordinanza dello stato di emergenza deroga praticamente da ogni norma di legge approfondirei la questione VIA sul preliminare con ottemperanza derogata o verificata dal commissario. Infatti il “commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.
La VIA attuata con le modalità commissariali, una deroga alla verifica di ottemperanza e probabilmente non rispetta i principi generali dell’ordinamento, che internalizza i Principi dei Trattati UE quali quello di «Integrazione»(art 11 TFUE), di «Elevato livello di tutela» (art 191 TFUE e art 37 Carta dei Diritti), «Precauzione» (considerando 2 della direttiva 91/2011 sulla VIA),"Prevenzione"(art 130 R Atto Unico).
Il procedimento di VIA di cui alle direttive 337/85, 11/97 e 54/2014 attua i Principi dei Trattati. I Trattati sono equipollenti alla Costituzione e le direttive attuative dei Trattati sono inderogabili. Nel 2009 la Commissione Europea ha inviato all’Italia «un ultimo avvertimento scritto per l’adozione di una legge (ordinanza) in contrasto con le norme comunitarie».
Insomma per la Commissione le ordinanze valgono come una legge dello Stato anche se l’efficacia è limitata da alcuni territori. Questa comunicazione è stata ignorata dal Governo Renzi, che ha prorogato lo stato di emergenza nei comuni di Vicenza e Treviso.
Interessante infine conoscere se e a quanto ammonta la sanzione connessa alla condanna da parte della Corte di Giustizia della UE (27 ottobre 2005 nn 187/04-188/04), “per aver affidato la costruzione e la gestione della Pedemontana Ovest mediante concessione diretta, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara”.
Il ministro delle infrastrutture, come risulta dalla delibera di un organo costituzionale di controllo come la Corte dei Conti, farebbe bene a svolgere il suo ruolo di tutela dell’interesse pubblico dopo tanto irresponsabile silenzio e con un paese dove l’aumento di debito pubblico prodotto dagli ultimi tre governi è pari a 576 milioni di euro.

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